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"Prevenzione rischi più concertata "

fonte Italia oggi sette, V.Dragani / Ambiente

12/10/2009 -
Dal 12 ottobre 2009 i gestori degli stabilimenti rientranti nella «normativa Seveso» devono osservare nuove regole di consultazione dei lavoratori per la redazione degli obbligatori piani di emergenza interni. A dettarle è l'ultimo decreto del ministero dell'ambiente sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze pericolose.
I piani di emergenza interni. In base al nuovo regolamento, dm 26 maggio 2009 n. 138 (G.U. del 29 settembre 2009, n. 226), predisposizione, aggiornamento e revisione dei piani imposti dal dlgs 334/1999 («Decreto Seveso bis») dovrà passare attraverso la consultazione di tutto il personale che lavora negli stabilimenti. L'esame, da effettuarsi per il tramite del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dovrà coinvolgere sia il personale dipendente delle strutture (dirigenti, quadri, impiegati, operai) che il personale alle dipendenze di terzi o autonomo (quest'ultimo solo se impiegato nella manutenzione di impianti e depositi). Propedeutica alla consultazione sarà la messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, almeno 15 giorni prima dell'esame, degli schemi dei piani, degli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la loro predisposizione e di ogni altro elemento necessario per la loro comprensione.
I piani di emergenza esterni. Con analogo decreto (dm 139/2009, stessa G.U.) il dicastero dell'ambiente ha dettato le regole per la consultazione della popolazione ai fini della redazione dei piani di emergenza esterni, di competenza prefettizia. Sarà compito del rappresentante governativo scegliere le più idonee modalità mediatiche per l'esame, tra cui quelle informatiche e telematiche, dandone comunque tempestiva comunicazione ed assicurando la massima accessibilità alla procedura d'esame.
La normativa Seveso. Il dlgs 334/1999 (attuativo della direttiva 96/82/Ce e radicalmente novellato, per accogliere le novità introdotte dalla direttiva 2003/105/Ce, dal dlgs 238/2005) sottopone a particolari protocolli di sicurezza gli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si ritiene possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a determinate soglie (indicate nell'allegato I al provvedimento). In particolare, i gestori di detti stabilimenti deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze dannose per persone ed ambiente, notificare alle Autorità di competenza tutte le informazioni relative alle sostanze detenute, predisporre dei rapporti di sicurezza fondati sui piani di emergenza interni e recanti le informazioni per la conseguente elaborazione dei citati piani di emergenza esterni.

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