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"Meno stress per gli adempimenti formali"

fonte Italia Oggi / Responsabilità sociale

15/03/2010 - Il collegato lavoro introduce alcune modifiche per semplificare alle pubbliche amministrazioni gli adempimenti formali legati all`instaurazione/cessazione dei rapporti di lavoro (come, per esempio, la rigidità dei tempi di comunicazione oggi previsti in cinque giorni dal verificarsi dell`evento o, in via anticipata, in caso di assunzione). Una modifica riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati: l`obbligo di fornire al lavoratore gli «elementi cognitivi» del proprio rapporto di lavoro non scatta più all`atto dell`assunzione, ma al momento dell`instaurazione del rapporto di lavoro. Ma procediamo con ordine. Una prima modifica introdotta cancella l`obbligo a carico delle` pubbliche amministrazioni (si tratta degli organismi individuati dall`articolo 2 del dlgs n. 165/2001) di comunicare l`assunzione del dipendente almeno il giorno prima dell`evento (obbligo che invece dovrebbe restare a carico degli enti pubblici economici). Con l`entrata in vigore del collegato, per le pubbliche amministrazioni troverà applicazione una disciplina simile a quella prevista per le Agenzie del lavoro. Infatti, le pa saranno tenute a comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l`assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Altre modifiche riguardano l`obbligo (per le p.a., analogamente a come previsto per tutti i datori di lavoro) di fornire al lavoratore gli «elementi cognitivi» del proprio rapporto. La prima modifica ha portata generale, nel senso che riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati: l`obbligo non scatta più all`atto dell`assunzione, ma al momento dell`instaurazione del rapporto di lavoro. La seconda modifica concerne l`assolvimento dell`obbligo di informazione da parte della pubblica amministrazione che potrà essere assolto entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, con la consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto inviata al centro per l`impiego o con la consegna del contratto individuale. Tale obbligo non sussiste per alcune particolari categorie di lavoratori pubblici individuati (magistrati, personale della carriera prefettizia, militari ecc.). Infine, per effetto di un`ultima modifica, le pubbliche amministrazioni sono escluse dall`obbligo di comunicazione entro cinque giorni per i tirocini e le variazioni sul rapporto di lavoro ivi individuate per la generalità dei datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. Per quanto riguarda l`aspetto sanzionatorio correlato alle comunicazioni dovute nei confronti dei centri per l`impiego, i nuovi termini (e quindi le ipotesi di violazioni) avranno effetto con l`entrata in vigore del collegato lavoro, nel rispetto del principio del «tempus regit actum».

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