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" Regolamento prevenzione incendi: le deroghe"
fonte puntosicuro.it / Rischio incendio
26/03/2012 - PuntoSicuro ha recentemente presentato gli atti di un convegno
organizzato da Confindustria Vicenza dal titolo “
Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai
decreti di semplificazione”, convegno che si è tenuto a Vicenza il 10
febbraio 2012.
Gli
atti del convegno offrono nuove informazioni sugli adempimenti relativi alla prevenzione
del rischio incendio nei luoghi di lavoro e sulle novità apportate dal Decreto n.
151 del primo agosto 2011, contenente il “ Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122”.
Un
argomento che PuntoSicuro non ha ancora affrontato è quello relativo alle
deroghe, come riportato all’articolo 7 del Regolamento.
Ne
parla in particolare l’intervento dal titolo “
La
deroga: valutazione del rischio e la sicurezza equivalente nelle attività
soggette ai controlli dei vigili del fuoco”, a cura del Ing.
Leonardo Denaro, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e
Trentino Alto Adige.
Il
relatore ricorda che
igiene, salute e
sicurezza sono diritti fondamentali sanciti dalla costituzione e in quanto
tali sono inderogabili.
Le
deroghe dei VVF sono tuttavia “consentite se le attività soggette presentano
caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle ordinarie
regole tecniche di prevenzione fermo restando però il raggiungimento di
mantenere inalterata la loro
sicurezza
globale”.
In
particolare la
sicurezza antincendi
“si può ritenere soddisfatta se vengono garantiti i seguenti
requisiti (DPR n. 246/1993, recepimento
Direttiva 89/106 CEE):
-
minimizzazione delle occasioni di incendio;
-
stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso
degli occupanti;
-
limitata propagazione del
fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
-
possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano
soccorsi in altro modo;
-
possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
Pertanto
– continua il relatore - quando si inoltra una
istanza di deroga è necessario “porsi le seguenti
domande:
-
quali sono le motivazioni tecniche per cui la normativa richiede l’attuazione
delle misure cui si chiede di derogare?
-
quali sono i motivi ostativi che non consentono il rispetto integrale della
norma?
-
quali sono i rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata applicazione delle
misure oggetto di deroga”?
Inoltre
le misure che vengono proposte compensano il rischio aggiuntivo in termini di:
-
“minimizzazione delle cause di incendio?
-
stabilità delle strutture portanti?
-
limitata propagazione dei fumi?
-
evacuazione e soccorso degli occupanti?
-
sicurezza delle squadre
di soccorso”?
Si
ricorda inoltre che è possibile ricorrere alla deroga anche in caso di
attività non soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell’allegato I al
DPR 151/2011. Ad esempio centrali termiche di potenzialità fino a 116 kW e
autorimesse fino a 300 m2.
Sempre
con riferimento all’articolo 7 del Regolamento
DPR 151/2011, l’intervento continua indicando che “la direzione
interregionale VV.F effettuato l’esame istruttorio delle richieste di deroga
all’osservanza delle normative specifiche per le singole attività (norme
verticali) trasmesse dai comandi VV.F., con loro motivato parere, e, sentito il
Comitato Tecnico Regionale, qualora riscontri la contemporanea sussistenza di
tutti i requisiti precedentemente descritti rilascia le deroghe richieste”.
Per
concludere questa breve disamina sulle
deroghe
riportiamo per intero l’articolo 7 del nuovo Regolamento
151/2011:
Art.
7 – Deroghe
1.
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui
all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da
non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione
incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di
cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga
al rispetto della normativa antincendio.
2.
Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1,
anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
3.
Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette
entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta
giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al
Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.
“ La
deroga: valutazione del rischio e la sicurezza equivalente nelle attività
soggette ai controlli dei vigili del fuoco”, a cura del Ing. Leonardo
Denaro, Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino
Alto Adige, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le
nuove procedure introdotte dai decreti di semplificazione” (formato PDF, 410
kB).
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