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"Aziende all'appello formazione"

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

14/12/2009 - I compiti di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, possono essere svolti personalmente dai datori di lavoro soltanto se adeguatamente formati. Pertanto il loro espletamento va preceduto dalla frequentazione di corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte. Lo precisa tra l'altro il ministero del lavoro in una Faq a risposta di uno spefico quesito.Compiti di sicurezza. La disciplina sulla sicurezza del lavoro pone una serie di obblighi ed adempimenti a carico del datore di lavoro. Tra questi, oltre alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del relativo documento, viene imposto la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi viene definito dal Tu quale l'insieme delle persone, sistemi o mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori; mentre per addetto al servizio di prevenzione e protezione intende la persona facente parte del servizio, in possesso di specifici capacità e requisiti professionali imposti dal Tu (articolo 32). Quanto alle misure di primo soccorso viene prescritto che il datore di lavoro, in considerazione della natura dell'attività nonchè delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente se nominato, prenda i provvedimenti necessari, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Infine, riguardo alla prevenzione incendi il testo unico stabilisce (articolo 46) che è funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obbiettivi di sicurezza della vita umana, d'incolumità delle persone e di tutela dei beni dell'ambiente. Formazione necessaria. In relazione ai preddetti compiti di sicurezza, sono stati chiesti al ministero del lavoro chiarimenti in ordine formativi per il datore di lavoro quale requisito necessario nel caso in cui decida di svolgere autonomamente e direttamente i compiti. Spiega il ministero che la formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonchè di prevenzione incendi ed evacuazione, è regolata dal Tu. In paricolare, l 'artcolo 34 del dlgs n. 81/2008, nella sua formulazione precedente alle integrazioni introdottoe dal correttivo dlgs n.106/2009, già prevedeva la possibiltà, per il datore di lavoro, salvo specifiche ipotesi, di svolgere direttamente quei compiti nei casi specificatamente previsti dallo stesso Tu. In conclusione, l'espletamento di compiti in questione deve essere preceduto dalla frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative scolte negli stessi luoghi di lavoro, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tale principio, secondo il ministero, si evince dall'interpretazione "che risulta più aderente alla formulazione letterale della norma dettata dall'articolo 34, commi 1 e 2 e rispondente al principio di certezza del diritto" nonostante non siano mancati avvisi di segno opposto. Quale formazione. Con riferimento ai contenuti della formazione, il ministero del lavoro fa riferimento al dm 10 marzo 1998 amanato dal ministero dell'interno, contenente "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Tale provvedimento ha stabilito, con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, che gli stessi devono frequentare i corsi di formazione previsti nell'allegato IX dello stesso decreto il quale, a sua volta, ha articolato la durata di questi corsi a seconda che l'attività lavorativa fosse classificata a rischio incendio basso, medio o elevato. Secondo quanto successivamente chiarito dallo stesso ministero dell'interno, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i corsi di formazione di cui all'art. 34 comma 2, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, devono recepire i contenuti di cui all'allegato IX. Analoghe conclusioni, spiega il ministero del lavoro, si raggiungono per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso, i cui contenuti sono previsti dal decreto 15 luglio 2003 n.388, contenente "Regolamento recante dosposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626, e successive modifiche. Aziende fino a cinque lavoratori. L'affermazione del principio, secondo cui, l'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e di primo soccorso, nonchè di prevenzione incendi ed evacuazione, vada preceduto necessariamente alla frequentazione di corsi di formazione, trova maggior ragione nella previsione oggi contenuta dal comma 1-bis dell'articolo 34, e introdotto dal dlgs n. 106/2009. Tale disposizione prevede che nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti, anche nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonchè di prevenzione incendi dandone preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alle specifiche condizioni di cui al successivo comma 2-bis, e cioè dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46. Questa previsione normativa, spiega il ministero, offre al datore di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti e che non sia anche responsabile del SPP di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonchè prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46 del Tu sicurezza.

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