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"Riscaldamento in condominio, come funziona il distacco"

fonte www.edilportale.com / Normativa

11/12/2014 - Chi decide di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato per il suo cattivo funzionamento non può chiedere un risarcimento al condominio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 24209/2014.

Nel caso preso in esame, un condomino aveva lamentato il cattivo funzionamento dell’impianto centralizzato, che non riusciva ad irradiare calore sufficiente nella sua abitazione. Per questo motivo aveva chiesto di non contribuire più alle spese per il riscaldamento.
 
Il Tribunale ordinario aveva quindi condannato il condominio a restituire le somme percepite per il servizio inefficiente e a risarcire il danno subito per circa 4 mila euro.
 
La sentenza è stata però ribaltata in appello e in Cassazione. La Corte ha ricordato che, in base alla riforma del condominio ( Legge 220/2012) il distacco è possibile se non derivano squilibri nel funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, chi si stacca deve concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria, la conservazione e la messa a norma dell’impianto.
 
La Cassazione, quindi, ha concluso che il condomino può farsi restituite le somme pagate per il servizio dopo la domanda di distacco. Al contrario, la Corte ha dichiarato che il condomino ha il diritto di chiedere il distacco, ma non quello di domandare un risarcimento.

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