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"Medico Competente e formazione dei lavoratori"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

25/11/2015 -
Rifletto sui motivi che escludono il medico competente dai programmi di formazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
Partiamo dalla normativa.
L'art. 25 del Testo Unico, al comma 1, lettera a) prevede che il medico competente partecipi alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza (articolo non sanzionato per il medico).
 
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

Tuttavia l'art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08 prevede che il datore di lavoro richieda al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Gli obblighi del medico competente sono quelli previsti dall'art. 25 che, al comma 1, lettera a) prevede appunto che il medico competente partecipi alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.
L'inosservanza del citato comma dell'art. 18 comporta una sanzione, per il datore di lavoro, stabilita dall'art. 55, comma 5, lettera e): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati (art. 55, comma 6-bis)
Quindi il mancato coinvolgimento del medico competente non prevede sanzioni per il medico quanto piuttosto per il datore di lavoro.

Il motivo invece per il quale le aziende non coinvolgano il medico sono, a mio avviso, le seguenti.
1) la mancata conoscenza delle norme da parte dei datori di lavoro (e questo è comprensibile) e da parte di molti R.S.P.P. (e questo lo è un po' meno).
2) la scarsa attenzione degli R.S.P.P. sul fatto che debbono coinvolgere il medico anche per tutelare il datore di lavoro oltre che per il fatto che erogherebbero una formazione un po' più completa.
3) l'affidamento della formazione a società esterne che sono dotate di struttura propria e forniscono ore di formazione standard poco attinenti alla reale organizzazione aziendale e che quindi non hanno alcun interesse nel coinvolgere il medico. 
4) il fatto di dover retribuire il medico per la prestazione; questo ovviamente non succede se il medico assumesse solo incarichi con retribuzioni forfettarie in modo che siano inclusive tutte le attività che gli competono. Quindi se il contratto/lettera di incarico prevedesse tutti gli obblighi  come dovrebbe, ciò sarebbe una tutela per tutti.
5) l'assenza di audit interni in tema di qualità della formazione
6) l'assenza di controlli esterni
7) l'inerzia degli R.L.S. molto spesso passivi nel loro ruolo
8) l'inerzia dei medici che, privi di sanzione, non premono certamente fuori dalle porte delle aule per partecipare alla formazione.
9) la fornitura del medico competente alle azienda da parte di società intermediarie: poliambulatori, società di servizi che retribuiscono il medico a prestazione erogata e non per gli obblighi che gli competono 
 
E allora mi chiedo: ma cosa spiegheranno i formatori in tema di rischi per la salute, in tema di effetti su organi bersaglio, in tema di anatomia, fisiologia, patologie, risposte dell'organismo, prevenzione medica, malattie professionali, ecc.?
 
Quale sarebbe quindi l'iter corretto? Il servizio di prevenzione e  protezione, stabilendo il programma formativo dovrebbe condividere i contenuti con il medico competente, affidandogli un monte ore quale docente formatore.
 
Consiglio ai medici competenti: verbalizzate, nel corso dei sopralluoghi o altre relazioni la vostra disponibilità a partecipare ai programmi formativi aziendali.
Consiglio alle aziende e agli R.S.P.P.: considerata la pesante sanzione prevista qualora il datore di lavoro non richiami il medico competente agli obblighi previsti dal Testo Unico, richiedete in forma scritta al medico competente la partecipazione alla formazione.
 
Dott. Cristiano Ravalli
 





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