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"Aggiornamento dei coordinatori: i dubbi sull’interpello n. 17/2013"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

28/01/2014 -
Non sempre le circolari di chiarimento, le risposte alle istanze di interpello chiariscono completamente i temi trattati. Spesso rimangono ancora dubbi e oscurità. In relazione alla chiarezza dell’ Interpello n.17/2013 sull’aggiornamento dei coordinatori interviene su PuntoSicuro l’ingegnere Giampaolo Ceci.

Il Consiglio Nazionale Architetti .... ( CNAPPC) ha chiesto alla commissione per l'interpello l'interpretazione di due questioni.
 
La prima riguardante l'atteggiamento da seguire nel caso del mancato rispetto dell' obbligo di aggiornamento di 40 ore "nel quinquennio" da parte dei coordinatori così come imposto all'ALL. XIV e art 98c2 del d.lgs 81 (ricordo che i quinquenni a cui fa riferimento il d.lgs 81, per i coordinatori abilitati antecedentemente a quella data, decorrono dalla entrata in vigore del decreto. ovvero dal 15 maggio 2008, mentre per gli altri coordinatori decorrono dalla data di maturazione del requisito che li abilita ad espletare la funzione).
 
La seconda riguarda la circostanza che si potrebbe verificare nel caso che il coordinatore maturi, nel quinquennio un numero di ore di aggiornamento maggiore delle 40 necessarie.
Il CNAPPC chiede se queste possano valere come crediti parziali per il quinquennio successivo.
 
La commissione affronta la tematica esponendo le disposizioni di legge che riguardano gli aggiornamenti quinquennali dei RSPP che però con le questioni poste dal CNAPPC e con la tematica dell'aggiornamento dei coordinatori non mi pare c'entrino affatto. Diverse sono, infatti, le figure professionali, le responsabilità e le disposizioni di legge che trattano del loro aggiornamento.
Senza poggiare la affermazione su motivazione logica o giuridica, la commissione conclude che " quanto disciplinato per la figura di RSPP e ASPP trovi applicazione anche nel caso di coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'allegato XIV del D.lgs 81”.
 
L'indicazione fornita dalla commissione dell'interpello fa intendere che si debbano equiparare i criteri di aggiornamento delle due figure, in effetti fornisce anche una interpretazione che semplificherebbe il quadro legislativo e sarebbe anche più logica. Purtroppo però a mio avviso non coincide col dettato normativo.
 
Ad un'attenta lettura l'affermazione della commissione é contraddittoria perché il disposto dell'allegato XIV del d.lgs 81/08 (come suggerito dalla commissione) considera soddisfatto il requisito dell'aggiornamento per i coordinatori se si producono attestati validi per azioni formative espletate nel primo QUINQUENNIO che decorre dal 15 maggio 2008 ed é terminato il 15 maggio 2013, mentre per i RSPP il requisito dell'avvenuto aggiornamento si dimostra presentando attestati validi per un ammontare di ore pari a 40 o 60 (in funzione del settore ATECO), espletate nel QUINQUENNIO PRECEDENTE.
 
Quindi, le conclusioni della commissione contengono una affermazione che fa riferimento a due prescrizioni diverse che potrebbero anche non essere rispettate contemporaneamente.
Basti pensare a chi si fosse aggiornato nel dicembre 2008. Secondo la prima interpretazione (quella di legge) avrebbe maturato il requisito dell'aggiornamento per il primo quinquennio scadente il 15 maggio 20013 e avrebbe tempo fino allo scadere del secondo quinquennio nel 2018 per assolvere l'obbligo formativo del secondo. Tra le due date potrebbero decorrere quasi 10 anni ma sarebbe perfettamente abilitato a svolgere la sua funzione! Lo stesso coordinatore invece non potrebbe operare se adottassimo il criterio imposto dalla commissione perché sarebbero trascorsi più di 5 anni tra la prima e la seconda formazione.
 
Resta il dubbio: bisogna travasare sui coordinatori il criterio previsto per RSPP come suggerito dalla commissione che prevede un aggiornamento nel quinquennio precedente o adottare il criterio indicato nell'ALL XIV che invece prescrive un aggiornamento minimo di 40 ore in ogni quinquennio a fare data da quello che inizia 15 maggio 2008 e va inteso come il primo della serie?
 
La questione è sostanziale perché mentre la sospensione del titolo abilitativo per i RSPP è sanabile semplicemente frequentando le ore mancanti per raggiungere il quorum di legge nel quinquennio precedente, non vedo come sia invece sanabile ora, per i coordinatori che non si fossero aggiornati nel primo quinquennio ottemperare alla tassativa prescrizione di legge, che imponeva loro di aver maturato le 40 ore di aggiornamento nel primo quinquennio, visto che questi è scaduto il 15 maggio 2013.
Quindi, cosa accade per chi non avesse maturato il requisito dell'aggiornamento entro il primo quinquennio a fare data dal 15 maggio 2008, a mio avviso resta ancora indeterminato, nonostante l'autorevole parere della commissione che, con tutto il rispetto, non ha certo il potere di modificare le disposizioni del legislatore.
 
Del resto l'ambiguità dell'interpretazione data dalla commissione (equiparazione tra RSPP e Coordinatori) sembra emergere anche dalla riposta data al secondo quesito ove si afferma che i crediti in ore di formazione se superiori a 40 nel quinquennio precedente non possono essere vantati nel quinquennio successivo.
Se si adoperasse il principio adottato per i RSPP (come suggerito dalla Commissione) che consente di sanare l'obbligo di aggiornamento frequentando le ore mancanti alle 40 prescritte, il conteggio si calcolerebbe a ritroso partendo dalla data in cui si calcola la validità del requisito e, pertanto non potrebbe mai esserci un "quinquennio successivo".
Grato a chi volesse integrare, spiegare o correggere.
 
 
Ing. Giampaolo Ceci
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 17/2013 con risposta del 19 dicembre 2013 al Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori - Prot. 37/0022146/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008

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