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"Aggiornamento dei coordinatori: i dubbi sull’interpello n. 17/2013"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
28/01/2014 -
Il Consiglio Nazionale Architetti .... ( CNAPPC) ha chiesto alla commissione per l'interpello l'interpretazione di due questioni.
Non sempre le circolari di chiarimento, le
risposte alle istanze di interpello chiariscono completamente i temi trattati.
Spesso rimangono ancora dubbi e oscurità. In relazione alla chiarezza dell’ Interpello n.17/2013 sull’aggiornamento dei
coordinatori interviene su
PuntoSicuro l’ingegnere Giampaolo Ceci.
Il Consiglio Nazionale Architetti .... ( CNAPPC) ha chiesto alla commissione per l'interpello l'interpretazione di due questioni.
La
prima riguardante l'atteggiamento da seguire nel caso del mancato
rispetto dell' obbligo
di aggiornamento di 40 ore "nel quinquennio" da parte dei
coordinatori così come imposto all'ALL. XIV e art 98c2 del d.lgs 81 (ricordo
che i quinquenni a cui fa riferimento il d.lgs 81, per i coordinatori abilitati
antecedentemente a quella data, decorrono dalla entrata in vigore del decreto.
ovvero dal 15 maggio 2008, mentre per gli altri coordinatori decorrono dalla
data di maturazione del requisito che li abilita ad espletare la funzione).
La
seconda riguarda la circostanza che si potrebbe verificare nel caso
che il coordinatore maturi, nel quinquennio un numero di ore di
aggiornamento maggiore delle 40 necessarie.
Il CNAPPC chiede se queste
possano valere come crediti parziali per il quinquennio successivo.
La commissione affronta la
tematica esponendo le disposizioni di legge che riguardano gli aggiornamenti
quinquennali dei RSPP che però con le questioni poste dal CNAPPC e con la
tematica dell'aggiornamento dei coordinatori non mi pare c'entrino affatto.
Diverse sono, infatti, le figure professionali, le responsabilità e le
disposizioni di legge che trattano del loro aggiornamento.
Senza poggiare la affermazione su
motivazione logica o giuridica, la commissione conclude che "
quanto disciplinato per la figura di RSPP e
ASPP trovi applicazione anche nel caso di coordinatori i quali devono
provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'allegato XIV del
D.lgs 81”.
L'indicazione fornita dalla
commissione dell'interpello fa intendere che si debbano equiparare i criteri di
aggiornamento delle due figure, in effetti fornisce anche una interpretazione
che semplificherebbe il quadro legislativo e sarebbe anche più logica.
Purtroppo però a mio avviso non coincide col dettato normativo.
Ad un'attenta lettura l'affermazione
della commissione é
contraddittoria
perché il disposto dell'allegato XIV del d.lgs 81/08 (come suggerito dalla
commissione) considera soddisfatto il requisito dell'aggiornamento per i
coordinatori se si producono attestati validi per azioni formative espletate
nel primo QUINQUENNIO che decorre dal 15 maggio 2008 ed é terminato il 15
maggio 2013, mentre per i RSPP il requisito dell'avvenuto aggiornamento si
dimostra presentando attestati validi per un ammontare di ore pari a 40 o 60
(in funzione del settore ATECO), espletate nel QUINQUENNIO PRECEDENTE.
Quindi, le conclusioni della
commissione contengono una
affermazione
che fa riferimento a due prescrizioni diverse che potrebbero anche non
essere rispettate contemporaneamente.
Basti pensare a chi si fosse
aggiornato nel dicembre 2008. Secondo la prima interpretazione (quella di
legge) avrebbe maturato il requisito dell'aggiornamento per il primo
quinquennio scadente il 15 maggio 20013 e avrebbe tempo fino allo scadere del
secondo quinquennio nel 2018 per assolvere l'obbligo formativo del secondo. Tra
le due date potrebbero decorrere quasi 10 anni ma sarebbe perfettamente
abilitato a svolgere la sua funzione! Lo stesso coordinatore invece non
potrebbe operare se adottassimo il criterio imposto dalla commissione perché
sarebbero trascorsi più di 5 anni tra la prima e la seconda formazione.
Resta il dubbio: bisogna travasare sui coordinatori il criterio
previsto per RSPP come suggerito dalla commissione che prevede un aggiornamento
nel quinquennio precedente o adottare il criterio indicato nell'ALL XIV che
invece prescrive un aggiornamento
minimo di 40 ore in ogni quinquennio a fare data da quello che inizia 15
maggio 2008 e va inteso come il primo della serie?
La questione è sostanziale perché
mentre la sospensione del titolo abilitativo per i RSPP è sanabile
semplicemente frequentando le ore mancanti per raggiungere il quorum di legge
nel quinquennio precedente, non vedo come sia invece sanabile ora, per i
coordinatori che non si fossero aggiornati nel primo quinquennio ottemperare
alla tassativa prescrizione di legge, che imponeva loro di aver maturato le 40
ore di aggiornamento nel primo quinquennio, visto che questi è scaduto il 15
maggio 2013.
Quindi, cosa accade per chi non
avesse maturato il requisito dell'aggiornamento entro il primo quinquennio a
fare data dal 15 maggio 2008, a mio avviso
resta
ancora indeterminato, nonostante l'autorevole parere della commissione che,
con tutto il rispetto, non ha certo il potere di modificare le disposizioni del
legislatore.
Del resto l'ambiguità
dell'interpretazione data dalla commissione (equiparazione tra RSPP
e Coordinatori) sembra emergere anche dalla riposta data al secondo quesito
ove si afferma che i crediti in ore di formazione se superiori a 40 nel
quinquennio precedente non possono essere vantati nel quinquennio successivo.
Se si adoperasse il principio
adottato per i RSPP (come suggerito dalla Commissione) che consente di sanare
l'obbligo di aggiornamento frequentando le ore mancanti alle 40 prescritte, il
conteggio si calcolerebbe a ritroso partendo dalla data in cui si calcola la
validità del requisito e, pertanto non potrebbe mai esserci un
"quinquennio successivo".
Grato a chi volesse integrare,
spiegare o correggere.
Ing. Giampaolo Ceci
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