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"Procedura comune per la gestione degli accessori di sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive
21/04/2015 -

Pubblichiamo un estratto della
relazione “Proposta di procedura per
la gestione dell’esercizio, la manutenzione ordinaria o straordinaria, la
sostituzione degli accessori di sicurezza a corredo di attrezzature o insiemi a
pressione” presentata in occasione
della VI edizione Safap 2014 che presenta lo sviluppo
di una procedura per la manutenzione e la gestione degli accessori di
sicurezza delle attrezzature o insiemi a pressione che prevede il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: datore di lavoro/utilizzatore,
progettista, manutentore, ispettore, addetto alla sicurezza sul lavoro, esperto.
Proposta di procedura per la gestione dell’esercizio, la manutenzione ordinaria
o straordinaria, la sostituzione degli accessori di sicurezza a corredo di
attrezzature o insiemi a pressione
Di L. Greco, E. D’Amico, F.
Boella
Lo sviluppo di una
regolamentazione tecnica concernente l’esercizio e la corretta gestione degli
accessori di sicurezza a corredo di attrezzature o insiemi a pressione ha determinato,
nel settore ispettivo, interesse verso un approccio più coerente e aggiornato all’attuale
quadro legislativo e normativo, sia nel normale esercizio che nella manutenzione
ordinaria o straordinaria degli accessori stessi.
Con l’emanazione del D.Lgs. n.
93/2000, e del D.M. 329/2004, si sono sovrapposte alla preesistente normativa
(D.M. 21.05.1974 e disposizioni ad esso collegate), in materia di esercizio
delle attrezzature a pressione, varie altre disposizioni risultate di difficile
interpretazione e univoca applicazione dopo l’emanazione del D.M. dell’11
aprile 2011, previsto dall’art. 71 c. 13 del D.Lgs. 81/08, quando sono stati
abilitati, per lo svolgimento delle verifiche periodiche e a supporto dei
soggetti fino a quel momento preposti (INAIL e ASL/ARPA), numerosi altri
soggetti con distinte competenze territoriali.
La procedura che si propone,
auspicabile per un’uniforme applicazione del dettato legislativo su tutto il
territorio nazionale, assume particolare rilevanza metodologica per chi è
addetto alla manutenzione/taratura degli accessori di sicurezza, per il datore
di lavoro che deve avvalersi di personale esperto, per il consulente che
provvede alla valutazione di tutti gli accessori e alla rispettiva
installazione, a tutto vantaggio della sicurezza delle attrezzature o insiemi a
pressione di cui sono posti a protezione.
[…]
3. Proposta di procedura
È articolata in sezioni con lo
scopo di fornire comportamenti procedurali distinti per situazioni che
maggiormente si prospettano durante la gestione di un AS in particolare per:
- l’acquisto e l’installazione;
- la manutenzione ordinaria e
straordinaria e/o taratura;
- l’esecuzione della verifica di
funzionalità con simulazione dei parametri di esercizio;
- il documento di controllo;
- la registrazione e/o
archiviazione della documentazione;
e che risulteranno un utile
riferimento nei successivi accertamenti di funzionalità, di compatibilità, di
buona conservazione degli accessori di sicurezza, svolti durante l’esecuzione
delle verifiche periodiche di esercizio sulle attrezzature/insiemi in
pressione, ovvero in occasione di manutenzione straordinaria attuata fuori
dalle prescritte verifiche di legge.
3.1 Acquisto
Per l’acquisto (fig.1), il
committente è tenuto a comunicare al fornitore dell’accessorio di sicurezza
tutte le informazioni tecniche dell’attrezzatura da proteggere, in particolare:
- gruppo del fluido da trattare;
- diametro della sezione
d’ingresso;
- diametro della sezione di
uscita;
- tipo di connessione d’ingresso
e di uscita;
- pressione PS di taratura;
- valore della corrispondente
sovrappressione;
- portata di scarico nelle
condizioni di massima apertura dell’ “AS”.
Tutte le informazioni richieste
dal committente, devono essere confermate dal fornitore e corrispondere ai dati
riportati nel certificato CE e/o nel manuale d’uso e manutenzione emesso dal
fabbricante dell’AS e, possibilmente, riportate su un certificato di controllo
del tipo 3.2 come definito nel seguente paragrafo 3.4.
Se il committente o un suo
referente valutano la fornitura rispondente alla richiesta, si può attuare
l’installazione dell’accessorio sulla attrezzatura da proteggere.
Il soggetto incaricato emette un
rapporto di prova rispettivamente del tipo 2.2 se le modalità di intervento non
sono specificate dal committente o non sono previste da regolamenti ufficiali
oppure, del tipo 3.2, se il controllo è richiesto in conformità alla specifica
della fornitura del servizio e da regolamenti ufficiali.

Figura 1 – Acquisto e installazione dell’accessorio di
sicurezza
3.2 Manutenzione
Per la manutenzione (fig. 2) sia
essa ordinaria o straordinaria oppure solo l’accertamento della taratura al
banco che comporta una disinstallazione dell’AS dall’attrezzatura da proteggere,
il committente (utilizzatore) è tenuto a dare al manutentore/tecnico esperto, per
un corretto intervento tecnico, tutte le indicazioni necessarie e conformi alle
indicazioni riportate nel manuale d’uso dell’accessorio di sicurezza: tipo
d’intervento ordinario o straordinario, l’uso di idonei materiali per il
ripristino dell’efficienza dell’accessorio, il valore di taratura, il corretto
funzionamento e/o tenuta.
Al termine dell’intervento e
comunque prima della reinstallazione dell’AS sull’attrezzatura di origine, il
tecnico o manutentore incaricato emette un documento di controllo del tipo 2.2,
se l’incarico rientra nelle attività di manutenzione interna del
committente/utilizzatore; se il controllo è riferibile a particolari norme o
disposizioni, similmente a quanto proposto in caso di acquisto dell’AS viene
emesso un documento di controllo del tipo 3.2.

Figura 2 – Manutenzione dell’AS con disinstallazione
dall’attrezzatura da proteggere
3.3 Verifica di funzionalità
In occasione della verifica di
riqualificazione periodica di funzionamento, per l’esecuzione della verifica di
funzionalità con simulazione dei parametri di esercizio, l’utilizzatore, concordemente
con il soggetto incaricato alla verifica, provvederà a stilare una procedura di
comportamenti e/o attività da svolgere durante la simulazione dei parametri di
esercizio dell’attrezzatura da proteggere e in sicurezza sia durante la prova,
sia nel ripristino dei parametri originali dei (CSPRS) e/o (SRMCR) esclusi o
modificati nei parametri di lavoro.
La procedura può essere allegata
alle documentazioni di verifica periodica o nel “Registro di controllo”,
previsto dal D.M. 11/04/2011, all.to II c. 3.1.2 e aggiornata quando vengono a mutare
le condizioni e/o il personale interessato.
3.4 Documento di controllo
Per il tipo di documento da
emettere nelle due fasi descritte in precedenza: acquisto/installazione del
(AS) o disinstallazione/manutenzione del (AS), si propongono due tipi di
documenti (Tab. 1) distinti per il tipo d’intervento da attuarsi e per il soggetto
preposto alla validazione.
Rapporto di prova |
Tipo 2.2 – Documento di
controllo contenente la “Dichiarazione di conformità all’ordine
con l’indicazione dei risultati
del controllo non specifico” e validato dal committente
(utilizzatore). |
Tipo 3.2 – Documento di
controllo contenente la “Dichiarazione di conformità all’ordine
con l’indicazione dei risultati
del controllo specifico” e validato dall’ispettore designato dai
regolamenti ufficiali. |
Tabella 1 – Tipologie del rapporto di prova
I documenti di controllo proposti
riguardano la fornitura (se del caso di un servizio) e in generale rientrano
nel rapporto tra fornitore e committente (con la partecipazione eventuale al
posto di quest’ultimo di un ispettore in caso sia previsto da regolamenti ufficiali)
e non devono essere confusi con i verbali di verifica che, in molti casi, sono imposti
dalla legislazione vigente (es. periodiche) o definiti dal soggetto titolare
della funzione (es. messa in servizio).
Quando il committente
(utilizzatore) incarica un tecnico o un soggetto incaricato alla verifica ad
eseguire un intervento sull’AS deve specificare se è conseguenza di una prassi interna
- controllo non specifico - oppure se il controllo è specifico e relativo a
particolari disposizioni o norme in argomento.
Se l’intervento richiesto è un
controllo non specifico previsto dal committente (utilizzatore), il rapporto di
prova (documento di tipo 2.2) è emesso dal tecnico incaricato; In questo caso la
validazione del documento spetta al committente in quanto definisce, oltre che l’intervento,
anche alle attività da svolgere.
Quando il committente
(utilizzatore) richiede un intervento in cui è previsto un controllo specifico
e relativo a particolari norme o disposizioni, il rapporto di prova emesso dal tecnico
incaricato deve essere validato dall’ispettore designato dai regolamenti
ufficiali, soggetto garante del rispetto delle disposizioni che ne
sovrintendono l’attività (documento di tipo 3.2).
Il documento di tipo 2.2 verrà
conservato nel “Registro di controllo”, previsto dal D.M. 11/04/2011, all. II
c. 3.1.2, mentre il documento del tipo 3.2 verrà allegato alle verifiche di legge
previste D.M. 11/04/2011.
I documenti di controllo,
contenenti le informazioni evidenziate nell’allegato 1, verrebbero prodotti in
duplice copia, di cui una destinata al soggetto che lo emette, la seconda a corredo
dell’accessorio di sicurezza per tutto il periodo di validità dell’intervento
tecnico eseguito.
3.5 Registrazione e archiviazione
Nel rispetto degli obblighi del
datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/2008, art. 71 c. 4, i risultati dei
controlli eseguiti devono essere riportati per iscritto e devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Qualora le attrezzature di lavoro
corredate degli AS riportati nel rapporto di prova di cui al punto 3.4 siano
usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate
da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito
positivo.
Per la registrazione e/o
archiviazione della documentazione le procedure informatiche possono essere
utilizzate quando è rintracciabile almeno una copia originale del controllo eseguito;
in tal caso, gli estremi di catalogazione e di archiviazione devono essere
riportati nei rapporti di prova.
4. Conclusioni
La proposta di procedura
illustrata, è un tentativo di coinvolgere tutti i soggetti interessati al fine
di migliorare la gestione degli accessori di sicurezza, condizione necessaria
per l’utilizzo sicuro delle attrezzature a pressione.
Infatti se tutti i soggetti
coinvolti - datore di lavoro/utilizzatore, progettista, manutentore, ispettore,
addetto alla sicurezza sul lavoro, esperto – condividono e adottano procedure comuni,
si stimola un processo di miglioramento continuo, reso necessario dalla complessità
dell’apparato normativo e legislativo del settore.
L’utilizzo dei moduli proposti,
sicuramente adattabili in funzione di diverse necessità, lungi dal voler essere
un ulteriore appesantimento burocratico, si ritiene altresì possa rappresentare
uno strumento semplice per garantire i soddisfacimento di alcuni elementi essenziali
delle attività e delle operazioni tecniche previste per gli accessori di
sicurezza, nel rispetto della regolamentazione vigente, esplicitandone nel
contempo gli obblighi e le indicazioni essenziali, contribuendo a limitare
fraintendimenti e cattive interpretazioni.
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