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"Approfondimento sull’aggiornamento di RSPP e ASPP"

fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione

31/01/2012 - Nell’approssimarsi del 14/2/2012, data indicata come ultima scadenza per l’aggiornamento degli RSPP e ASPP, ed a seguito anche di alcuni dubbi raccolti in merito alla determinazione della data di decorrenza del quinquennio fissata dalle disposizioni  di legge vigenti, si ritiene opportuno fare il punto della situazione e fornire alcuni chiarimenti sull’argomento.
È da rammentare, in premessa, che l’obbligo dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP nonché la relativa cadenza sono stati introdotti per la prima volta dal legislatore con il D. Lgs. 23/6/2003 n. 195 che ha inserito nel D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, l'art. 8 bis che con il comma 5 ha stabilito che:
 
"5. i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale".
 
È stato con l' Accordo del 26/1/2006 che la Conferenza Stato Regioni ha successivamente regolamentato l’aggiornamento degli RSPP e ASPP e che ha inoltre, al punto 3, stabilito la durata di detti corsi fissata, per quanto riguarda gli RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli ASPP, in 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco. Gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni con tale Accordo sono stati successivamente recepiti dall'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza ha abrogato anche il D. Lgs. n. 195/2003. Secondo tale comma 6:
 
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2 (accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni) ”.
 
L'Accordo del 26/1/2006 ha precisato, altresì, nello stesso punto 3 che i corsi di aggiornamento devono fare riferimento ai contenuti dei moduli B indicando che:
 
" in attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".
Una volta acclarato quindi, a seguito di una lettura coordinata del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo del 26/1/2006, sia l'obbligo dell’aggiornamento quinquennale per gli RSPP e gli ASPP che la loro durata non rimaneva che chiarire la data di decorrenza del quinquennio stesso e ciò è stato fatto con un altro successivo Accordo raggiunto il 5/10/2006 sempre nell'ambito della stessa Conferenza Stato Regioni.
 Al punto 2.6 di quest’ultimo Accordo del 5/10/2006 sono state fornite delle indicazioni per coloro che in base all’Accordo precedente del 26/1/2006 avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A4 e Tabella A5 allegate all’Accordo del 26/1/2006). Secondo tale punto 2.6, infatti:
 
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza di cui al successivo punto 3.”,
 
e nello stesso punto è stata quindi fissata anche la condizione che di tutte le ore di aggiornamento, che possono essere distribuite nell’arco del quinquennio, almeno il 20% dovevano essere state svolte entro il primo anno e quindi entro il 14/2/2008.
 Con lo stesso Accordo del 5/10/2006 sono state inoltre fornite due importantissime indicazioni utili a determinare la data di decorrenza del quinquennio di aggiornamento ed a sciogliere i dubbi sorti, una nel punto 3 secondo il quale:
 
" la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi".
 
ed una nel punto  2.4.2 che, per quanto riguarda il modulo B, ha stabilito che:
 
" Il modulo B ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento".
 
Successivamente il D. Lgs. n. 81/2008, che come già detto ha abrogato anche il D. Lgs. n. 195/2003, con l’art. 32 relativo ai requisiti professionali degli RSPP e ASPP ha ribadito al comma 6 quanto già fissato nel D. Lgs. n. 195/2003 e cioè che gli RSPP e gli ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi già definiti nell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 esplicitamente richiamato nel decreto stesso, ed ha altresì individuate al comma 5 alcune classi di laureati che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B.
Per completare comunque il panorama dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP è necessario prendere in considerazione anche i casi che riguardano i laureati in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento. Nell’ambito, infatti, di un parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, fatto suo dalla Direzione Generale per l'Università Ufficio II del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata individuata una " corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni" per cui anche i laureati in ingegneria ed architettura secondo il vecchio ordinamento di fatto sono stati esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, fermo restando che gli stessi, per poter svolgere l'attività di RSPP, devono comunque frequentare il modulo C e che sono ugualmente tenuti a frequentare il corso di aggiornamento secondo gli indirizzi e le modalità definite nei due Accordi Stato Regioni del 2006.
Per quanto riguarda poi la data da considerare come decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento dei laureati di cui al comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi anche dei laureati in ingegneria ed architettura vecchio ordinamento, per i quali non c’è stata una successiva precisazione da parte della Conferenza Stato Regioni, si è del parere che per questi la data di decorrenza del quinquennio, in analogia a quanto stabilito nel Punto 3 dell’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006 per gli RSPP e ASPP forniti di laurea triennale, sia quella, seguendo lo stesso criterio già adottato dallo stesso Accordo, del conseguimento della laurea.
 
In conclusione, quindi, ed alla luce di quanto sopra detto i casi che in sintesi si possono verificare per quanto riguarda l’aggiornamento degli RSPP e ASPP sono in definitiva tre e precisamente:
- quello degli RSPP e ASPP che hanno provveduto a frequentare effettivamente il modulo B per i quali la data di decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quella della conclusione della frequenza del modulo B medesimo;
- quello degli RSPP e ASPP che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base dei crediti professionali e formativi pregressi di cui alle Tabelle A4 e A5 allegate all’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 per i quali la data di decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quella del 14/2/2007 con scadenza quindi del 14/2/2012;
- quello degli RSPP e ASPP laureati di cui al comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e laureati in ingegneria ed architettura vecchio ordinamento che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del modulo B per i quali la decorrenza del quinquennio per l’aggiornamento è quello del conseguimento della laurea. In tutti i casi tali date, secondo quanto indicato dagli Accordi, costituiscono riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
 
Qualche dubbio si è raccolto per quanto riguarda in particolare la data di decorrenza del quinquennio per coloro che hanno frequentato il modulo B in quanto da una lettura sia del punto 2.4.2 dell’Accordo del 26/1/2006 che del punto 2.4.2 dell’Accordo del 5/10/2006, allorquando in merito ai crediti formativi è stato affermato che il modulo B ha validità di 5 anni e che “ alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento”, sembrerebbe che, per una espressione nel testo che si ritiene poco felice, scattando l’obbligo dell’aggiornamento dopo i primi cinque anni dal termine del modulo B così come indicato nel testo, da tale data decorra pertanto il quinquennio per cui l’aggiornamento stesso possa in sostanza essere terminato dopo dieci anni dal termine della frequenza del modulo B, il che sarebbe assurdo.
Non si ritiene pertanto che la lettura degli accordi debba essere fatta nel senso sopra indicato ma nel senso che entro la data di scadenza dei cinque anni l’aggiornamento, il cui obbligo del resto, alla luce dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, è già scattato con l’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, debba essere invece stato completato e ciò anche per dare una continuità alla validità del modulo B che alla fine dei cinque anni è scaduto.
Per fugare infine qualsiasi dubbio ed a conferma di quanto sopra detto basta del resto notare che lo stesso Accordo del 5/10/2006 in un altro punto, e precisamente nel punto 3 relativo ai corsi di aggiornamento, ha specificatamente indicato che “ la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’’esonero” il che significa ovviamente che alla scadenza dei cinque anni dal termine della frequenza del modulo B l’aggiornamento stesso deve essere stato già ultimato.

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