Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 25 Aprile 2024
News

"Inail: le linee guida per i casi di infortunio in itinere"

fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida

09/01/2015 - L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) interviene ancora una volta sul delicato  tema degli infortuni in itinere, sugli eventi lesivi che occorrono ad esempio ai lavoratori durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Ricordando che ogni anno circa la metà degli  infortuni mortali si verificano fuori dall’azienda, con la strada come principale “scenario”.
 
Se nell’ottobre del 2013 era stata emessa dall’Inail una circolare sui “ criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”, una  nuova circolare prende atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare, negli  infortuni in itinere, le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa.

Si tratta della Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 - Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali - che stabilisce che l’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
 
In particolare la questione si è posta in relazione all'art. 12 del D.Lgs 38/2000 che prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “ caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si
intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
E - come rilevato dalle stesse linee guida – “il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione”.
 
Ricordando che “quello delle deviazioni è un tema molto complesso che in alcuni Paesi europei è “ oggetto di una minuziosa regolamentazione, con soluzioni normative più o meno ampie ma tutte, comunque, attente alla rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato alla deviazione” (Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere” del 4 maggio 1998), il nuovo documento indica ad esempio che in Francia sono ritenute normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita quotidiana (ad esempio il vettovagliamento della famiglia o gli acquisti fatti in farmacia per una visita urgente dal medico, per prelievi e depositi bancari). In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un figlio affidato alla vigilanza di terzi.
 
Riguardo dunque all’ estensione della tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola, le nuove linee guida
– che si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il riconoscimento dell’indennizzoè subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli) attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

Concludiamo segnalando che, come già accennato a inizio articolo, tale estensione della protezione tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “ criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, “ salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa”.
 
 
 
RTM

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1011 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino