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"Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/01/2014 - Nonostante i vari interventi, dal D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009 in poi, per
semplificare la disciplina e la normativa in tema di prevenzione, il quadro
legislativo relativo alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
rimane ancora oggi
complesso ed
articolato.
Con l’obiettivo di offrire una
chiave di lettura organica ed unitaria dei diversi adempimenti a carico dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, l’ Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario (EBINTER) - organismo paritetico costituito nel 1995
dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
– ha elaborato una
guida pratica.
Il documento “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, rivolto a professionisti, responsabili della sicurezza, imprese e lavoratori, avvocati ed operatori del diritto in genere, “si propone come un pratico e agevole strumento per orientare le aziende, fornendo loro l’indicazione dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità di espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le formule indispensabili per la loro corretta realizzazione”.
Il documento “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, rivolto a professionisti, responsabili della sicurezza, imprese e lavoratori, avvocati ed operatori del diritto in genere, “si propone come un pratico e agevole strumento per orientare le aziende, fornendo loro l’indicazione dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità di espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le formule indispensabili per la loro corretta realizzazione”.
Infatti gli adempimenti che il
datore di lavoro di una media impresa “deve compiere, unitamente al dirigente o
al preposto, per vedere assicurata la conformità ai requisiti di sicurezza
imposti dal D.Lgs 81/08, sono oltre 300, diversamente declinabili in ragione
della tipologia di attività esercitata, del numero di lavoratori presenti in
azienda e della specifica funzione aziendale rivestita. Si va dalle procedure
di gestione della prevenzione, alla valutazione dei rischi, all’istituzione del servizio
di prevenzione e protezione, alla formazione, informazione ed addestramento
dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze.
Ciascun adempimento necessità poi di una modulistica specifica per essere
adeguatamente compiuto e del rispetto di una ben definita scansione temporale.
A ciò si aggiunga la totale assenza di indicazioni interpretative ed
applicative volte a fornire risposte chiare e precise agli operatori sui
numerosi aspetti ancora dubbi che sono emersi nel corso di questo primo anno e
mezzo di vigenza del testo unico”.
Segnaliamo che, riguardo alla
normativa in tema di sicurezza sul lavoro,
il
volume è aggiornato al novembre 2011 (non sono, ad esempio, presenti le
modifiche al decreto 81/2008 operate recentemente dal Decreto
del Fare).
Nel libro per ciascun soggetto
sono stati raggruppati e descritti gli obblighi legislativi cui deve adempiere,
con i riferimenti alla modulistica
di sicurezza appositamente predisposta. Inoltre il testo “è arricchito con
una serie di esempi pratici e replicabili, con la principale modulistica di
riferimento, con questionari e check-list per una migliore e più approfondita
valutazione delle condizioni di rischi aziendali”. E per ogni paragrafo è
presente una tabella di sintesi che concentra tutte le informazioni utili
direttamente connesse al tema trattato.
Ci soffermiamo brevemente su un
punto trattato nel libro in merito alla
gestione
dei rischi: l’obbligo del datore di lavoro di
fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito ai rischi ed alla misure preventive adottate.
In particolare il datore - con
riferimento a quanto richiesto dall’articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 -
deve fornire a loro informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1,
lettera r) (dell’articolo 18, relativo alle comunicazioni in via telematica,
ndr) e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli
organi di vigilanza.
Per ottemperare a quanto previsto
dall’art. 18, comma 2, il datore di lavoro può
procedere lungo cinque direttrici che descriviamo brevemente,
invitando i nostri lettori ad una lettura integrale del documento originale:
-
identificazione dei fattori di rischio: “la valutazione deve
riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultino
ragionevolmente prevedibili: vanno quindi conciliate le contrapposte esigenze
di ‘esaustività’ della valutazione e della identificazione dei principali
problemi di prevenzione, peculiari della specifica attività produttiva, su cui
concentrare l’analisi. In una prima fase pare ragionevole che il datore di
lavoro programmi (indicando tale programma nel documento, ove previsto) una
successiva fase di valutazione
dei rischi che ad un primo esame appaiono meno prevedibili e comunque tali
da provocare lievi conseguenze. Gli orientamenti comunitari indicano, a tale
proposito, l’utilità di operare il seguente procedimento: ‘valutazione
complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali
si identificano prontamente le misure di controllo...e rischi per i quali è
necessario un esame più attento e dettagliato. Questa fase può comportarne
altre se si deve applicare un sistema più sofisticato di valutazione dei rischi
a situazioni effettivamente complesse’. L’identificazione dei fattori di
rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard
tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai
contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione
della stessa valutazione”. Si ricorda che si deve tener conto dell’influenza
che su tale identificazione può esercitare “la percezione
soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o
sovrastimare un pericolo sulla base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva
fiducia concessa alle impressioni sensoriali”. Laddove poi esistano posti di
lavoro e/o lavorazioni omogenee nella stessa unità produttiva o in unità
produttive del medesimo comparto “è possibile definire in modo unitario un
elenco orientativo dei fattori di rischio da considerare fermo restando che per
ogni contesto considerato andranno verificate le eventuali differenze
significative, le quali peraltro possono condurre all’attivazione di
conseguenti diversificate e specifiche misure di tutela”;
-
identificazione dei lavoratori esposti: “in relazione alle
situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si
evidenzierà il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di
rischio, individualmente o come gruppo omogeneo”. In particolare
l’identificazione dei lavoratori esposti “non potrà prescindere dalla
rilevazione delle effettive modalità di lavoro; a tale fine si richiama
l’esigenza di avvalersi di modalità partecipative nella raccolta delle
informazioni in merito. A questo proposito giova ricordare che l’utilizzo di
check list, se pur di utilità al Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale, non può essere considerato come l’unico mezzo per la
valutazione”;
-
stima dell’entità delle esposizioni ai pericoli: “una prima stima
dell’entità delle esposizioni (misura semiquantitativa) implica una valutazione
della frequenza e della durata delle operazioni/ lavorazioni che comportano
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si verificherà, in talune
situazioni, la necessità o l’opportunità di procedere ad una stima più precisa
delle esposizioni ai pericoli, tramite misure di igiene industriale o a criteri
di valutazione più specifici e dettagliati nei casi in cui vi sia esposizione
ad agenti chimico-fisici e/o qualora si siano verificati (o si possano
prevedere) infortuni/incidenti gravi”. Tale fase di approfondimento può
“peraltro essere programmata per un tempo immediatamente successivo alla prima
valutazione e alla prima adozione delle misure di prevenzione e di protezione
individuate”. Nel documento è presente una breve
tabella con
indicazione di
casi in cui è opportuno il ricorso a misure di igiene industriale o a criteri
di valutazione più specifici. Inoltre valutazioni igienistico-ambientali,
eventualmente corredate da misurazioni, “sono raccomandate ogni qualvolta
vengano modificate sostanzialmente linee di produzione in modo tale da poter
prevedere una variazione dell’esposizione dei lavoratori a fattori
di rischio chimico-fisici, al fine di progettare contestualmente le più
idonee misure di prevenzione”. Nel documento sono riportati i criteri d’analisi
del processo produttivo ai fini della valutazione dei rischi chimico-fisici;
-
stima della gravità e della probabilità degli effetti: “vanno considerate
le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in
termini di una gamma di conseguenze” (lesioni e/o disturbi lievi, rapidamente
reversibili; lesioni o disturbi di modesta entità; lesioni o patologie gravi;
incidente mortale) “stimando nel contempo la probabilità di accadimento di
danni (lesioni, disturbi, patologie); il livello di probabilità può essere
espresso con giudizi di gravità in scala crescente”;
-
programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione: “l’individuazione
delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 15
del D.Lgs 81/08 ed, in particolare, farà riferimento ai principi gerarchici
della prevenzione dei rischi in esso indicati”. In merito alla programmazione
degli interventi, “le conclusioni desunte dall'identificazione dei fattori di
rischio e dei lavoratori esposti, dell’entità dell’esposizione, della
probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi e dell’entità delle
possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione
stessa. Un esempio di tale processo decisionale è riportato in una
tabella relativa alle “
azioni conseguenti alle conclusioni
possibili riguardo ai rischi”.
Si ricorda infine che la
valutazione delle misure di prevenzione e protezione “non dovrà trascurare la
verifica di idoneità e di efficacia di quelle già in essere e,
progressivamente, di quelle via via adottate. Il piano di attuazione dovrà
contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica
della loro effettiva messa in atto, la verifica della loro efficacia, la
revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nel ciclo
produttivo o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o
impedire la validità delle azioni intraprese”.
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
Tiziano Menduto
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