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"Infortunio mortale lavoratore: dovere di vigilanza del datore di lavoro "

fonte www.insic.it / Sentenze

27/08/2015 - La Cassazione Penale, sez. IV, con la sentenza n. 18444 del 4 maggio 2015, ha respinto il ricorso del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza di una società perché li ha ritenuti responsabili dell'infortunio mortale di un lavoratore rimasto schiacciato sotto una macchina pressatrice.
Sono stati pertanto chiamati a rispondere per la violazione del dovere di vigilanza.

Nella sentenza la Corte ha ricordato che il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza in relazione a possibili comportamenti trascurati dal lavoratore e di predisporre le misure antinfortunistiche. Nel caso specifico sono state violate le norme cautelari rientranti nell'area di rischio della società, la quale doveva assicurarsi che le macchine operassero in condizioni di sicurezza, a garanzia di tutti i lavoratori.
L'RSPP è stato ritenuto il corresponsabile dell'infortunio accaduto, perché riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, e per la mancanza della dovuta formazione dei lavoratori.

Il fatto

Un dipendente di una società, assunto da 13 giorni come addetto al funzionamento di una pressa per scarti, era stato trovato, da un suo collega, con la testa schiacciata dalla pressa.
Dalla ricostruzione dei fatti, non sembrava che si fosse trattato di un incidente sul lavoro, perché dalla posizione in cui era stato trovato il corpo, i pulsanti di comando non erano raggiungibili.
All'esito delle indagini del Tribunale, era stato rilevato che l'operaio doveva occuparsi di legare una balla di cartone pressata la sera prima e per questo aveva infilato il capo nella macchina, mentre un altro operaio, senza accorgersi della presenza del collega, aveva azionato la pressa e l'aveva subito fermata senza che fosse raggiunta la massima potenza, ma la testa era già stata schiacciata.
Il Tribunale, aveva effettuato degli accertamenti sulle corrette modalità di funzionamento della pressa, rilevando che questa poteva funzionare solo con gli sportelli chiusi, altrimenti il materiale da pressare sarebbe fuoriuscito. Da questo si era ricavato che il dispositivo di sicurezza era stato manomesso, in quanto era stato trovato dai soccorritori, un fil di ferro che permetteva il funzionamento della macchina nonostante ci fosse lo sportello superiore aperto, in modo da velocizzare le operazioni di lavoro.

Per il giudice, la prassi abituale di manomettere la macchina per effettuare le lavorazioni, era stato di importanza fondamentale per l'accertamento del nesso causale. Difatti, se il dispositivo avesse funzionato correttamente, l'evento non si sarebbe verificato; ed anche l'intervento dell'altro operaio, secondo il Tribunale, non era qualificabile come la causa eccezionale e atipica che aveva determinato l'evento.

Per questo motivo, a rispondere dell'accaduto, erano stati chiamati i responsabili, per il difetto di vigilanza nel non aver eliminato la situazione di pericolo, i quali erano stati successivamente condannati in primo grado.

La Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità riconosciuta in primo grado; per questo motivo, gli imputati decidevano di proporre ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione Penale

La Cassazione Penale ha ritenuto che la ricostruzione della responsabilità degli imputati effettuata dalla corte territoriale, fosse corretta.
Difatti, era già stato provato che la pressa operava abitualmente in condizioni di palese pericolosità, nello specifico con gli sportelli aperti; e la tesi che il datore si lavoro sostenesse di non poter verificare la manomissione perché questa avveniva incastrando un piolino di chiusura degli sportelli, era già stata respinta dalla corte d'appello a seguito di un prova testimoniale.
Pertanto, secondo la Cassazione, la macchina non rispondeva alle previsioni di sicurezza e i ricorrenti dovevano rispondere per la violazione del dovere di vigilanza.
Per consolidata giurisprudenza, solo nei casi in cui il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono abbiano il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, il datore di lavoro sarà esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento.
In tali situazioni, si è al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione; per questo il datore non ne risponderà.

Invece, si è all'interno dell'area di rischio, quando l'obbligo del datore di lavoro di assicurare le condizioni di sicurezza appropriate va posto in relazione a possibili comportamenti trascurati dal lavoratore.
Nel caso in esame, l'incidente si è verificato perché non è stato assicurato il corretto funzionamento della pressa, per la violazione delle norme cautelari che rientrano per l'appunto, nell'area di rischio della società, la quale doveva assicurarsi che le macchine operassero in condizioni di sicurezza, a garanzia di tutti i lavoratori.
Invece, la macchina poteva operare con gli sportelli aperti, permettendo così il verificarsi dell'incidente, e il fatto che fosse stata attivata da un terzo era del tutto prevedibile.
Pertanto, nelle situazioni in cui il datore di lavoro abbia omesso di predisporre le opportune misure antinfortunistiche e tale omissione abbia consentito il verificarsi di un infortuno sul lavoro, l'attività imprudente della parte lesa o di terzi non può considerarsi causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l'evento (sez. I 1.7.1981 n.8921 Rv. 150483).

Per quanto concerne la questione della responsabilità in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la corte d'appello aveva già ritenuto che fosse venuto meno agli obblighi di continua collaborazione e segnalazione delle situazioni di rischio, e che avesse violato il dovere formativo che comprendeva non solo l'effettuazione di corsi generici sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche la specifica informazione e formazione sull'uso dei macchinari utilizzati, che non era mai avvenuta.
Pertanto, era stato correttamente ritenuto il corresponsabile dell'infortunio accaduto, perché riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, e per la mancanza della dovuta formazione dei lavoratori.

Per tutte queste motivazioni, la Cassazione Penale ha rigettato il ricorso.

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