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"Il mobbing al collega rientra tra i pericoli da segnalare"

fonte Il Sole 24 ore / Sicurezza sul lavoro

22/02/2010 - In materia di sicurezza sul lavoro il lavoratore (inteso sempre senza distinzione di genere) non è solo il soggetto da proteggere, ma ha anche un ruolo da svolgere. La "missione" è chiarita dall`articolo 20 comma i, che gli impone di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», e si dispiega in due precise direzioni: verso lo stesso lavoratore e verso coloro che gli stanno attorno. Per quanto riguarda il primo profilo, il lavoratore è chiamato, ovviamente nel quadro del sistema di sicurezza predisposto dal datore, a essere diligente verso se stesso, prestando responsabile attenzione nello svolgimento dell`attività lavorativa. Nella sua natura di lavoratore-collega, egli deve, invece, prendersi cura dei colleghi e, più in generale, di tutti coloro che, anche occasionalmente, gli stanno "a fianco" sul luogo di lavoro e che potrebbero subire, dal suo attivo o omissivo comportamento lavorativo, effetti negativi sulla loro salute sul lavoro. Questa generica missione si concretizza, in parte, nel ruolo specificato, soprattutto, dall`articolo 20 comma 2 del Dlgs n. 81/2008. Questa disposizione elenca, infatti, una serie di obblighi giuridici del lavoratore, che, pur non essendo esaustivi del totale "carico giuridico" del lavoratore, sintetizzano, tuttavia, una parte significativa di esso. II primo basilare contenuto di ruolo è rappresentato dal dover collaborare nell`organizzazione per la sicurezza predisposta dal datore, contribuendo, insieme a lui, ai dirigenti e ai preposti, all`adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute sul lavoro. Esempi di ulteriori compiti,la cui violazione è peraltro sanzionata penalmente, sono quelli consistenti nell`utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione, nel segnalare, al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, deficienze dei mezzi a disposizione e condizioni di pericolo e, ancora, nel partecipare ai programmi di formazione e di addestramento relativi alla sicurezza organizzati in azienda. Il Dlgs n. io6/2009 (articolo 8 comma 3-bis) ha valorizzato ancor di pìù il ruolo specifico del lavoratore, inserendo, di fatto, quest`ultimo, nella schiera dei soggetti garanti della sicurezza e chiarendo che, ove l`inadempimento sia a lui addebitabile in modo esclusivo e non sussista una carenza di vigilanza del datore, della violazione risponderà penalmente solo il primo. In merito al ruolo del lavoratore è infine, da osservare che l`avvenuta esplicitazione, nel Dlgs n. 81, del "bene" da proteggere con la sicurezza sul lavoro, in termini di stato di completobenessere fisico, mentale e sociale, determina un arricchimento dei predetti contenuti di ruolo del lavoratore, con conseguenze ancora non appieno metabolizzate negli ambienti di lavoro. Per fare un esempio, è da ritenere che l`esistenza diuna situazione di mobbing percepita da un lavoratore-collega determini per lui la necessità di comunicare la cosa al datore o ad altri responsabili della sicurezza, così adempiendo al più generale obbligo, di cui alla lettera e) del predetto articolo 2, comma 2, di segnalare pericoli di cui un lavoratore venga a conoscenza.

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