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" Bonus malus a misura d'impresa"

fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza

18/02/2011 - Via libera alla riforma del bonus malus mail. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38/2010 è infatti pubblicato il dm 3 dicembre 2010 che rimodula lo sconto in sei classi (da due), triplicando la misura alle pmi, e fissa al 28 febbraio (dal 31 gennaio) il termine annuale per la presentazione delle istanze. Le novità, come anticipato dall'Inail con nota protocollo n. 507/2011 (si veda ItaliaOggi del 25 gennaio), sono operative a partire dall'anno in corso con riferimento agli interventi migliorativi della sicurezza sul lavoro realizzati nel 2010, per cui le richieste possono essere presentate entro fine mese. Il bonus malus. Fa ingresso. nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con la riforma dell'Inail del 2000 (il digs n. 38/2000). Tecnicamente si chiama oscillazione del premio assicurativo e, in particolare, è la terza oscillazione in quanto successiva a quelle per il primo biennio di attività (la prima) e per andamento infortunistico (la seconda). Praticamente è uno sconto applicabile ai premi assicurativi in presenza di determinate condizioni. La disciplina è contenuta nell'articolo 24 del dm 12 dicembre 2000 (regolamento sulle Tariffe dei premi); prevede, prima di tutto, che il bonus malus si applica ai datori di lavoro con periodo di attività successivo ai primi due anni. Con determina n. 79/2010, il commissario straordinario dell'Inail ha riscritto l'articolo 24 che, con la pubblicazione del dm in G. U., diventa operativa già a partire da quest'anno. Ossia per le richieste del bonus malus da applicare in riferimento ai miglioramenti realizzati nel 2010. Nuovo termine. Per ottenere il riconoscimento del bonus malus il datore di lavoro era tenuto a presentare un'istanza entro il 31 gennaio di ogni anno. Con le nuove regole, il termine per le richieste viene spostato (dal 31 gennaio) al 28 febbraio di ogni anno. Nuove misure di sconto. Altra novità è la riarticolazione delle percentuali di sconto applicabili ai premi assicurativi. Finora sono state vigenti soltanto due misure con riferimento a due classi di imprese: quelle fino a 500 lavoratori annui, per le quali era previsto lo sconto del 10%; quelle oltre i 500 lavoratori annui per le quali lo sconto era del 5%. Le nuove norme prevedono una maggiore ripartizione delle aziende, sempre in funzione del numero di lavoratori annui, con sei differenti classi. In ogni caso, lo sconto riconosciuto è di misura maggiore rispetto al passato. Novità operative. In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Inail ha da tempo comunicato il termine più lungo per presentare le richieste del bonus malus, sia in modalità cartacee che in via telematica. Peraltro, le domande che verranno presentate quest'anno entro fine mese, relative agli interventi migliorativi della sicurezza realizzati durante il 2010, già verranno trattate dall'Inail con le nuove modalità e, soprattutto, considerando le nuove misure dell'incentivo. L'Inail, inoltre, ha reso noto che provvederà a sistemare tutte le domande già accolte alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Pertanto, non è necessaria la presentazione di una nuova istanza da parte di chi, nel frattempo, si fosse avvalso delle vecchie regole. Resta confermato, infine, che il datore di lavoro riceverà comunicazione dell'esito della sua istanza di riconoscimento del bonus malus con provvedimento motivato dell'Inail, tramite raccomandata entro 120 giorni dalla data della domanda. Lo sconto riconosciuto, che vale per l'anno in corso, sarà recuperato in sede di autoliquidazione e pagamento della rata di saldo del premio (regolazione).

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