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"Calcolare i costi della sicurezza nei cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
15/05/2012 - Sappiamo quanto sia importante, per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori, il tema relativo ai
costi
della sicurezza nei cantieri, costi che – sottolineiamo - sono compresi
nell’importo totale dei lavori ed individuano
la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici.
Edison,
“ Capitolato
e preziario costi specifici della sicurezza”, capitolato n. 1001 - Edizione
Dicembre 2008 e Revisione del 22/02/2011 (formato PDF, 213 kB)
Per
riprendere a parlare di questo tema delicato, gravido di conseguenze sulla
politica e l’efficacia della prevenzione, facciamo riferimento a dei materiali
universitari, materiali che benché non recenti offrono tuttavia notizie e
dettagli che possono essere ancora utili per i nostri lettori supportandoli
idoneamente nella stima dei
costi per la sicurezza.
Stiamo
parlando del fascicolo 5 relativo alle dispense del
corso di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale 2 dell’ Università degli Studi di Cagliari
- Facoltà d’Ingegneria, anno accademico 2008/2009.
Tale
fascicolo, dal titolo “
Costi della sicurezza nei cantieri” e a cura di G.
Massacci e V. Dentoni, affronta
innanzitutto il tema del
costo di un
intervento ingegneristico, ricordando che “nel caso dei lavori pubblici, il
costo complessivo di una costruzione o di un intervento ingegneristico è
indicato nel
quadro economico
secondo un’articolazione in varie voci (somme a disposizione della stazione
appaltante, lavori a corpo, a misura, in economia, spese per consulenze,
pubblicità, accertamenti, imposte ecc.) e con una precisione correlata al
livello di progettazione (il quadro economico deve essere predisposto
nell’ambito sia del progetto definitivo, sia di quello esecutivo)”. Un esempio
di quadro economico è riportato in appendice al documento.
Si
ricorda inoltre che la determinazione dell’importo dei lavori “richiede che il
progettista elabori le analisi dei prezzi unitari relativamente a ciascuna
lavorazione prevista nel progetto. A tal fine vengono utilizzati i
prezzi elementari” riferiti ad esempio
a mano d’opera, materiali, noleggi e trasporti. E attraverso le analisi dei
prezzi, “a partire dai prezzi elementari si calcolano i
prezzi unitari (o prezzi elementari composti) per i semilavorati e
per i lavori e opere compiute”.
Veniamo
ora all’
obbligo normativo di stima dei
costi per la sicurezza.
Infatti
l’articolo 100 del Decreto legislativo 81/2008 nel
definire i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), indica che
nel piano deve essere presente la stima
dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV de decreto stesso.
E
l’
allegato XV del D. Lgs. 81/2008
specifica che, “sia per gli appalti pubblici sia per gli appalti privati, nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i
costi relativi
a:
-
apprestamenti previsti nel PSC;
-
misure preventive e protettive;
-
DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
-
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
-
impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi;
-
mezzi e servizi di protezione collettiva;
-
procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
-
eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
-
misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva”.
Inoltre
si indica che la stima dei costi “deve essere congrua, analitica per voci
singole (a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su preziari o listini ufficiali vigenti nell’area
interessata, o sull’elenco prezzi delle misure dl sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si fa riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato”.
Senza
dimenticare che le singole voci di tali costi della sicurezza “vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende:
-
posa in opera ed il successivo smontaggio;
-
eventuale manutenzione;
-
ammortamento”.
La
normativa sulla sicurezza del lavoro evidenzia dunque, “sia per gli appalti
pubblici sia per gli appalti privati, una diretta
correlazione tra l’obbligo di specificare nel PSC le prescrizioni
previste per garantire un adeguato livello di sicurezza e igiene in cantiere e
l’obbligo di definire i costi che dovranno essere corrisposti alle imprese
esecutrici affinché tali prescrizioni siano attuate”.
Per
le opere che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 162/2006 (gli appalti
pubblici) per le quali non é prevista la redazione del PSC, “le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive
finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori”.
Veniamo
ora ad alcuni problemi relativi alla stima e all’
imputazione.
Intanto
visto che i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici, “è necessario
distinguerli
dai costi di realizzazione dell’opera (o costi di produzione), determinati
dal progettista attraverso l’indicazione dei prezzi unitari o di un prezzo a
corpo. La distinzione risulta spesso
difficile”.
Se
per imputare un costo alla realizzazione dell’opera o alla sicurezza si deve tener
conto della normativa vigente, si deve concludere che “alla luce delle
disposizioni normative”
non devono
essere inclusi nella stima dei costi per la sicurezza da non assoggettare a
ribasso, “in quanto remunerati nel prezzo delle lavorazioni:
-
DPI che costituiscono la dotazione personale ordinaria del lavoratore (casco,
cuffie, occhiali, maschere per le polveri, guanti, scarpe, indumenti, ecc.);
-
informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori;
-
redazione del piano operativo di sicurezza;
-
maggiori volumi di scavo dovuti alla realizzazione di pareti di scavo con
inclinazione tale da impedire franamenti (tutto il volume di scavo è
considerato lavorazione e non sicurezza)”.
Inoltre
non è opportuno “includere nella stima dei costi
della sicurezza i costi per i quali la quota imputabile alla sicurezza e
quella imputabile alla produzione sono praticamente inscindibili e/o
indistinguibili. È il caso dei costi correlati alle dotazioni di sicurezza di
macchine e attrezzature”.
Si
sottolinea che la distinzione tra costi di produzione e costi per la sicurezza “ricade
nella sfera di
responsabilità del coordinatore
per la progettazione”.
Nei
casi di
imputazione dubbia il costo
di una prescrizione non deve comunque essere computato due volte, “ma deve
essere compreso o tra i costi di produzione o tra quelli di sicurezza se si
vuol essere in condizione di esigerne l’applicazione durante la costruzione
dell’opera”.
Altri
criteri d’imputazione:
-
il
criterio di prevalenza di utilizzo,
nel caso delle opere provvisionali e attrezzature di lavoro che hanno la
duplice funzione di strumento di lavoro e di misura di sicurezza (ad esempio
nel caso dei ponteggi metallici);
-
il
criterio di prevalenza dell’obiettivo
progettuale, che suggerisce di “non classificare tra i costi della
sicurezza quelli delle opere che, oltre ad avere la funzione di misura di
sicurezza durante i lavori, conservano la loro funzione anche a lavori conclusi
o per l’uso corrente (per esempio le opere permanenti di sostegno del terreno)
o in occasione di interventi di manutenzione (per esempio i ganci con fune di
trattenuta lungo il colmo della copertura)”.
Il
documento che vi invitiamo a visionare oltre a parlare di beni con utilità ripetuta
e ricordare che le misure di sicurezza possono essere classificate in misure di
sicurezza generale (misure funzionali a più attività lavorative) e misure di
sicurezza specifica (legate allo svolgimento di un’attività lavorativa
specifica), si sofferma sulle
modalità
di stima dei costi.
Si
indica che nella pratica corrente “i costi per la sicurezza sono valutati
facendo riferimento ai prezzari ufficiali ( prezzari regionali)
o a prezzari predisposti da enti competenti in materia di sicurezza e igiene
del lavoro in cantiere, dei quali numerosi sono disponibili anche in rete. Per
i beni ad utilità ripetuta i prezzi in elenco sono generalmente riferiti a un
determinato intervallo temporale di utilizzo (quota di nolo per un mese, per 6
mesi, ecc.) che va rapportato all’effettiva durata del cantiere in esame”.
Laddove
poi l’uso dell’attrezzatura, del dispositivo o dell’opera provvisionale
prescritta nel PSC comporti anche lavori di installazione e di smontaggio a
fine lavori, “il costo corrispondente a tali operazioni verrà sommato al costo
di nolo (si noti che talvolta il costo di installazione, nolo e montaggio è
indicato in un’unica voce, in riferimento a un tempo minimo di utilizzo)”.
Viene
riportata, ad esempio, una
stima dei
costi di sicurezza relativi ai DPI.
Si
ricorda infatti che per i dispositivi di protezione individuale di uso più
comune (caschi di protezione, scarpe, occhiali, guanti, tute e altri indumenti
ecc.) “è in genere prevista una durata breve (normalmente sei mesi, ma in
alcuni casi anche solo un mese, in altri un anno). Il costo di tali DPI deve essere rapportato
al numero di addetti che ne devono essere dotati e alla durata d’impiego” e può
essere stimato una particolare espressione matematica.
Concludiamo
questa breve presentazione della dispensa riportando, a titolo esemplificativo,
uno specifico “
Capitolato
e preziario costi specifici della sicurezza”, capitolato n. 1001 - Edizione
Dicembre 2008 e Revisione del 22/02/2011.
Si
tratta di un preziario di riferimento, elaborato da Edison in adempimento
all'art. 26 e al Titolo IV del D.lgs 81/2008,
e in accordo con la Linea Guida Edison NOR-020-EDIS-08, per Stimare ed
Esplicitare, nei contratti di appalto di prestazioni o d'opera e nei contratti
di fornitura e posa in opera apparecchiature/beni, i Costi Specifici della
Sicurezza”.
Questo
l’
indice del capitolato in oggetto:
-
ponteggi metallici fissi;
-
protezioni scavi;
-
recinzioni;
-
protezione contro fibre aerodisperse;
-
impianti di protezione e segnaletica;
-
apprestamenti di cantiere;
-
DPI; .
-
rilievi ambientali;
-
coordinamento – informazione – formazione;
-
cantieri stradali.
Università
degli Studi di Cagliari - Facoltà d’Ingegneria, “ Costi
della sicurezza nei cantieri” e a cura di G. Massacci e V. Dentoni,
Fascicolo 5, dispense del corso di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale 2,
anno accademico 2008/2009 (formato PDF, 156 kB).
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