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"Incidenti rilevanti: le novità della direttiva Seveso III"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/06/2015 - Se la
direttiva 96/82/CE (la Direttiva Seveso
II) in questi anni è riuscita a garantire un elevato livello di protezione
rispetto ai
pericoli di incidenti
rilevanti, è stato tuttavia necessario adeguare la direttiva al nuovo
sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche, recepito con
il regolamento
CLP. Ed è stato importante aggiornare la direttiva con riferimento non solo
all’evoluzione della normativa europea in materia di partecipazione del pubblico
e accesso alla giustizia, ma anche alle esperienze acquisite con la direttiva Seveso
II.
Parliamo dunque della direttiva
2012/18/UE del 4 luglio 2012 (la direttiva Seveso III) che dal
1 giugno 2015 ha sostituito la
direttiva Seveso II e che ha tra gli obiettivi l’allineamento dell’Allegato I
(sostanze che rientrano nel campo di applicazione della direttiva) con le
modifiche alla classificazione stabilite dal regolamento CLP. Ricordiamo che il
Regolamento CLP ( regolamento
CE n. 1272/2008), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, dal
1 giugno 2015, al termine di un periodo
di transizione durante il quale erano applicabili sia il vecchio sistema che il
nuovo, ha dunque abrogato le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle
sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi).
Per conoscere meglio la nuova
direttiva Seveso III, possiamo riprendere quanto riportato nel documento “
La Seveso III”, a cura di Marco
Carcassi, pubblicato sul sito dell' Università di Pisa e correlato al corso “Scienza e tecnica
della prevenzione incendi” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
dell’Università pisana.
Il documento riporta innanzitutto
una breve storia delle direttive Seveso, nate per migliorare la sicurezza degli
stabilimenti con rischi
di incidenti rilevanti, con riferimento a:
- Direttiva Seveso I: dir.
82/501/CEE (recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175);
- Direttiva Seveso II: dir.
96/82/CE (recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);
- Modifica Seveso II: dir.
2003/105/CE (recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238);
- Direttiva Seveso III: dir.
2012/18/UE del 4 luglio 2012.
Dopo aver elencato a inizio
articolo, con riferimento al contenuto del documento, gli obiettivi della nuova
direttiva, ci soffermiamo ora sulle
novità
principali della direttiva Seveso:
- “nuove definizioni e
chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva e sulle attività escluse;
- adeguamento dell’Allegato I al regolamento
CLP (reg. 1272/2008/CE), alcune nuove sostanze e modifiche di soglia;
- ‘deroga’ per le sostanze non in
grado di generare, in pratica, incidenti rilevanti;
- nuove disposizioni e
tempistiche relative a: politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
effetto domino, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione, incidenti,
ispezioni, scambio delle informazioni;
- nuove disposizioni sulla
partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia”.
Nella nuova direttiva sono
presenti ad esempio
nuove definizioni
di “stabilimento di soglia superiore, inferiore, adiacente, nuovo, preesistente”.
E anche nuove definizioni di miscela, presenza di sostanze pericolose,
pubblico, pubblico interessato, ispezioni, ...
Il documento si sofferma poi
sull’
Allegato I (parte 1: categorie
di sostanze pericolose; parte 2: sostanze specificate) e sull’allineamento al regolamento
CLP, al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche CLP/GHS,
con riferimento specifico a:
- sostanze pericolose per la
salute (Sezione H);
- voci specifiche per solidi
piroforici, aerosol infiammabili, sostanze tossiche per specifici organi
bersaglio;
- 13 sostanze già incluse in
Seveso II, altrimenti escluse in base alla nuova Parte 1;
- modifiche relative a nuove
sostanze e soglie di assoggettabilità.
Veniamo al
meccanismo della “deroga” (art. 4).
La Commissione Europea “valuta,
anche su proposta di uno Stato membro, se è impossibile in pratica che una
particolare sostanza pericolosa provochi un rilascio di materia o energia tale
da dare luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali
ragionevolmente prevedibili”. Nell’articolo 4 sono riportate le informazioni
necessarie per la valutazione. E se “la deroga è considerata appropriata, la
Commissione presenta una proposta legislativa per l’esclusione della sostanza
dal campo di applicazione della direttiva”.
Riguardo invece alla
politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti sono riportate altre indicazioni della direttiva:
- “chiarimento sull’applicazione
agli stabilimenti di soglia inferiore dell’obbligo di attuare la politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti mediante sistemi di gestione idonei e
proporzionati ai pericoli di
incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi di cui all’Allegato III
(art. 8);
- Allegato III: Il sistema di
gestione della sicurezza (SGS) deve considerare il personale delle imprese
subappaltatrici e i rischi derivanti dall’invecchiamento degli impianti;
- Allegato III: le procedure di
valutazione possono includere indicatori di prestazione in materia di sicurezza”.
Rimandando ad una lettura integrale
del documento, che si sofferma su molti altri aspetti della direttiva Seveso
III, ci soffermiamo sul tema degli
incidenti
rilevanti.
L’autorità competente “informa le
persone potenzialmente colpite dell’incidente rilevante e, se del caso, delle
misure intraprese (art. 17). L’autorità competente fornisce alla Commissione
Europea le informazioni sugli incidenti rilevanti non appena possibile e al più
tardi entro un anno, a meno delle informazioni sugli esiti delle analisi e le
raccomandazioni, rinviabili in base alla disponibilità, anche in relazione ai
procedimenti giudiziari in corso (art. 18)”.
Il documento si sofferma anche su
un altro adempimento richiesto alle aziende stabilimenti a rischio di incidente
rilevante: il
Rapporto di Sicurezza.
In particolare si indica che “i
Rapporti di Sicurezza e i Sistemi di gestione della sicurezza prendono in
considerazione informazioni sulle migliori pratiche per la descrizione dei
processi e metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III)”.
Inoltre sono di nuovo
sottolineate le varie
scadenze correlate
alla direttiva Seveso III:
- la direttiva 2012/18/UE (Seveso
III) è in vigore dal
13 agosto 2012;
- dal
15 febbraio 2014 gli Stati hanno applicato la modifica alla
direttiva Seveso II relativa agli oli combustibili densi (artt. 30/ 31);
- entro il
31 maggio 2015 gli Stati dell’Unione Europea devono mettere “in
vigore tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva”;
- il
1° giugno 2015 è stata abrogata la direttiva 96/82/CE e “dalla data
si applicano tutte le disposizioni della nuova direttiva (coordinamento con
piena applicazione GHS)”.
Concludiamo questa breve
presentazione delle direttive Seveso con un breve estratto di un secondo
intervento pubblicato dall’Università sul tema del
rapporto di sicurezza; un intervento sempre a cura di Marco
Carcassi, e dal titolo “
Attività a
rischio di incidente rilevante – Riferimenti normativi. Rapporto di sicurezza”.
Nel documento si indica che il
Rapporto di Sicurezza, con riferimento
al D.Lgs. 334/99, “evidenzia che:
a) è stato adottato il sistema di
gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente
rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la
costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,
attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello
stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili: per gli stabilimenti
esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e
di particolare interesse naturale (di cui all'articolo 14, comma 6), anche le
misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani
d'emergenza interni e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per
l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante”.
E non bisogna dimenticare che il Rapporto
di Sicurezza è fondamentale anche ai fini della
prevenzione dell'effetto domino (conseguenze dell’incidente
rilevante sugli stabilimenti vicini).
“ La Seveso III”, a cura di Marco Carcassi, documento
correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa (formato
PDF, 199 kB).
“ Attività a rischio di incidente rilevante – Riferimenti
normativi. Rapporto di sicurezza”, a cura di Marco Carcassi, documento
correlato al corso “Scienza e tecnica della prevenzione incendi” del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa (formato
PDF, 2.72 MB).
RTM
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