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"Reti idriche antincendio: chiarimenti VVF su naspi e idranti "

fonte www.insic.it / Rischio incendio

08/06/2015 - La Direzione centrale per la Prevenzione Incendi del Dipartimento VV.F. con Nota Protocollo n. 5916 del 19-05-2015 (in allegato) si chiarisce sulle reti idriche antincendio, con riferimento al D.M. 20/12/2012, al p.to 4.1 dove si fissano i nuovi criteri di progettazione per le reti in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella 1, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi.

Secondo i VV.F. per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra l'installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella citata tabella 1 del D.M. 20/12/2012.
Con riferimento al recente D.M. 19/03/2015 sono state modificate, tra le altre, le disposizioni tecniche di prevenzione incendi relative alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che della preesistenza o meno dell'attività in esame.

In particolare, relativamente alla rete di idranti, possono identificarsi tre indicazioni normative distinte, schematizzabili come nel seguito riportato:
1. Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2, per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio (vedi Titolo IV capo II, D.M. 19/04/2015);
2. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista la rete di idranti con parametri progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del Titolo IV capo III, D.M. 19/0^2015;
3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista l'adozione delle disposizioni di prevenzione incendi del Titolo II del D.M. 18/09/2002.
Per quest'ultimo, riferisce la Direzione, la tabella presente al p.to 7.3.2.2 del D.M. 18/09/2002 è stata sostituita dai corrispondenti parametri progettuali per strutture sanitarie della tabella 1 del D.M. 20/12/2012 e, pertanto, dovranno essere adottati, per la presente casistica, almeno le prestazioni minime previste per le strutture da 25 a 100 posti letto.

Riferimenti normativi:
Nota protocollo n.5916 del 19-05-2015
DM 18 set 2002 Titolo IV - Impianti antincendi in strutture sanitarie Strutture sanitarie (con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie (con assistenza specialistica in regime ambulatoriale), di superficie > 500 m2. 09 09

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