Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Sabato, 18 Maggio 2024
News

"Più aziende? Cautele al quadrato "

fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro

22/02/2010 - La compresenza di più imprese al lavoro raddoppia gli obblighi sulla sicurezza. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti a valutare anche i rischi specifici (e a prendere le dovute contromisure) che possono scaturire dall'interazione delle attività del personale di più datori di lavoro. Si chiama rischio di interferenza e per esso il committente deve redigere apposito Documento di valutazione: il Duvri. La regione Lombardia ha pubblicato le linee guida per la redazione (decreto n.14521/2009). Il rischio di interferenza. Tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal T.u. (dlgs n.81/08) vi sono quelli connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'impresa appaltatrice o lavoro autonomi (art. 26), situazioni per le quali in genere vi è la compresenza di più datori di lavoro impegnati nella medesima attività. Fra gli obblighi, ci sono quelli relativi all'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro, in presenza di contratti di appalto o d'opera e/o servizi effettuati all'interno dell'azienda da parte di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, ivi compresi i subappaltatori. Per lavori effettuati all'interno dell'azienda deve intendersi l'appalto di lavoro, di servizio o somministrazione eseguito in settori ove è normalmente operante l'attività istituzionale dell'azienda. In via generale, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento con l'appaltatore attraverso l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze "Duvri" che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove non possibile, della riduzione al minimo dei rischi da interferenza. Si parla di "interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Il Duvri: è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall'importo della commessa; non è necessario quando l'appalto di mera fornitura o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purchè non vi sia presenze di rischi specifici di cui all'allegato XI del T.u. sicurezza; deve essere allegato ai documenti di gara del contratto; i relativi oneri devono essere quantificati e indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso; è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di sitauzioni mutate quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. Nelle ipotesi di acquisto di apparecchiature di qualsiasi genere o di service di apparecchiature elettromedicali, la compilazione del Duvri è esclusa solo se l'installazione consiste nell'collegamento dell'apparecchiatura alla normale rete elettrica. In caso di collegamenti più complessi, o di collegamenti a particolari impianti, e/o nel caso la fornitura preveda successivi interventi di manutenzione da parte del fornitore, il Duvri deve essere invece redatto. Per stabilire la sussistenza di interferenze, deve essere comunque redatto da un documento attestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenza. Tale documento preliminare viene allegato alla documentazione di gara in quanto l'obbligatorietà di redazione del Duvri, ovvero l'importo degli oneri della sicurezza anche quando pari a zero, deve deve essere rispettata. In tal modo si rende conto ai soggetti terzi che, comunque, è stata effettuata la valutazione circa l'esistenza o meno di eventuali interferenze. La valutazione del rischio (da interferenza). Primo passo è la valutazione preliminare della presenza di rischi da interferenza fra le attività che sono oggetto dal contratto da appaltare/assegnare e quelle che si svolgeranno contemporanemente e promiscuamente nello stesso ambiente. A tal fine il datore di lavoro committente o la struttura competente per la predisposizione dei documenti di gara e di assegnazione del lavoro, si avvarrà della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione (Spp) e degli altri eventuali uffici competenti per l'attività di analisi. L'esito di questa attività prelimnare va riportata su apposito documento, da allegare alla documentazione di gara. E' opportuno che copia di tale documento trasmesso al servizio di Spp in quanto documentazione informativa in ordine all'aggirnamento del documento di valutazione dei rischi generale. Modaltà operative. Nel caso in cui le condizioni determino la necessità di redigere il Duvri, la struttura competente predispone il documento prevedendo le seguenti fasi operative: - convocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sull'attività da appaltare e del Spp, nonchè quelli coinvolti per interferenza con le attività stesse. I contenuti trattati in questa riunione serviranno a definire le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminere e ridurre i rischi da interferenza nonchè alla definzione di tutte le componenti necessarie alla redazione del documento quale parte integrante dell'appalto; - stesura dell'elaborato tecnico Duvri sulla base di quanto emerso alla riunione; - stima di eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze; quantificazione e prezzi unitari. Il Duvri va allegato ai documenti di applato unitamente alle informazioni riguardanti ai rischi presenti e le modalità di gestione delle emergenze. Successivamente, dopo l'aggiudicazione della gara e comunque prima dell'avvio del contratto, congiuntamente con l'aggiudicatario, bisognerà procedere all'aggiornamento ovvero al perfezionamento e adeguamento in funzione dell'evoluzoine del lavoro, dei servizi e delle forniture.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1048 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino