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"Le nuove procedure di prevenzione incendi"

fonte redazione antincendio / Rischio incendio

29/03/2011 - Dal 29 marzo 2011, con l’avvento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), le imprese potranno andare in esercizio semplicemente presentando una domanda in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha fornito, attraverso la Lettera circolare n. 0003791 del 24/03/2011, gli indirizzi applicativi sulle modalità di presentazione delle domande relative alla SCIA per le sole attività del “procedimento automatizzato”. Analizzando la lettera circolare firmata dal Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Fabio Dattilo, emerge che gli adempimenti relativi alla valutazione dei progetti adesso saranno differenziati in funzione delle esigenze di tutela dei pubblici interessi. Con l’introduzione della SCIA, ci ha spiegato l’ingegner Dattilo, sparisce il parere di conformità per tutte le attività disciplinate da regole tecniche di prevenzione incendi e che non creano significativi rischi, e si apre la possibilità di dare inizio all’attività semplicemente presentando la segnalazione. Inoltre, si concretizza per la prima volta il principio di proporzionalità, in base al quale, gli adempimenti amministrativi, vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio. Il nuovo “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive” che sostituisce il D.P.R. 447/1998“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi”, è stato approvato il 30 settembre 2010, ma entrerà in vigore con tempi differenti. Il regolamento conferma che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e stabilisce che questi devono assicurare che l’intero procedimento sia affidato allo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP). Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è una struttura che a livello locale dovrebbe servire a snellire ed accelerare lo svolgimento dei procedimenti che il titolare di una struttura produttiva è tenuto ad attivare per avviare o modificare la propria attività. Al SUAP si rivolgono gli interessati per effettuare tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per realizzare, ristrutturare ed ampliare gli impianti produttivi di beni e di servizi. Le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di assenso e devono trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione che fosse eventualmente presentata loro. Il regolamento SUAP si basa sulla distinzione tra “procedimento automatizzato”, fondato sulla SCIA e “procedimento unico”, cioè quello ordinario, che riguarda gli atti e i procedimenti a cui non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e le cui procedure saranno definite al momento della sua entrata in vigore. Dal 29 marzo p.v. gli interventi relativi alla realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e di servizi ed attività di impresa soggetti a SCIA, dovranno essere presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli appositi standard. Il regolamento modifica i procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi volendo da un lato semplificare i procedimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi e dall’altro salvaguardare la specificità dei procedimenti, puntando sulla gravità del rischio dell’attività, piuttosto che sulla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, o sulla dimensione delle stesse attività di impresa. Infine, il nuovo regolamento tenta di raccordare la disciplina di prevenzione incendi con quella dello Sportello Unico per le Attività Produttive, con l’obiettivo di assicurare certezza e uniformità all’attuazione delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, che regola la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive.

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