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"Istruzioni operative per gli spettacoli e le manifestazioni fieristiche"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
09/01/2015 - Alla promulgazione di decreti che vogliono incidere sulle strategie
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, seguono spesso circolari di
chiarimento o con istruzioni operative sull’applicazione della
normativa.
È il caso della recente
Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contiene le “
Istruzioni
operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione
delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella
produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici,
teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto
Interministeriale 22 luglio 2014”.
Ricordiamo innanzitutto che con il Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal “Decreto del Fare” convertito con legge n. 98/2013 - le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “
si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
La circolare, realizzata su conforme parere di un gruppo di lavoro
istituito presso il Ministero del Lavoro, riporta dunque in allegato precise
istruzioni operative che affrontano diversi
temi relativi al Decreto interministeriale (DI) del 22 luglio 2014: campo di
applicazione, particolari esigenze, terminologia e definizioni (con particolare
riferimento alle opere temporanee), luoghi di spettacoli e manifestazioni,
misure preventive, valutazione idoneità delle imprese, contenuti minimi dei
piani della sicurezza, realizzazione della opere temporanee e lavori in quota,
requisiti formativi, ...
Riguardo agli
spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali ci soffermiamo brevemente sulle
cosiddette
Opere Temporanee (OT) che
sono formate da un “complesso di elementi prefabbricati collegati fra
loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati
in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica,
della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale,
dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di
schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.)”.
Ad esempio il
palco è l'opera
temporanea “sopra cui si svolge l'azione di esibizione/ rappresentazione/ intrattenimento.
Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è
generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a
gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di
elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera,
generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o
motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature
audio, video, luci e scenotecniche. Il palco è solitamente ancorato mediante
zavorre o altri sistemi”. La circolare offre ulteriori informazioni su pedane, impianti
luci e audio,
strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce,
sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., ...
Dopo questo breve excursus per comprendere meglio cosa si intenda per
OT, veniamo ai
contenuti minimi dei
piani della sicurezza.
La circolare ricorda che l'Allegato III del Decreto interministeriale elenca
i contenuti minimi dei piani
di sicurezza e di coordinamento e
dei piani operativi di sicurezza “in considerazione delle particolari esigenze
che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni”.
E con le indicazioni di cui all'Allegato III “trovano applicazione i modelli
semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto
interministeriale 9 settembre 2014”.
Si sottolinea poi che nel caso in cui le OT abbiano “dimensioni
contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 1 (Campo di
applicazione), comma 3 del DI, “le
interferenze
fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il
coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del
d.lgs. n. 81 del 2008”.
La Circolare indica anche che i
lavori
di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT “possono
essere svolti senza l'ausilio di opere provvisionali diverse dalla stessa OT
qualora la stessa OT sia in grado di permettere di svolgere le attività
lavorative in condizioni di sicurezza mediante l'utilizzo di DPI o di sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi. È necessario che nella
documentazione di progetto della OT, contestualmente all'esplicitazione delle
procedure di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio che permettono
il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi”.
In ogni caso le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del
d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto applicabili, “rimangono comunque vigenti”.
In particolare si evidenzia “la necessità che
il montaggio e lo smontaggio della OT:
- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al
sito di realizzazione dell'evento;
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli,
sequenze particolari, ecc.);
- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed
addestrati;
- venga effettuato sotto la diretta sorveglianza
di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni
configurazione strutturale prevista nel progetto;
- sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT
secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di
mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro
funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve
essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal
costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto
applicabili, le indicazioni contenute nell'Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del
2008”.
Concludiamo fornendo anche alcune informazioni riguardo alle
manifestazioni fieristiche.
La circolare si sofferma sul Capo II del DI, che concerne le
disposizioni relative all'attività di approntamento e smantellamento di
strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle
manifestazioni fieristiche, ricordando che tali disposizioni “si applicano
esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di strutture allestitive,
tendostrutture o opere temporanee, configurandosi un'attività assimilabile a
quella cantieristica”.
Si precisa che sono
escluse dal
campo di applicazione:
- “le strutture allestitive aventi un ridotto sviluppo in altezza,
inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il
secondo livello di contenute dimensioni”, inferiore a 100 m2;
- “le tendostrutture con un'altezza all'estradosso fino a 8,50 m e
strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con
dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi”.
Si sottolinea poi che se nel contesto di manifestazioni fieristiche
vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo
I del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.
Infine segnaliamo che nel caso di montaggio o smontaggio di strutture
allestitive, tendostrutture o opere temporanee “è prevista la possibilità di
svolgere le attività senza l'installazione di una specifica recinzione
dell'area di cantiere e di sostituire quest'ultima con un'apposita sorveglianza”.
RTM
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