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"Una sola denuncia per l’infortunio"

fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

14/11/2009 - In soffitta la denuncia d’infortunio alla pubblica sicurezza. Per tutti gli infortuni con conseguenza di morte o inabilita superiore a tre giorni, il datore di lavoro non dovrà più darne notizia all’autorità di pubblicazione sicurezza del luogo in cui è avvenuto l’infortunio (resta solo la denuncia all’Inail). A prevederlo è il ddl semplificazione approvato giovedì in via preliminare dal consiglio dei ministri. Il provvedimento, inoltre, prevede l’estensione dell’efficacia della comunicazione unica d’impresa ai fini dell’iscrizione delle aziende all’albo artigiani. Meno burocrazia sugli infortuni. Una prima novità concerne il taglio di adempi menti in materia di infortuni sul lavoro. Oggi, in caso di infortunio, il datore dì lavoro è tenuto a due distinte denunce: la prima all’Inail che è l’istituto che gestire l’assicurazione contro gli infortuni e, quindi, con competenza all’erogazione di indennità e risarcimenti; la seconda all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio. A scomparire sarà la seconda denuncia. Denuncia che attualmente è dovuta da tutti i datori di lavoro anche se non assicurati (perché non soggetti) all’inail, entro il termine di due giorni (dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’infortunio e, quindi, dalla ricezione del certificato medico) nel caso di infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Disattendere l’adempimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.290,00 a euro 7.745,00. Il ddl semplificazione prevede la completa abrogazione di tale obbligo (in sostanza è abrogato l’articolo 54 del dpr n. 1124/1965, il T.u. Inail, che lo disciplina). Albo delle imprese artigiane. Altra semplificazione interesserà le imprese artigiane. Ai fini dell’iscrizione nel relativo albo, che è disciplinato da normative regionali, il ddl prevede che venga presentata una dichiarazione all’ufficio del registro delle imprese (tenuto presso le Cciaa) attestante il possesso dei requisiti per la qualifica artigiana previsti dalle relative disposizioni di legge. Tale dichiarazione andrà presentata mediante il canale della comunicazione unica per la nascita d’impresa (che dal 1° ottobre, e per sei mesi, opera in modalità sperimentale, per diventare obbligatoria dal 1° aprile 2010), e produrrà efficacia sin dalla data di presentazione. Stessa procedura, inoltre, andrà osservata anche per le denunce relative a modifiche e cancellazione. Una volta ricevuta la richiesta da parte dell’impresa, la commissione provinciale per l’artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuto dell’albo delle imprese artigiane devono disporre accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti la qualificazione di impresa a artigiana (e di iscrizione all’Albo) dovranno adottare, entro il termine di 60 giorni, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazioni che andranno comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione, per consentire la presentazione di eventuali ricorsi. Lavoratori dello spettacolo. Prima novità riguarda le denunce contributive, stabilendosi che l’impresa che occupa lavoratori iscritti all’Enpals ha l’obbligo di trasmettere, con le modalità stabilite dallo stesso ente, le relative denunce contributive, le comunicazioni e altri elementi informativi richiesti per l’accertamento del la misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare. Altra modifica concerne la denuncia dei rapporti di lavoro: questa dovrà avvenire mediante il sistema Co (di fatto già in vigore) non solo per l’instaurazione ma anche per le trasformazioni e la cessazione dei rapporti, nel rispetto delle modalità e delle scadenze del predetto sistema.

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