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"Protezione su tre profili del benessere "

fonte Il Sole 24 ore / Sicurezza sul lavoro

22/02/2010 - Ai fini della tutela della saIute sul lavoro il lavoratore è il soggetto da preservare. In quanto tale egli rappresenta lo scopo dell`impalcatura giuridica prevista nel Dlgs n. 81/zoo8, e, più concretamente, il target dell`azione organizzativa del datore di lavoro, l`oggetto dell`azione gestionale degli eventuali dirigenti per la sicurezza, il focus della sorveglianza del preposto, il paziente del medico competente e il riferimento dell`analisi tecnica del servizio di prevenzione e protezione. Questi "profili", tuttavia, non costituiscono novità del Dlgs n. 81/2oo8, essendo espliciti già nel n. 626/1994. Il cambiamento presente nel più recente testo consiste, piuttosto, nel fatto che il lavoratore, da aprile 2008, deve essere destinatario, da parte di tutta l`organizzazione per la sicurezza, di una protezione più articolata e di grado elevatissimo, in virtù dell`innovativa idea di salute (come stato di completo benessere in senso fisico, mentale e sociale) delineata in quel testo. È protezione plurima perché la persona che lavora, ora, deve essere protetta a 360 gradi: il lavoratore (uomo o donna) è persona che non solo ha un corpo che, nelle situazionidi lavoro, può infortunarsi o ammalarsi, ma è essere umano che ha, altresì, una dimensione sociale, anch`essa, da tutelare.Proprio l`esplicitare la rilevanza giuridica del positivo "equilibrio" relazionale, è, relativamente al lavoratore, il lato giuridico più originale del decreto vigente. La formula di salute introdotta con il testo n. 81, d`altra parte, allarga l`ambito di protezione e arricchisce «il dover essere» della struttura organizzativa per la sicurezza. Ogni datore dì lavoro, che voglia essere rispettoso del cambiamento normativo impostogli da quel testo, deve agire, non solo contrastando ciò che di fisico, di biologico e di chimico possa minacciare la salute del lavoratore, ma anche avversando i profili di natura psico-sociale, a cominciare dallo stress-lavoro correlato, che possano compromettere la salute del lavoratore. Non finisce qui, però, il cambiamento normativo presente nel Dlgs n. 81/2008. Il datore e il suo sistema per la sicurezza devono proteggere il lavoratore non solo su ambiti nuovi, ma anche a un livello più elevato, non più privilegiando il minimúm (ad esempio, per ciò che concerne il corpo, la sola integrità fisica o mentale), ma mirando al "benessere" individuale sul lavoro. Il perseguimento dello star bene sul lavoro non è più oggetto di un`autonoma e libera scelta strategica sulle risorse umane, propria di aziende lungimiranti e moderne, ma diviene un "dover essere" che deriva da norme giuridiche e che riguarda tutti i datori. Si tratta, peraltro, di un obiettivo di legge ambiziosissimo, che molte prassi aziendali denotano di non perseguire e che la maggior parte degli "addetti ai lavori" tra cui, moltissimi giuristi, non hanno, almeno per ora, percepito appieno. In conclusione, il lavoratore è, in una prima accezione giuridica, "il soggetto" da tutelare e il datore e la sua struttura organizzativa aziendale (quest`ultima da intendere, virtuosamente, anche oltre gli angusti ambiti di quella normativamente prevista ai fini della sicurezza sul lavoro) devono cogliere, compiutamente, la "sfida", posta dal Dlgs n. 81, di proteggere la salute del lavoratore, nel significato di benessere lavorativo fisico, mentale e sociale che, inequivocabilmente, ha assunto dopo il Dlgs n. 81/2008.

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