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"Responsabilità amministrativa delle società per omicidio colposo"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

09/03/2010 - Il Tribunale di Trani, attraverso la sezione distaccata di Molfetta, ha emanato un'importante sentenza che condanna tre società per violazioni delle norme antinfortunistiche a seguito dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose gravi e gravissime verificatesi sul posto di lavoro.Nel caso di specie, alcuni operai erano morti per un'intossicazione acuta da acido solfidrico nella bonifica di alcune cisterne contenenti residui di sostanze pericolose, mentre altri avevano riportato lesioni gravi con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni. I giudici hanno riconosciuto l’evento delittuoso come il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione comportante un risparmio dei costi per l’impresa e un vantaggio per l’azienda: il requisito dell'interesse o del vantaggio è infatti uno degli elementi richiesti per configurare l'illecito previsto dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008.Il Tar ha ritenuto responsabili gli amministratori delle società, trattandosi di figure apicali con effettivo potere gestionale.Nel caso specifico una società (X) esperta nel settore trasporti aveva acquisito un potenziale cliente (Y) che richiedeva l’esecuzione di lavori di bonifica di cisterne contenti residui di sostanze pericolose: per dette opere la società aveva ricercato - in un settore di non propria competenza e con modalità non adeguate - una terza società (Z) affidando a quest'ultima la pulizia delle cisterne e ricavando un effettivo vantaggio economico dall’operazione. A seguito dell'infortunio mortale, la società (X) aveva presentato a sua difesa il fatto di aver regolarmente compilato il DVR, sostenendo che da questa azione potesse discendere l'esclusione dalla responsabilità amministrativa. Il Tribunale ha invece respinto la difesa sostenendo che non è possibile equiparare il documento presentato al modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001. La società che aveva richiesto l'intervento di pulizia delle cisterne (Y) - contrariamente alle altre due aziende - si era preventivamente dotata di un modello organizzativo, ma il Tribunale ha deciso di sanzionarla comunque, dopo aver constatato che il controllo dei rischi si esauriva nell'ambito della struttura aziendale. Un idoneo modello di gestione dovrebbe - al contrario - prevedere il trasferimento di informazioni sui possibili rischi, alle eventuali aziende che si trovino ad operare per conto della società mandataria. Il Tribunale ha pertanto condannato tutte le tre società a pesanti sanzioni pecuniarie e ha escluso l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 12 del D.Lgs. 231/01.

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