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"L’ordine professionale può imporre l'aggiornamento obbligatorio?"

fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti

27/01/2016 -
Solo di recente è stato portata a conoscenza, poco per la verità, una sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla causa C-1/12 che si pronunciata  in merito a  un ricorso proposto in Portogallo dall’Ordine degli esperti contabili (OTOC) contro l’Autorità della concorrenza di quel Paese.
 
ll diritto dell’Unione  non ammette che un ordine professionale imponga ai propri  membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la  concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a  danno dei suoi concorrenti con una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione.

Su questo tema, con le medesime determinazioni della Corte Europea, si era già espresso l’Antitrust portoghese in quanto l’OTOC prevede - al pari degli Ordini in Italia - modalità di formazione di assoluta dominanza che sono in contrasto con il diritto europeo. L’OTOC aveva fatto ricorso contro l’Antitrust al Tribunale di Lisbona e, questi, investito della controversia si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea.
 
Nella sua sentenza, la Corte europea dichiara, innanzi tutto, che un regolamento  adottato da un Ordine professionale quale l’Otoc  deve essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. D’altra parte, la circostanza che un Ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non sottrae all’ambito di applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza le norme da esso promulgate e a esso esclusivamente imputabili. Inoltre,  il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’Ordine professionale non incide sull’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale  l’ordine esercita un’attività economica.
 
In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un Ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale Ordine professionale, e impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’Ordine.  
 
Alla luce di questa sentenza appare abbastanza evidente come la situazione italiana sia molto simile. Ordini e collegi professionali, in relazione all’aggiornamento professionale dei propri iscritti, hanno iniziato a proporre una serie di corsi cui i propri iscritti sono obbligati a partecipare al fine di raggiungere un punteggio minimo che garantisce la loro permanenza nel relativo ordine.
 
A dire il vero, in Italia, alcuni Ordini hanno ben pensato di aggirare l’ostacolo prevedendo che i corsi possono essere anche svolti da enti accreditati presso il medesimo ordine. Il gatto che si morde la coda in quanto è lo stesso Ordine, e non un organismo indipendente, che decide per l’accreditamento. Da notare che non tutti gli Ordini hanno adottato questa prassi. Non entriamo nel merito di queste tipologie di accreditamento che sono la peggiore summa delle diverse norme regionali.
 
Le norme e le procedure devono essere semplici ed allo stesso tempo serie. Allorquando un ente di formazione è già autorizzato o abilitato allo svolgimento dei corsi perché deve passare un ulteriore esame di un Ordine che possa a sua volta dichiarare idoneo o non idoneo l’ente allo svolgimento della formazione? E vero che gli esami non finiscono mai. Qui però siamo in evidente difesa dell’indifendibile e della creazione cartacea di una formazione formale burocratica che nulla a che vedere con la sostanzialità delle formazione stessa.
 
Certo che servono le regole che sono le medesime per tutti. Programma del corso, copia dell’attestato, firma dei registri di presenza, verifica finale. Del resto sono i medesimi documenti che vengono richiesti da leggi e norme, soprattutto, nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
 
E’ sempre molto difficile in questo paese togliere privilegi e corporazioni che, nulla controllano e nulla sviluppano, se non la propria conservazione ponendosi da ostacolo allo sviluppo ed alla crescita.
 
 
Rocco Vitale
 

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