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"Tutela della salute, sanzioni mirate"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

19/11/2009 - Il termine sanzione deriva dei latino sanctus ( «santo», «inviolabile»), Essa indica la conseguenza giuridica tipica che l’ordinamento collega ad un illecito ossia alla violazione di un precetto. Il dovere, posto in capo a un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto responsabilità. L’apparato sanzionatorio del vigente Testo Unico conserva la caratteristica tipica delle norme a tutela della Ssl, in virtù della quale, l’antigiuridicità delle condotte previste, se violate, può assumere rilevanza sia penale che meramente amministrativa. Nel primo caso le norme contravvenute, trattandosi di delitti, hanno come sanzione l’arresto e l’ammenda, alternativamente o in via esclusiva. Nel secondo caso, al perpetrarsi di un illecito amministrativo, consegne la sanzione amministrativa che è fondamentalmente di natura pecuniaria. Il decreto correttivo incide sull’architettura e nel merito dell’apparato sanzionatorio, ponendo in essere una sua sostanziale rivisitazione che, nella direttrice tracciata dalla legge delega 123/2007, si sostanzia nel generalizzato decremento dell’ammontare delle sanzioni, così proseguendo e portando a compimento l’iter intrapreso con l’approvazione del dlgs. 81/2008, sotteso dalla medesima ratio. Rilevante dal punto di vista numerico è stata anche l’operazione di depenalizzazione di alcune condotte. È stata ulteriormente enfatizzata la funzione «di prevenzione» delle norme contenute nel T.u., estendendo l’applicabilità dell’istituto della prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss, del dlgs 758/1994 anche alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (art. 301) nonché, ispirata e sottesa dalla medesima ratto, si introduce la possibilità di estinzione agevolata anche degli illeciti amministrativi, mediante il pagamento del minimo edittale, allorquando il contravventore provveda alla regolarizzazione della propria posizione (ari. 301 bis). Sono state attenuate sensibilmente le sanzioni previste per le violazioni dell’obbligo principe «la valutazione dei rischi» in entrambe le sue previsioni (commi I e II dell’art. 55). Totalmente ripensata è la procedura per la definizione agevolata delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto. (art. 302). E stato introdotto (ari. 306 comma IV bis) un meccanismo di rivalutazione automatica - ogni cinque anni - delle ammende nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’indice Istat, sicché le stesse siano sempre adeguate e proporzionate. In definitiva, punctum pruens della riforma, non è tanto la diminuzione del numero delle sanzioni e dalla loro gravosità ed onerosità, quanto in verità finalmente la previsione di sanzioni che puniscono la mancata adozione e quindi l’inosservanza di procedure dinamiche.

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