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"MUD 2010: nuovo modello e nessuna proroga"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente

30/04/2010 - E' stato pubblicato sulla G.U. del 28 aprile 2010 il DPCM del 27 aprile 2010 recante "Modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)". Il DPCM stabilisce che: 1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 2. Il modello di cui al presente decreto è utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla legge, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. 3. Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro capitoli: 1. Capitolo 1 - rifiuti; 2. Capitolo 2 - veicoli fuori uso; 3. Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 4. Capitolo 4 - emissioni. Il capitolo 1 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189 e 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all`articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Il capitolo 2 riguarda gli obblighi ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all`articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Il capitolo 3 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all`articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito e seguire le istruzioni ivi esposte. Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito e seguire le istruzioni ivi esposte.

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