Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 29 Marzo 2024
News

" Delega di funzioni: requisiti del delegato e compenso per l’incarico"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

11/06/2014 - Continuiamo con la pubblicazione degli estratti dal documento “ Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo di lavoro del CPT di Padova coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing. Donato Chiffi, che affronta il tema dei requisiti del delegato e del suo compenso compenso per l’incarico.
 
Il delegato deve avere un titolo di studio minimo?
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008 non prevede il titolo di studio minimo che deve possedere il soggetto delegato ma richiede che “il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (c.1, lett. b). Pertanto, è dovere del datore di lavoro compiere un’attenta verifica preliminare dell’idoneità tecnico - professionale del delegante al fine di stabilire se i requisiti soggettivi sono sufficienti a garantire il corretto espletamento delle funzioni trasferite; in tal senso, i requisiti di professionalità andranno valutati sulla base di molteplici elementi come, ad esempio, abilitazioni possedute, titolo di studio adeguato rispetto ai compiti da svolgere, curriculum, etc., mentre l’esperienza andrà valutata dagli incarichi e dal numero di anni nell’ambito settoriale di riferimento.
Nella fattispecie dell’edilizia, pertanto, tenuto conto delle specificità delle attività svolte normalmente, appare consigliabile che il delegato possegga, tra i requisiti, almeno il titolo di studio di geometra.
 
Il delegato deve dimostrare le proprie capacità tecnico-professionali?
Si, fornendo al delegante tutta la documentazione richiesta per la verifica preventiva dell’idoneità tecnico – professionale prevista dall’art. 16, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008; si osservi, inoltre, che la permanenza delle qualità soggettive in capo al delegato – requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate – deve essere periodicamente verificata dall’imprenditore delegante (cfr. da ultimo Cass. pen. sezione IV, 27 giugno 2013, n. 28187).
 
Il delegato può o deve essere un professionista esterno o un dipendente?
Nell’esercizio dei tipici poteri datoriali in mancanza di un’espressa limitazione normativa si può ritenere che il datore di lavoro ha facoltà di conferire la delega di funzioni in materia di sicurezza sia ad un proprio dipendente, purché non sia stessa persona beneficiaria della tutela, che ad un professionista esterno fermo restando che, ai fini della validità della delega di funzioni, allo stesso devono essere conferiti con tale atto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessaria per il corretto svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, c.1, lett. b, c, D.Lgs. n.81/2008).
 
Il delegato può essere anche un lavoratore ?
No, La S.C. di Cassazione in diverse occasioni ha affermato che non è ipotizzabile una delega inerente alla sicurezza in capo alla stessa persona beneficiaria della tutela (il lavoratore), non avendo senso una delega in questo caso visto che il lavoratore è impossibilitato ad essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele legislative (Cass. pen. sez. IV, 28 giugno 1998; Cass. pen. sez. IV 23 marzo 1994; Cass. pen. sez. IV, 4 aprile 1990).
Nel caso di imprese edili, pertanto, non è configurabile ad esempio una delega conferita agli operai.
 
L’incarico deve prevedere e rendere esplicito il compenso previsto per il delegato?
No, ai fini della validità della delega non è richiesta l’indicazione del compenso per l’incarico che potrebbe essere anche a titolo gratuito.
 
RPS



Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 3392 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino