News
"I quesiti sul decreto 81: l’idoneità tecnico professionale nel subappalto"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
27/06/2012 -
Quesito
In
un cantiere edile la verifica
dei requisiti tecnico professionali di una ditta subappaltatrice è a carico
del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che ha stipulato il contratto con
la stessa e che rappresenta quindi il committente "di fatto" o del
committente per la realizzazione dell'opera di cui all’articolo 90, comma 9, lettera a)?
Risposta
Il
dubbio espresso dal lettore nel quesito sorge per il fatto che nel testo del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, il termine “
committente”
a volte assume il significato di committente di cui all’articolo 90 comma 9
lettera a) inserito nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili e
cioè il soggetto per il quale viene realizzata un’opera che richiede la
installazione di un cantiere temporaneo o mobile ed i cui obblighi sono
inseriti nell’articolo 90 dello stesso D. Lgs., soggetto che nel seguito per
semplicità indicheremo come “
committente
dell’opera edile”, ed a volte si riferisce al committente
datore di lavoro di cui all’articolo 26 di tale decreto e cioè quel datore
di lavoro che affida ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture da svolgere nell’ambito della propria azienda o
unità produttiva, soggetto che nel seguito, per poterlo distinguere dal primo,
indicheremo come “
committente appaltante
ex art. 26”.
Analoga
osservazione può essere fatta per quanto riguarda l’espressione “
impresa affidataria” che nell’articolo
89 comma 1 lettera i), inserito nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o
mobili, è definita come la “
impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori
autonomi“ mentre in altra parte del testo dello stesso decreto legislativo
non può che essere interpretata nel senso più letterale della parola di impresa
alla quale sono stati affidati da un committente appaltante dei lavori o dei servizi
o delle forniture e ciò sia nell’ambito che fuori dei cantieri temporanei o
mobili.
Premesso
quanto sopra è necessario ora, per poter dare una risposta al quesito
formulato, richiamare le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
inerenti l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
e dei lavoratori autonomi.
L’obbligo della
verifica tecnico-professionale per quanto riguarda i cantieri
temporanei o mobili quale è quello oggetto del quesito formulato, sta
nell’articolo 90 comma 9 lettera a) secondo il quale:
“
9. Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri
la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall'allegato XVII”
dove
l’allegato XVII è quello nel quale sono stati riportati i requisiti minimi da
prendere in considerazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale stessa
e dove è chiaro che il committente in esso indicato non può che intendersi il
committente dell’opera edile tant’è che il legislatore, in alternativa allo
stesso, fa riferimento al responsabile dei
lavori che il committente ha eventualmente designato.
E’
proprio allora nella lettura dell’allegato XVII sopra citato che possiamo
individuare una risposta al quesito formulato. In tale allegato, infatti, nel punto
1 sono riportati i requisiti che devono possedere le imprese esecutrici e nel punto
2 quelli che devono possedere i lavoratori autonomi affinché possano essere
considerati in possesso dell’idoneità tecnico professionale per svolgere i
lavori nel cantiere. Nel punto 3 viene inoltre esplicitamente indicato che:
“3.
In caso di subappalto il datore di lavoro
dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri ci cui al precedente punto 1 e dei
lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
Sembra
ovvio ora che il legislatore nel punto 3 di tale allegato XVII non abbia voluto
indicare come impresa affidataria l’impresa affidataria così come definita nell’art.
89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. e cioè sostanzialmente la prima
impresa appaltatrice che ha firmato il contratto con il committente dell’opera edile,
individuata comunemente come impresa madre del cantiere, ma che abbia voluto
fare riferimento a qualsiasi impresa che nel cantiere provveda a sua volta a
commettere e ad affidare ad altra impresa o lavoratore
autonomo in subappalto o in subsubappalto parte dell’opera già ricevuta in
appalto assumendo sostanzialmente in tal caso una posizione di subcommittente e
di subsubcommittente. Questa interpretazione si ritiene essere la più corretta
in quanto si verrebbe così a creare un sistema, come del resto la logica vuole,
in base al quale qualsiasi impresa che chiama un’altra impresa è tenuta, in
qualunque punto della cascata degli appalti avvenga il trasferimento, a
controllare la idoneità tecnico professionale di chi ha chiamato seguendo gli stessi
criteri di cui all’allegato XVII.
Una
lettura del punto 3 dell’allegato XVII diversa di quella sopraindicata e mirante
ad individuare quale impresa affidataria in esso indicata una impresa di cui
alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera i) e cioè la prima
impresa che ha sottoscritto il contratto con il committente
dell’opera edile, porterebbe infatti all’assurda ed inaccettabile situazione che
la prima impresa appaltatrice, già controllata per quanto riguarda i requisiti
di idoneità tecnico professionale dal committente dell’opera edile, è chiamata
a controllare con gli stessi criteri la regolarità della sua o delle sue
imprese subappaltatrici mentre a carico di queste ultime non graverebbe
l’obbligo di fare altrettanto nei confronti di quelle che a loro volta hanno
chiamato in cascata ad operare nel cantiere edile con le eventuali conseguenze
che si possono facilmente immaginare.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1129 volte.
Pubblicità