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"Decreto Semplificazioni, Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) più semplice "

fonte lavoripubblici.it / Normativa

01/02/2012 - La Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati "ove espressamente previsto dalla normativa vigente". Questa è la semplificazione prevista dall'ultima bozza del decreto Semplificazioni (o Decreto "semplifica Italia") approvata dal Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2012 ed in attesa della firma del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Ricordiamo che, come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla Legge n. 122/2010 e dalla Legge n. 106/2011, "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria".

Il decreto Semplificazioni aggiunge al comma 1 dell'art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) un importante periodo per il quale la SCIA deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati "ove espressamente previsto dalla normativa vigente".

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.

Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici
I modelli previsti dal decreto ministeriale n. 37/2008 (allegato I e II) e la dichiarazione di cui all'art. 284 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi alla dichiarazione di conformità degli impianti termici saranno sostituiti da una dichiarazione unica con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche
Regioni, Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni possono stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, adotta uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, ai sensi delle leggi vigenti, delle autorizzazioni da mantenere, delle attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione, e di quelle del tutto libere;
b) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
c) sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14.000 o EMAS, con riferimento alle attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
d) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili mediante i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
e) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi le piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico soggetto;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2012.

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