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"Cantieri edili: funzioni e obblighi dei coordinatori della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
25/01/2016 - Come abbiamo sottolineato in molti articoli e interviste, la figura professionale del
coordinatore della sicurezza riveste un'importanza cruciale nell'ambito dei cantieri edili e, più in generale, dei ‘
lavori
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali (...)’ (Allegato X del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.).
Una figura chiave, con un ruolo difficile e
una “posizione intermedia tra il committente e il progettista, al quale
spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della
sicurezza in cantiere”. E l'operato del coordinatore “richiede
conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive, oltre che
un continuo aggiornamento sull'evolversi normativo”.
A presentare in questo modo la
figura del
coordinatore della sicurezza
di cantiere è il documento Inail dal titolo “ La progettazione
della sicurezza nel cantiere”, una pubblicazione che si rivolge a tutti
coloro che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008 e che propone anche schemi per
la redazione di PSC e POS e algoritmi per la valutazione dei rischi.
Il documento - elaborato dal
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed
Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – sottolinea
che la figura del coordinatore “si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti,
che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi:
-
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): questa
figura “la troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea”.
Il CSP deve coordinare “anche le
misure preventive e protettive in dotazione all'opera, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori
successivi sull'opera stessa”. E una volta nominato il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, “avrà il compito di essere il
primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell'opera ed essere la figura che deve vigilare sulle ‘misure
generali di tutela’: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della
durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”. Inoltre i
costi della sicurezza “debbono essere inseriti nel PSC, a cura del CSP”; infine,
nel caso di lavori pubblici, tali costi debbono essere indicati nel quadro
economico, al fine di non essere assoggettati a ribasso d'asta. La definizione
dei costi della sicurezza assume, pertanto, valore contrattuale”;
-
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): il CSE “viene
nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie”. La nomina
del CSE è “un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. Il
ruolo del CSE è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza
al momento dell'avvio delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che
segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente
compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Deve osservare il
cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al
committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue
indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL
territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro”.
Il documento si sofferma in
particolare sull’
obbligo di designazione
dei coordinatori.
A questo proposito si segnala
ancora che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche
non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
In questo caso il committente o
il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, “designa il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 98.
L'obbligo di designazione del
coordinatore per l'esecuzione si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte
di essi sia affidata a una o più imprese”.
Ci si sofferma poi su un “elemento
di particolare novità rispetto alla disciplina previgente”.
L'obbligo di designazione del
CSP, ovvero del CSE, “ha come unica condizione la previsione di presenza di più
imprese, anche non in contemporanea. Sono stati eliminati i limiti dimensionali
(cantieri con entità pari o superiore a 200 uomini giorno) e qualitativi
(cantieri con lavori comportanti rischi particolari)”.
Vediamo più nel dettaglio gli
obblighi del coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione.
Durante la progettazione
dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) “redige il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui
contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993”.
Si ricorda che il fascicolo “non
è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 380 del 6 giugno 2001”.
E il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), “è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera”.
Concludiamo con gli
obblighi del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.
Durante la realizzazione
dell'opera, “il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni
di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.
94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Ricordiamo infine che nei casi di
cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore
per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, “redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'art. 91, comma 1, lettere a) e b)”.
INAIL - Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento
curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e
Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di
Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 12.43 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
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della sicurezza nei cantieri edili”.
RTM
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