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"Il Durc nelle gare di appalto estende la validità a tre mesi"

fonte Il Sole 24 ore, Alberto Barbiero / Normativa

15/03/2010 - Il Durc ha validità trimestrale e la stazione appaltante può valutare la gravità dell`irregolarità contributiva. L`Autoritàsui contratti pubblici ha effettuato nella determinazione n. 1/2010 (punto n. ii) nuove valutazioni sull`efficacia del Durc aderendo all`orientamento`del Tar Puglia-Lecce (sezione III, sentenza 2304/2009) e modificando il proprio (parere 31/2009, nel quale riconosceva al Durc validità mensile). L`Authority punta ora sulla validità trimestrale in un`ottica di semplificazione delle procedure di gara, aderendo a quanto disposto dall`articolo 39-septies della legge 51/2006 in riferimento al solo settore degli appalti privati nell`edilizia. La validità trimestrale del Durc consente alle amministrazioni appaltanti di avere garanzie sulla regolarità contributiva per periodi che possono comprendere anche più fasi. Rimane però irrisolto il nodo della valenza generale oparticolare del Durc. Secondo le interpretazioni degli istituti previdenziali, il documento deve essere richiesto per ogni appalto e per ognuna delle fasi essenziali (verifica gara, aggiudicazione, stipula, pagamenti), e ciò esclude la possibilità di utilizzare un Durc acquisito nell`ambito di un appalto come strumento di attestazione della regolarità contributiva del medesimo appaltatore inun altro appalto. Il documento, però, ha una oggettiva valenza generale, perché sancisce la regolarità contributiva dell`azienda in riferimento all`intero territorionazionale e a tutti gli appalti in corso. Questo profilo è stato evidenziato dal Cgia Sicilia(sentenza 67/2010), il quale precisa che il Durc utile per l`ammissione allegare d`appalto deve essere tale da fotografare la situazione globale dell`impresa, indipendentemente da dove essa abbia attivato i proprisingoli cantieri. Proprio tale configurazione permette di ipotizzare, insieme alla validità trimestrale, la possibilità di utilizzo del Durcin relazione a più rapporti intrattenuti dall`impresa con lastazione appaltante (in forza di vari contratti di appalto contemporanei), quantomeno per facilitare l`avvio di determinati procedimenti, non escludendo l`acquisizione specifica volta per volta. Una gestione di questo tipo consentirebbe di velocizzare i pagamenti, permettendo la formazione dell`atto di liquidazionein tempi rapidi e di monitorare la situazione ancheal momento dell`emissione del mandato di pagamento. La possibilità di sottoporre a verifica ulteriore le risultanze del Durc, soprattutto quando irregolare, è invece oggetto di due controverse linee interpretative. L`Authority ha aderito alla posizione espressa dal Consiglio di Stato, precisando che quando dal documento emerga un`irregolarità grave le stazioni appaltanti sono tenute aprendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze. Il Tar Campania-Napoli, sezione I (sentenza 51/2010) ha invece previsto più ampie possibilità di indagine per le amministrazioni,sostenendo che una volta acquisito il documento spetta alla stazione appaltante decidere se le risultanze siano sufficienti anche a giustificare un giudizio in termini di gravità di una violazione emersa dallo stesso Durc.

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