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"Linee di indirizzo per la costruzione di grandi opere infrastrutturali"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
19/05/2016 - La Lombardia è una regione in cui è frequente la
costruzione di grandi opere infrastrutturali di
elevata complessità tecnica, organizzativa e gestionale. Con cantieri
che vedono un numero elevato sia d’imprese coinvolte che di lavoratori,
con conseguente incremento dei rischi e delle necessarie attività di
vigilanza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e di igiene e sanità pubblica.
In questa Regione per garantire i
massimi livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dei
cantieri per la realizzazione di opere
di grandi dimensioni e rilevante complessità, quali infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi, è stato istituito un gruppo di lavoro
con il compito di aggiornare precedenti linee guida e predisporre “
Linee di indirizzo per la prevenzione e la
sicurezza nei cantieri per opere di grandi dimensioni e rilevante complessità e
per la realizzazione di infrastrutture strategiche”.
Linee guida che sono state
elaborate e che sono state poi approvate, quale strumento adeguato al
conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale SSL 2014-2018, dalla Regione Lombardia
con il
Decreto n. 3221 del 12 aprile
2016.
Riguardo alle
principali criticità emerse in
Lombardia, che hanno portato alla stesura del documento, si indica che nella
costruzione di grandi opere infrastrutturali spesso il sistema di soggetti
giuridici coinvolti “presenta un’articolazione estremamente complessa, in cui
la tipologia dei soggetti tradizionalmente identificabili come committenza,
impresa affidataria, imprese appaltatrici, imprese subappaltatrici non è di
immediata identificazione. Molti dei soggetti compaiono in veste di
raggruppamento, nelle forme giuridiche di consorzi, società consortili, società
consortili a responsabilità limitata, associazioni
temporanee di imprese (A.T.I.), anche di tipo misto con compresenza di
appaltatori di lavori e di forniture, fornitori veri e propri, noleggiatori,
etc”.
E inoltre “non tutti i soggetti
identificati sono presenti in cantiere in qualità di effettivo Esecutore di
Lavori; molti sono rappresentati formalmente in sede contrattuale senza
prestare direttamente la propria opera sul campo”.
In questa situazione la struttura
complessa dei Piani
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'elevato numero di Piani
Operativi di Sicurezza (POS) determinano “l'esigenza di verificare in
continuo e tempestivamente le congruenze dei contenuti dei Piani con la
situazione di rischio presente; ne consegue che i controlli interni al sistema
devono essere frequenti”.
E ricordando che “il PSC ha un
valore e risulta efficace quando effettivamente informa sui comportamenti e le
procedure da adottare nello specifico, è pertanto necessario che esso sia
aderente al cantiere e alle lavorazioni provvedendo al suo continuo
aggiornamento”.
Veniamo alle
finalità del documento approvato dalla Regione Lombardia.
Queste Linee di Indirizzo non
intendono “dire alle imprese, alle pubbliche amministrazioni o ai committenti
come organizzare il lavoro, quanto ribadire e sottolineare che l’aspetto
dell’organizzazione del lavoro,
una
corretta organizzazione del lavoro, è fondamentale per una efficace gestione
della salute e sicurezza”. Le Linee di Indirizzo, “in occasione delle
conferenze di servizio preliminari previste dalla normativa in sede di
approvazione delle grandi opere, sono un utile strumento per Regione Lombardia
per orientare le scelte concrete, anche con l’obiettivo di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e chiedere garanzie al fine di
minimizzare gli effetti dell’accresciuto carico antropico e dell’accresciuta
domanda di servizi nel settore sanitario e sociale durante le fasi di
realizzazione”.
Questi i
temi fondamentali affrontati nel documento:
a) “il sistema della prevenzione
in una grande opera (governo della prevenzione, flussi informativi, rapporti
tra Enti Pubblici e imprese ai diversi livelli, forze sociali);
b) le problematiche tecniche
(caratteristiche delle principali opere, caratteristiche e requisiti
igienicosanitari dei campi base, procedure di sicurezza per possibili
interferenze con opere viabilistiche esistenti);
c) l’attività di controllo;
d) la tutela del
cittadino-lavoratore”.
In questo senso le Linee di
indirizzo si prefiggono di:
- stimolare l’adozione di
protocolli sottoscritti tra istituzioni locali e le imprese in materia di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e favorirne l’integrazione all’interno
dei dispositivi contrattuali e/o nei capitolati d’appalto, possibilmente come
parte integrante dei Protocolli di Legalità conformi alle presenti linee di
indirizzo linee guida per quanto in esse previsto;
- favorire l’implementazione di
un Sistema Informativo che consenta agli organi di vigilanza e agli altri portatori
di interesse, con vari livelli di accesso ai dati e un sistematico monitoraggio
delle opere in sviluppo, degli infortuni, degli interventi di sopralluogo, dei
risultati”.
E in particolare, “fatto salvo il
rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro e di igiene pubblica”, l’applicazione dei contenuti del
presente documento ha i seguenti obiettivi specifici:
a) “perseguire indici di
frequenza e gravità degli infortuni inferiori rispetto ai valori riscontrati
nel comparto delle costruzioni nel triennio precedente sia a livello regionale
che nazionale attraverso la costruzione di una organizzazione ottimale del
sistema di prevenzione e protezione e opportune soluzioni tecniche di problemi
specifici;
b) garantire adeguata assistenza
sanitaria di base;
c) garantire una buona vivibilità
dei campi base in cui alloggiano i lavoratori”.
Riportiamo a livello
esemplificativo alcune indicazioni del documento riguardo all’
attività dei coordinatori alla sicurezza.
Si richiede, ad esempio, che il
coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSP) si attenga a quanto definito dalle “Linee di indirizzo
per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” pubblicate
con decreto
della Direzione Regionale Sanità n. 10602 del 15/11/2011. Inoltre il CSP
deve “essere nominato dal committente/RL(RUP) con atto scritto datato e
firmato, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. È fondamentale
che il coordinamento tra i progettisti dell’opera ed il CSP sia sempre
garantito e documentato. Il CSP, avvalendosi della propria competenza
nell’ambito della prevenzione e delle conoscenze tecniche, deve strutturare e
definire i contenuti del PSC sulla base delle analisi sviluppate insieme ai
progettisti dell’opera ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e
s.m.i.”. Inoltre il CSP “redige il crono-programma di massima dei lavori ed è
tenuto a redigere, oltre al PSC, anche il Fascicolo Tecnico dell’Opera, i cui
contenuti sono definiti nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento
UE 26 maggio 1993. Nell’ottica di garantire una attività di monitoraggio del
cantiere continua, essenziale e funzionale, il CSP in fase di redazione del PSC
dovrà redigere anche un ‘piano di controllo di coordinamento’ nel quale saranno
indicate prescrizioni relative alle attività del CSE a cui questi avrà obbligo
di attenersi, e da considerarsi comunque come indicazioni minime”. Nel piano si
dovranno dare indicazioni circa: numero di riunioni di coordinamento; numero di
sopralluoghi in cantiere.
Infine si ricorda che anche il
coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) deve attenersi a quanto definito dalle “ Linee di
indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili”.
E deve assicurare “presenza adeguata a garantire costantemente l’alta
sorveglianza in cantiere, anche avvalendosi della collaborazione di uno staff
di soggetti di sua fiducia, qualificati e formati al ruolo”.
Inoltre:
- “il CSE, prima dell’inizio
delle opere, adatta ed aggiorna il cronoprogramma dei lavori, a partire dalle
indicazioni contenute nel PSC, coordinandosi con il DL e le Imprese;
- sulla base del cronoprogramma,
che deve essere aggiornato ogni qualvolta risulti necessario, il CSE definisce
la calendarizzazione dei sopralluoghi (piano di controllo di coordinamento), al
fine di garantire una adeguata presenza per le attività di verifica e controllo;
- l’esito dei sopralluoghi svolti
dal CSE deve essere documentato per iscritto e reso disponibile, sul luogo di
lavoro, in tempi utili per l’eventuale fruizione da parte delle imprese e
dell’organo di vigilanza;
- qualora dall’attività di
verifica svolta dal CSE emergano delle criticità in materia di sicurezza che
richiedano prescrizioni, il CSE è tenuto a verificarne l’adempimento al suo
successivo sopralluogo documentandone l’esito e trasmettendolo alle imprese
interessate”.
Si ricorda infine che il CSE ha
il compito di “verificare l’idoneità dei POS dell’impresa affidataria, delle
imprese esecutrici e di valutarne la congruenza con il PSC. Detta verifica di
idoneità consiste nella verifica di conformità ai contenuti dell’allegato XV
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e di congruenza con le previsioni del PSC”.
L’
indice delle linee guida:
Le Grandi Opere in Lombardia: principali criticità emerse in
precedenti esperienze
La vigilanza
Finalità delle Linee di Indirizzo
Obiettivi
I rapporti tra enti pubblici, imprese, forze sociali
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI ED ACRONIMI
3. ASPETTI GENERALI
3.1 Forme associative fra le imprese: suddivisione di ruoli
e responsabilità
3.1.1 Associazione Temporanea d’Impresa (ATI)
3.1.2 Società consortile
3.1.3 Consorzio
3.1.4 Distacco dei lavoratori
3.2 Autonomia di RL, CSP e CSE
3.3 Attività del CSP
3.4 Attività del CSE
3.5 Riunione di coordinamento
3.6 Squadra Sicurezza
4. IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE NEI LAVORI RELATIVI A
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
4.1 Le regole generali
4.2 La notifica preliminare
4.3 I piani di sicurezza e riconoscimento dei costi della
sicurezza
4.3.1 Verifiche sul Piano di Sicurezza e Coordinamento e sul
Fascicolo dell’opera
4.4 Qualifica delle imprese
4.5 Accesso di imprese e lavoratori in cantiere
4.5.1 Accesso delle imprese in cantiere
4.5.2 Redazione del POS
4.5.3 Prerequisiti per l’accesso dei lavoratori in
cantiere
4.6 Verifica della regolarità contributiva
4.6.1 Verifica della regolarità dei lavoratori
4.6.2 Verifica del DURC
4.6.3 Verifica per l’accesso in cantiere delle
maestranze
4.6.4 Attività di RLS e RLSP (RLS di Sito Produttivo)
4.6.5 Comunicazioni tra CSE e RL
4.6.6 Sistema di registrazione degli incidenti che non
determinano danni alle persone
5. L’ATTIVITÁ DI INDIRIZZO E CONTROLLO
5.1 Le competenze professionali e la formazione del
personale del sistema della prevenzione
5.2 Contenuti, frequenze, coordinamento dell’attività di
vigilanza
5.3 I costi della prevenzione
5.4 Il sistema informativo di cantiere
5.4.1 Piattaforma web
6. LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEI LAVORATORI
6.1 Campi base: caratteristiche e requisiti
igienico-sanitari
6.2 Gli interventi in emergenza: i rapporti con il servizio
sanitario urgenza-emergenza 112
6.2.1 Organizzazione dell’emergenza sanitaria
6.3 La ristorazione collettiva
RTM
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