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"Agenti fisici, il rinvio non è deroga "

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

07/12/2009 -
Il differimento dell'entrata in vigore delle norme relative agli agenti fisici non esime l'azienda dalla valutazione dei relativi rischi. Infatti, il datore di lavoro è tenuto alla valutazione «di tutti i rischi per la salute e la sicurezza» inclusi quindi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici e alle radiazione ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste l'obbligo (sanzionabile) alla valutazone e all'identificazione delle misure preventive e prottetive per minimizzare il rischio (principi fissati agli articoli 28 e 181 del Tu sicurezza). A precisarlo è l'Ispesl in un documento che fornisce le linee guida all'applicazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici sui luoghi di lavoro, ridimensionando di fatto il rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulle radiazioni ottiche artificiali (dal 26 aprile 2010) e sull'esposizione a campi elettromagnetici (dal 30 aprile 2012). L'entrata in vigore del Tu. Preliminarmente , l'Ispesl precisa l'entrata in vigore Tu sicurezza, con riferimento soprattutto alle modifiche introdotte dal dlgs.106/2009 (correttivo).Il Capo I del Tu (non modificato in alcun punto dal dlgs n.106/2009), spiega è pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati in tutti i settori produttivi dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, precisa, mentre tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II (rumore) e del Capo III (vibrazioni) le modifiche introdotte dal dlgs n. 106/2009 sono in vigore dal 20 agosto 2009 e la deroghe ex articolo 306, comma 3, per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) prevedono un'entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativi ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Tu e stante l'emanazione della Direttiva 2008/46/Ce, secondo l'Ispesl l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed ora prevista per il 30 aprile 2012. Parimenti, per il Capo V del Titolo VIII del Tu in tema di radiazioni ottiche artificiali, l'entrata in vigore è prevista per il 26 aprile 2010. Nonostante queste previsioni di differimento del tempo per l'operatività di alcune disposizioni, L'Ispesl tiene a sottolineare il principio affermato in generale all'articolo 28 del Tu e ribadito relativamente agli agenti fisici all'articolo 181. E' un principio che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti a campi di esposizione elettromagnetici ed alle radiazioni ottiche artificilali in relazione ai quali esiste quindi l'obbligo (sanzionabile) alla valutazione e all'identificazione delle misure preventive e prottettive per minimizzare il rischio. In pratica, spiega l'Ispesl, per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30 aprile 2012 e del 26 aprile 2010 non saranno richiedibili e sanzionabilile inottemperanze agli obblighi specificatamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Tu sicurezza, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII del medesimo Tu.
Aziende fino a 10 occupati. Relativamente agli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista del documento di valutazione del rischio, l'Ispesl spiega che fino al termine ultimo del 30 giugno 2012 questi datori di lavoro possono continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure standardizzate previste da uno specifico decreto interministeriale. Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che a partire dall'identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e prottetive sosno state adottate e previste. E l' Ispesl suggerisce un'indicazione operativa che è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda).
Imprese familiari, lavoratori autonomi e coltivatori diretti. Relativamente ai soggetti indicati all' articolo 21 del Tu (componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, i coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti), l' Ispesl spiega che gli unici obblighi previsti riguardano:
- l'utilzzo di attrezzature di lavoro sicure (ex Titolo III del Tu sicurezza)
- disporre e utilizzare Dpi adeguati 
- munirsi di tessera di riconoscimento da utilizzarsi in occasione di lavori in appalto o subappalto.
A stretti termini di legge le imprese ed i predetti non sono quindi tenuti ad effettuare la valutazione di alcun rischio nè ad effettuare la sorveglinza sanitaria e la formazione/informazione che potranno invece essere richesti sulla base di accordi privati (anche se promossi da oblighi legislativi), per esempio dai committenti.   

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