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"Inail: schede per il controllo di apparecchi di sollevamento materiali"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

01/09/2014 - Sappiamo quanto il tema della manutenzione, dei controlli sulle attrezzature di lavoro, sia un tema delicato, specialmente quando si parla di attrezzature di sollevamento. Nel dedalo di leggi e norme tecniche - non sempre chiare e non sempre applicate – interviene un nuovo documento che ha scopo di fornire strumenti utili per definire delle linee di indirizzo per i datori di lavoro per l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli apparecchi di sollevamento materiali.
 
Il documento, realizzato dall’Inail con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA, comprende le “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documenti tecnici, a carattere volontario, utili al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), “da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’ apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro”.
 
In particolare si ricorda che per gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile la sicurezza “dipende dalle condizioni di installazione e pertanto è necessario un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento, in base a quanto prescritto dall’art. 71 comma 8 lett. a)”.

Il documento prevede “una prima sezione dedicata alla specifica tipologia di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, articolata in due parti: una generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate”.
 
La seconda sezione, invece, tratta “gli accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi”.
 
Al documento sono inoltre allegate due appendici:
- “nell’ appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- nell’ appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Si sottolinea ancora che per i controlli dei dispositivi immessi sul mercato in data successiva all’entrata in vigore della direttiva Macchine, “installati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento anche in rapporto alle previsioni del comma 1 ovvero del comma 4 lettera a) numero 3 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dai fabbricanti degli stessi nei rispettivi manuali, ove disponibili” (nei casi in cui l'adozione di tali dispositivi comporti una modifica delle modalità di utilizzo o delle prestazioni previste dal fabbricante si configura una nuova immissione sul mercato dell'apparecchio di sollevamento).
 
Dopo aver riportato, riguardo al campo di applicazione, la definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306 (“ apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”) e alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo fisso ( gru a torre, gru derrick, paranchi per l’edilizia, ...) e di accessori per il sollevamento (braca di nastro tessuto piatto, brache a fune di acciaio, brache di catena, golfari, ganci, ...), il documento riporta indicazioni sui profili del personale coinvolto nelle attività di controllo
- “ conduttore di gru: (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1];
- imbracatore: (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1];
- personale di manutenzione: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1];
- tecnico esperto: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste.[ISO 9927]”.
Il documento sottolinea che le figure descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro, purché in possesso di tutte le competenze necessarie, e che dette figure “non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano”.
 
Si ricorda inoltre che “tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un facsimile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni”.
 
Rimandiamo i nostri lettori alla lettura delle schede e delle procedure di controllo che individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i vari elementi da sottoporre a controllo, le figure coinvolte in tali attività e un dettaglio degli interventi da eseguire con le relative periodicità.
 
 
L’ indice del documento:
 
Premessa
Campo di applicazione
Definizioni
Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile”
Procedure di controllo per apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile
Schede per la definizione di piani per i controlli di “accessori di sollevamento”
Procedure di controllo per accessori di sollevamento
 
 
INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento versione settembre 2014 (formato PDF, 523 kB).
Appendici (formato PDF, 78 kB).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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