News
"Dal 18 novembre entra in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
27/08/2015 - Dopo più di un anno di continue modifiche, di incontri con i rappresentanti delle categorie produttive e professionali, di confronti con l’Unione Europea, di presentazioni di bozze intermedie, di sottolineatura dei principi guida del provvedimento, è finalmente arrivato al traguardo il cosiddetto nuovo “
Codice di prevenzione Incendi”.
Dopo le diverse anticipazioni di questa sorta di Testo Unico, il 20 agosto è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che entrerà in vigore ‘
il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, cioè il
18 novembre 2015 (nel decreto notificato all’Unione Europea a fine 2014 era invece indicato non il novantesimo, ma il centottantesimo giorno).
Come abbiamo più volte ricordato il nuovo Testo Unico nasce
dalla necessità di
semplificare e
razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli
incendi ‘
attraverso l'introduzione di un
unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi
applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante
l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso
tecnologico e agli standard internazionali’, approccio
metodologico su cui il nostro giornale si è soffermato più volte in questi
mesi.
E se, come ribadito ai nostri microfoni anche dal
Comandante dei Vigili del Fuoco di
Milano, l’ Ing. Silvano
Barberi, al di là delle varie modifiche che hanno contrassegnato le varie
bozze, è rimasta salda l’
impostazione
generale di partenza, possiamo riprendere i principi sui cui le Norme tecniche si basano, come dichiarati nella presentazione
ufficiale di una bozza del Codice nell’aprile del 2014:
-
generalità:
“le medesime metodologie di progettazione della sicurezza
antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
-
semplicità:
laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si
prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è
più facile operare la revisione;
-
modularità:
l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano
il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali
appropriate per la specifica attività;
-
flessibilità:
per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività
sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono,
inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio,
che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente,
specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel
rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
-
standardizzazione ed
integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è
conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni
previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
-
inclusione:
le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile
nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle
diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o
permanenti;
-
contenuti basati
sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca,
valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica
nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
-
aggiornabilità:
il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al
continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
Torniamo tuttavia al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
che è costituito da
cinque articoli
ed
un allegato.
Il
primo articolo
(Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione
incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate ‘
si possono applicare alle attività di cui
all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero
ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139’:
- decreto del 30 novembre 1983 «Termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- decreto del 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco
dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria
degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- decreto del 3 novembre 2004 «Disposizioni relative
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di
incendio»;
- decreto del 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
europeo»;
- decreto del 15 settembre 2005 «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da
costruzione»;
- decreto
del 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- decreto del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Veniamo
all’
articolo 2 e al
campo di applicazione.
Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo
1 ‘
si possono applicare alla
progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato
I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,
individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57;
63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti
al ricovero di natanti e aeromobili; 76’.
E tali norme tecniche si possono applicare ‘
alle attività di cui al comma 1 di nuova
realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le
misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non
interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di
ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare’. Inoltre
per gli interventi di ristrutturazione
parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma
2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.
Senza dimenticare che comunque le norme tecniche possono
essere di riferimento anche per
la
progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma
1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
L’
articolo 3 si sofferma invece sull’
impiego dei prodotti per uso antincendio.
In
particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione
del decreto, devono essere:
a) identificati
univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure
applicabili;
b) qualificati in
relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal
responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori
mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
E l’impiego dei prodotti per uso antincendio
è consentito se gli stessi sono utilizzati
conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal
presente decreto e se:
a) sono conformi
alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi,
qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie,
alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito
positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e
successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo
riconoscimento;
c) qualora non
contemplati nelle lettere a) e b) , sono legittimamente commercializzati in uno
degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi
internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in
uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA),
parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per
l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello
previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
Dopo l’
articolo 4,
relativo al monitoraggio, le
disposizioni
finali, contenute nell’
articolo 5,
ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo
1, restano valide:
a) le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla
documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima
documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme
tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni
di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto
2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto
del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco.
E si indica che per le attività di cui all’articolo 2
in possesso del certificato di prevenzione
incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente
decreto non comporta adempimenti.
Concludiamo riportando la struttura dell’allegato, relativo
alle ‘
Norme tecniche di prevenzione
incendi’, segnalando che è leggermente variata rispetto a quella presentata
nell’aprile del 2014 (ad esempio per il momento nelle regole tecniche verticali
sono scomparsi alcuni capitoli relativi a: edifici di civile abitazione, edilizia
scolastica, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, edifici
adibiti ad uffici, attività commerciali, ...).
Questa è
dunque la
struttura definitiva:
Sezione G -
Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione
della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
G.1 Termini, definizioni
e simboli grafici
G.2 Progettazione
per la sicurezza antincendio
G.3
Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S -
Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di
prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per
comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
S.1 Reazione al
fuoco
S.2 Resistenza al
fuoco
S.3
Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione
della sicurezza antincendio
S.6 Controllo
dell'incendio
S.7 Rivelazione
ed allarme
S.8 Controllo di
fumi e calore
S.9 Operatività
antincendio
Sezione V -
Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di
prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che
saranno implementate nel tempo):
V.1 Aree a
rischio specifico
V.2 Aree a
rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli
ascensori
Sezione M -
Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
M.1 Metodologia
per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di
incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia
della vita con la progettazione prestazionale
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1135 volte.
Pubblicità