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"Poker di vie per sanare gli illeciti"

fonte Il Sole 24 Ore, Mauro Parisi / Sicurezza sul lavoro

11/04/2011 - Con il Collegato lavoro (legge 183/2010) si sono accresciute e consolidate le possibilità di regolarizzare gli illeciti amministrativi in materia di rapporti di lavoro. Aumentano le opzioni estintive (due nuove solo per il sommerso), i soggetti attivi e passivi coinvolti nelle procedure e le garanzie. Tuttavia, ad alcuni mesi dall'introduzione di queste novità, tra gli operatori serpeggiano ancora dubbi sul meccanismo di sanatoria attraverso cui, chi è riconosciuto colpevole di illeciti sul lavoro, può ottenere i benefici di legge. In materia di lavoro sono attualmente quattro i meccanismi di regolarizzazione delle infrazioni amministrative commesse. Il primo, quello "tradizionale", previsto dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004 è stato profondamente rivisitato dal Collegato lavoro. Accertamento di una violazione, diffida degli ispettori a sanarla nel rispetto dei tempie delle modalità di legge: il gioco è fatto, la partita è chiusa pagando il minimo della sanzione prevista. La seconda procedura estintiva per resipiscenza del trasgressore è quella, omologa nei suoi tratti generali, prevista in materia di sicurezza del lavoro dall'articolo 301-bis del Testo unico (Dlgs 81/2008): in tutti i casi di inosservanza in materia di sicurezza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, iltrasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima qualora provveda a regolarizzare la pro-pria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo divigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. La terza opportunità di regolarizzazione successiva al fatto illecito, prevista dal Collegato, riguarda solo l'illecito impiego di lavoro irregolare: chi, prima dell'arrivo degli ispettori, provvede ad assumere spontaneamente, sebbene in ritardo, un lavoratore che aveva già impiegato in nero, è ammesso a pagare una sanzione amministrativa "ridotta" (da mille a 8mila euro, anziché da 1.500 a i2mila) beneficiando anche della possibilità di fruire della procedura dell'articolo 13, Dlgs 124/2004 Novità che può far costare una giornata di lavoro in nero "solo" 1007,50, contro i 3.150 euro di prima de124 novembre 2010 (data di entrata in vigore del Collegato). Il quarto e ultimo meccanismo che conduce alla sanatoria, operativo dall'entrata in vigore della legge 183/2010, in realtà consiste in una bonifica tout court per chi ha impiegato lavoratori in nero, salvo, in seguito, prima dell'eventuale intervento degli ispettori, regolarizzare integralmente e per l'intera durata, il rapporto di lavoro sommerso. In questo caso, per chi pone in essere gli opportuni adempimenti contributivi (tra cui è inclusa la comunicazione al Centro per l'impiego) entro e non oltre dodici mesi, non trovano applicazione le sanzioni di legge (circolare ministero Lavoro 38/2010). Dei quattro meccanismi di regolarizzazione, quello di maggiore diffusione e con cui gli operatori si confrontano quotidianamente è senz'altro la procedura prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004. Come funziona? Va detto, in primo luogo, che oggi vengono ammessi a sanare le violazioni di lavoro tutti i soggetti ritenuti trasgressori della legge e non, come in passato, il solo datore di lavoro. Ad esempio, se non viene consegnata la lettera di assunzione al dipendente di una Snc di tre soci, mentre in passato veniva diffidata a regolarizzare solo la stessa Snc - quale formale datore di lavoro -, oggi potranno regolarizzare tutti e tre i soci ritenuti responsabili, oltre che la Snc quale obbligata in solido. L'attività di uno giova a tutti. Alla più ampia "opportunità" soggettiva di sanatoria può corrispondere, tuttavia, un maggiore onere pecuniario: in questo caso il minimo da corrispondere per l'estinzione verrà ora triplicato (250 euro x 3 soci) rispetto a quanto accadeva prima de124 novembre 2010. Come si viene ammessi alla sanatoria? Ci pensano gli ispettori con le opportune avvertenze contenute nel verbale conclusivo degli accertamenti. In primo luogo riguardo al modo esatto in cui si dovrà provvedere a sanare le violazioni (nel nostro caso, con l'invito a dare prova di avere consegnato la lettera di assunzione al lavoratore). In secondo luogo con l'indicazione che la prova della sanatoria e dei successivi versamenti deve essere offerta entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del verbale.

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