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"E' l’azienda la prima ad accorrere"

fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro

08/03/2010 - Doppia misura d’intervento per l’assistenza a soggetti infortunati o colti da malore. Il Tu sicurezza, infatti, distingue tra «primo soccorso» (che deve essere assicurato dall’impresa) e «pronto soccorso» (che, invece, è l’intervento svolto da personale sanitario addestrato). Ad evidenziano è il «manuale per gli incaricati di primo soccorso» in cui l’Inail riassume l’insieme di manovre che consentono di preservare la vita o migliorare le condizioni generali della persona che ha subito un evento dannoso o un malore. Per il datore di lavoro si tratta di specifico obbligo previsto dal T.u. sicurezza; infatti, il dlgs n. 8 1/2008 prevede una vera e propria organizzazione (un «piano») delle emergenze a tal fine individuando i soggetti incaricati, la formazione degli stessi, la fornitura di. presidi, l’indicazione puntuale delle procedura da eseguire. Primo soccorso e pronto soccorso. Il T.u. sicurezza (dlgs. 81/08) utilizza la dizione «primo soccorso», in quanto più adeguata a descrivere cosa deve essere assicurato dal datore di lavoro, per «i lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso» Così, per «primo soccorso» si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la .scena dell’evento.. Appena possibile, dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di. emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero. Per «pronto soccorso», invece, si intende l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito. Esiste una distinzione netta, pertanto, tra i compiti del primo soccorritore e quelli del soccorritore professionale. Quest’ultimò opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi di urgenza/ emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve Osservazione (medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso reparti specialistici. Obbligo per datori e dirigenti. Il T.u. sicurezza, tra le altre novità, chiarisce l’obbligatorietà per il datore di lavoro di adottare «un modello di organizzazione e dì gestione» per gli adempimenti relativi alle emergenze, considerando tra queste anche il. primo soccorso (articolo 30; comma 1, lettera e). .Le disposizioni specifiche inerenti al primo soccorso sono contenute nell’articolo 45 del T.u sicurézza; tuttavia già l’articolo 18, relativamente agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, stabilisce che devono: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di’ evacuazione dei luoghi di lavoro .in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; inoltre stabilisce che «nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza». A tal proposito, inoltre, va sottolineato che il T.u., tra le diverse novità introdotte, ha inserito accanto al datore di lavoro anche la figura del dirigente, per -quanto riguarda l’attribuzione di alcuni obblighi, come quello della nomina del medico competente e della suddetta designazione dei lavoratori incaricati del primo soccorso. Infatti, il datore di lavoro può delegare al dirigente l’organizzione del primo soccorso; in tal caso quest’ultimo esercita appieno tutte le funzioni previste dalla norma. In mancanza di delega il dirigente, ove presente, è comunque responsabile della distribuzione degli incaricati di primo soccorso, in funzione dei turni di lavoro, e della definizione delle procedure per allertare gli addetti. Il datore di lavoro nel designare i- lavoratori incaricati dell’attuazione del primo soccorso é nell’affidare i compiti relativi alla gestione de1l’emergenze deve tenere conto per ogni singolo soggetto delle capacità specifiche e delle condizioni in rapporto alla salute e -alla sicurezza del medesimo (articolo 18, comma 1 lettera e) in funzione delle peculiarità dell’incarico da svolgere. Per fare ciò si avvarrà della collaborazione del medico competente che lo aiuterà nell’individuazione di persone -motivate e valide per tale attività. Sicuramente, i soggetti particolarmente ‘emotivi o portatori di affezioni cardiocircolatorie difficilmente potranno essere inclusi tra gli incaricati. Addetti al PS formati e addestrati. Il T.u. sicurezza (articolo 43, comma 3) precisa, inoltre, «che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Gli stessi debbono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’uni tè produttiva». L’addestramento sarà svolto con la collaborazione del medico competente, ed è opportuno prevedere un numero di soccorritori adeguato in funzione: del numero dei lavoratori presenti in azienda; del tipo di rischi; della frequenza e della gravità degli infortuni avvenuti nell’azienda stessa; degli eventuali turni lavorativi. E’ importante che siano presenti almeno uno/due soccorritori per ogni turno lavorativo. Per quanto riguarda le tematiche inerenti all’organizzazione e gestione del primo soccorso i riferimenti sono contenuti nell’articolo 45 del T.u. sicurezza. La norma dispone che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerando la natura delle attività svolte, le dimensioni dell’azienda e i rischi specifici in essa presenti; inoltre (in base all’articolo 43, comma i lettera a) provvede a stabilire i necessari rapporti con le strutture sanitarie esterne ai fini di una migliore gestione delle emergenze.

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