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"Obbligo di dichiarazione per condanne in materia di sicurezza"

fonte www.insic.it / Normativa

11/05/2012 - Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1799 del 27 Marzo 2012 ha accolto il ricorso proposto da un'ATI, seconda classificata in una gara per l’aggiudicazione di alcuni lavori, contro l’Amministrazione banditrice.

La ricorrente contestava che la società che era risultata aggiudicataria della gara, aveva omesso di dichiarare la condanna patteggiata da un amministratore per omicidio colposo conseguente a violazione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, fatto risalente nel tempo e per cui emergevano i presupposti per l'estinzione del reato.

Il Collegio ha accolto il ricorso della seconda classificata, sostenendo che nel caso in cui il bando non ponga un obbligo incondizionato di dichiarare qualsiasi condanna riportata, si potrebbe non ritenere "falsa" la dichiarazione di un concorrente che ometta di menzionare la condanna penale di un amministratore, (qualora fosse ragionevolmente giustificabile l’irrilevanza di condanne per fatti ritenuti scarsamente offensivi, ovvero non attinenti agli interessi perseguiti dalla normativa sui contratti pubblici).

Ma nel caso di specie, la questione si pone con riferimento ad un reato che è da considerare oggettivamente "grave" e perciò direttamente incidente sull'affidabilità dell'impresa in relazione al rispetto delle norme di sicurezza dettate a tutela dei lavoratori.
Il fatto che la condanna fosse risalente nel tempo e la maturazione dei presupposti di estinzione del reato potevano essere (come sono stati) oggetto di specifica valutazione da parte della amministrazione: ma, secondo il Consiglio, resta comunque fermo che quest'ultima doveva farsi carico della questione dell'omissione della dichiarazione di questa condanna, prescritta dal bando.

In particolare, il Collegio non ritiene ragionevole un apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione, sulla "non gravità" di quanto compiuto dall'impresa partecipante alla gara in rapporto ad una condanna patteggiata per omicidio colposo commesso per "imprudenza, imperizia, negligenza e colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", punito ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, Cod. pen. Tale condanna riguardava infatti un delitto incidente su beni e interessi comunque rilevanti per quanto concerne l'affidabilità dell'impresa partecipante ad appalti pubblici, chiamata al sistematico rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

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