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"Campi elettromagnetici: emergenze e sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
06/06/2016 - In questi mesi, con riferimento agli obblighi previsti della Direttiva europea 2013/35/UE (direttiva
EMF) che dovrebbe essere recepita dal nostro Paese entro il prossimo 1°
luglio, abbiamo presentato vari aspetti correlati all’
esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM). Abbiamo parlato, ad esempio, dei valori limite di esposizione (VLE), della valutazione dei rischi e della riduzione del rischio, con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative applicabili.
Ci soffermiamo oggi su altri due
aspetti rilevanti: le
situazioni di
emergenza e la
sorveglianza
sanitaria.
E per parlarne torniamo a
sfogliare la “ Guida
non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE
relativa ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica”, prodotta
dalla Commissione Europea per aiutare i datori di lavoro a ottemperare agli
obblighi previsti della direttiva EMF.
Riguardo alle
emergenze la guida ricorda che se i
datori di lavoro utilizzano apparecchiature o svolgono attività che potrebbero
dar luogo a incidenti (o inconvenienti), “devono predisporre
piani di emergenza per far fronte alle
conseguenze”.
In particolare i piani di
emergenza devono “prevedere le misure da adottare e le responsabilità nel caso
di:
- effettiva esposizione di un
lavoratore per superamento di un VLE (nessuna deroga applicabile);
- incidente derivante da un effetto
indiretto;
- sospetta esposizione del
lavoratore per superamento di un VLE;
- incidente mancato o evento
indesiderato derivante da un effetto indiretto”.
Un esempio di “inconveniente”
potrebbe essere quello di un tecnico di antenne “che incautamente entra nella
zona di esclusione di un trasmettitore ad alta potenza prima che
l’alimentazione sia stata interrotta”. Ma gli incidenti/inconvenienti possono “anche
essere causati da effetti indiretti, come l’interferenza con un dispositivo
medico impiantabile o l’accensione di un’atmosfera infiammabile. Un altro
esempio sarebbe un oggetto ferromagnetico attratto nella cavità di un’unità NMR
dal forte campo magnetico statico (il cosiddetto ‘effetto propulsivo’)”.
La valutazione dei rischi, di cui
si parla all’articolo 4 della direttiva EMF sui rischi dei campi
elettromagnetici, deve:
- consentire al datore di lavoro
di “identificare gli incidenti ragionevolmente prevedibili”;
- “una volta che il datore di
lavoro abbia identificato e compreso la natura di questi potenziali incidenti,
sarà possibile elaborare dei piani per far fronte alle conseguenze”.
In alcuni casi, segnala la guida,
i fabbricanti possono illustrare, nella
loro documentazione, le procedure di emergenza che devono prevalere su
eventuali altri interventi.
Veniamo ai
comportamenti in caso di incidenti.
La reazione in caso di incidenti deve
essere necessariamente dinamica e deve corrispondere alla natura e alla gravità
della circostanza.
Nella guida è illustrata una
tipica
sequenza di eventi in risposta ad
un incidente:
- “
inizio dell’incidente;
-
effettuare la messa in sicurezza. Arresto d’emergenza (se del
caso). Altrimenti allontanare il lavoratore dal luogo pericoloso (se del caso).
Tenere gli altri lavoratori lontani dal pericolo;
-
valutare l’eventuale necessità di un intervento di pronto soccorso e se
del caso effettuarlo;
-
informare il supervisore del luogo di lavoro. Organizzare visite o
trattamenti medici (se del caso); Interrompere il lavoro in attesa dei
risultati delle ispezioni preliminari. Se possibile conservare inalterato il
luogo dell’incidente in attesa delle successive ispezioni. Preparare una
relazione preliminare in materia;
-
ispezione dei funzionari dei servizi di medicina del lavoro e sicurezza
sul luogo di lavoro. Stima dell’entità di eventuali esposizioni.
Individuare le cause di fondo dell’incidente;
-
segnalare l’incidente alle autorità di regolamentazione (se del
caso). L’obbligo di segnalazione dipende probabilmente dalla gravità della
circostanza e dalla legislazione nazionale. Se richiesto, compilare una
relazione scritta;
-
esaminare e rivedere la valutazione dei rischi. Identificare i
motivi per cui il rischio di un incidente (o inconveniente) non è stato
individuato, e/o le misure di protezione e/o prevenzione si sono rivelate
inadeguate;
-
attuare misure tali da impedire il ripetersi della circostanza”.
Uno degli articoli della
Direttiva EMF, l’articolo 8, è poi dedicato invece alla
sorveglianza sanitaria.
Nella guida vengono descritti nel
dettaglio i rischi e i
sintomi
correlati ai vari campi
elettromagnetici.
Ad esempio l’
esposizione a campi a bassa frequenza (da 1 Hz a 10 MHz) al di
sotto del livello di azione (LA) inferiore può “provocare interferenze con il
normale funzionamento di dispositivi medici impiantabili attivi o dispositivi
medici portati sul corpo. Eventuali disfunzioni potrebbero avere conseguenze
gravi. La presenza di impianti metallici passivi potrebbe generare campi
elettrici più forti in regioni localizzate all’interno del corpo, mentre l’impianto
stesso può riscaldarsi per induzione, con il rischio potenziale di lesioni
termiche”.
Il primo segno di esposizione
eccessiva in altri lavoratori – continua la guida - “può manifestarsi quando il
lavoratore lamenta di vedere immagini vaghe e tremolanti (fosfeni) che possono
provocare distrazione o una sensazione sgradevole. Il picco della sensibilità
viene raggiunto a 16 Hz e per produrre fosfeni ad altre frequenze sono
necessarie fortissime intensità di campo, ben superiori ai livelli normalmente
incontrati dai lavoratori. Inoltre i lavoratori possono provare sensazioni di
vertigini o nausea e durante l’esposizione possono manifestarsi leggeri
cambiamenti per quanto riguarda la capacità di ragionamento, la risoluzione di
problemi e il processo decisionale, con effetti dannosi sulla prestazione
lavorativa e sulla sicurezza. Per quanto riguarda l’esposizione ai campi
magnetici statici, si tratta di effetti reversibili, che difficilmente
persisteranno dopo che l’esposizione è cessata”.
Si può anche verificare una “stimolazione
nervosa, con conseguente formicolio o dolore; si riscontrano anche spasmi
incontrollati o altre contrazioni muscolari e nel caso di campi esterni molto
forti ciò può avere anche effetti sul cuore (aritmia). In pratica questi effetti
hanno probabilità di prodursi solo in presenza di intensità di campo ben
superiori a quelle che comunemente si riscontrano nei luoghi di lavoro”.
Rimandiamo il lettore al
dettaglio della sintomatologia, presente nella guida, anche per i campi
magnetici statici, i campi elettrici a bassa frequenza (da 1 Hz a 10 MHz) e i
campi ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz).
Nella guida si segnala che i lavoratori
particolarmente a rischio derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici “comprendono le donne in gravidanza e i portatori di
dispositivi medici impiantabili attivi o passivi o di dispositivi indossati sul
corpo. Questi lavoratori dovrebbero consultare periodicamente il responsabile
per la medicina del lavoro per accertarsi di essere pienamente al corrente
delle restrizioni supplementari che li riguardano nel luogo di lavoro. Tali
consultazioni offrono anche al lavoratore l’opportunità di segnalare eventuali
effetti indesiderati o inattesi sulla salute, e di tenere la situazione sotto
controllo. Una visita medica può essere consigliabile anche per i lavoratori
colpiti da effetti indesiderati o inattesi sulla salute”.
Il capitolo della guida dedicato
alla sorveglianza sanitaria si conclude segnalando che “i lavoratori che hanno
subito (o si ritiene abbiano subito) esposizioni superiori ai VLE dovrebbero
avere la possibilità di sottoporsi a visite mediche. Tali visite dovrebbero
essere gratuite, e dovrebbero aver luogo durante l’orario di lavoro”. La
documentazione redatta dovrebbe contenere una “sintesi delle azioni svolte”, “l’intensità
e la durata dell’esposizione nonché la frequenza del campo (per stimare la
profondità di penetrazione del campo nel corpo). È altresì importante
determinare se l’esposizione abbia interessato tutto il corpo o solamente
specifiche parti di esso, e se il lavoratore fosse portatore di uno stimolatore
cardiaco o altro dispositivo medico”.
Commissione europea “ Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva
2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici. Volume 1: Guida pratica”,
versione in italiano (formato PDF, 4.90 MB).
Commissione europea “ Non-binding guide to good practice for implementing Directive
2013/35/EU Electromagnetic Fields. Volume
1: Practical Guide”, versione in inglese (formato PDF, 3.6 MB).
Tiziano Menduto
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