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"Attrezzature: va garantito l’accesso in sicurezza"

fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

19/11/2009 - La Corte di Cassazione interviene con sentenza n. 36889/2009 in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro e sulle correlate responsabilità del datore di lavoro. In occasione di un infortunio occorso ad un dipendente, caduto da una scala fissa installata su un automezzo, il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile per omissione dei presidi di sicurezza. A nulla è servita la replica del datore di lavoro che faceva valere la conformità a marcatura CE del mezzo, di cui la scala rappresentava una semplice dotazione. Secondo la Corte, il datore di lavoro doveva provvedere affinché l'accesso alla scala fosse facilitato: invece per raggiungere la scala occorreva un’anomala manovra di arrampicata sul copertone e sul parafango del camion, non esistendo alcuna attrezzatura di approssimazione in sicurezza alla scala medesima. Ancora una volta la Corte conferma come le certificazioni di conformità delle macchine non siano da sole sufficienti ad esimere da responsabilità il datore da rischi connessi con il loro utilizzo: nella sentenza 15050 del 26 giugno scorso si è occupata della sicurezza delle macchine, confermando l’onere per il datore di lavoro di provvedere alla verifica della conformità dei macchinari personalmente, anche in presenza di una dichiarazione o certificazione effettuata da organismi terzi qualificati.

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