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"I quesiti sul decreto 81: l’idoneità tecnico professionale nel subappalto"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

27/06/2012 -
Quesito
In un cantiere edile la verifica dei requisiti tecnico professionali di una ditta subappaltatrice è a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che ha stipulato il contratto con la stessa e che rappresenta quindi il committente "di fatto" o del committente per la realizzazione dell'opera di cui all’articolo 90, comma 9, lettera a)?

Risposta
Il dubbio espresso dal lettore nel quesito sorge per il fatto che nel testo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il termine “ committente” a volte assume il significato di committente di cui all’articolo 90 comma 9 lettera a) inserito nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili e cioè il soggetto per il quale viene realizzata un’opera che richiede la installazione di un cantiere temporaneo o mobile ed i cui obblighi sono inseriti nell’articolo 90 dello stesso D. Lgs., soggetto che nel seguito per semplicità indicheremo come “ committente dell’opera edile”, ed a volte si riferisce al committente datore di lavoro di cui all’articolo 26 di tale decreto e cioè quel datore di lavoro che affida ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da svolgere nell’ambito della propria azienda o unità produttiva, soggetto che nel seguito, per poterlo distinguere dal primo, indicheremo come “ committente appaltante ex art. 26”.
 
Analoga osservazione può essere fatta per quanto riguarda l’espressione “ impresa affidataria” che nell’articolo 89 comma 1 lettera i), inserito nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili, è definita come la “ impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi“ mentre in altra parte del testo dello stesso decreto legislativo non può che essere interpretata nel senso più letterale della parola di impresa alla quale sono stati affidati da un committente appaltante dei lavori o dei servizi o delle forniture e ciò sia nell’ambito che fuori dei cantieri temporanei o mobili.
 
Premesso quanto sopra è necessario ora, per poter dare una risposta al quesito formulato, richiamare le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerenti l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
 
L’obbligo della verifica tecnico-professionale per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili quale è quello oggetto del quesito formulato, sta nell’articolo 90 comma 9 lettera a) secondo il quale:
 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
    a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII
 
dove l’allegato XVII è quello nel quale sono stati riportati i requisiti minimi da prendere in considerazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale stessa e dove è chiaro che il committente in esso indicato non può che intendersi il committente dell’opera edile tant’è che il legislatore, in alternativa allo stesso, fa riferimento al responsabile dei lavori che il committente ha eventualmente designato.
 
E’ proprio allora nella lettura dell’allegato XVII sopra citato che possiamo individuare una risposta al quesito formulato. In tale allegato, infatti, nel punto 1 sono riportati i requisiti che devono possedere le imprese esecutrici e nel punto 2 quelli che devono possedere i lavoratori autonomi affinché possano essere considerati in possesso dell’idoneità tecnico professionale per svolgere i lavori nel cantiere. Nel punto 3 viene inoltre esplicitamente indicato che:
 
“3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri ci cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
 
Sembra ovvio ora che il legislatore nel punto 3 di tale allegato XVII non abbia voluto indicare come impresa affidataria l’impresa affidataria così come definita nell’art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso D. Lgs. e cioè sostanzialmente la prima impresa appaltatrice che ha firmato il contratto con il committente dell’opera edile, individuata comunemente come impresa madre del cantiere, ma che abbia voluto fare riferimento a qualsiasi impresa che nel cantiere provveda a sua volta a commettere e ad affidare ad altra impresa o lavoratore autonomo in subappalto o in subsubappalto parte dell’opera già ricevuta in appalto assumendo sostanzialmente in tal caso una posizione di subcommittente e di subsubcommittente. Questa interpretazione si ritiene essere la più corretta in quanto si verrebbe così a creare un sistema, come del resto la logica vuole, in base al quale qualsiasi impresa che chiama un’altra impresa è tenuta, in qualunque punto della cascata degli appalti avvenga il trasferimento, a controllare la idoneità tecnico professionale di chi ha chiamato seguendo gli stessi criteri di cui all’allegato XVII.
 
Una lettura del punto 3 dell’allegato XVII diversa di quella sopraindicata e mirante ad individuare quale impresa affidataria in esso indicata una impresa di cui alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera i) e cioè la prima impresa che ha sottoscritto il contratto con il committente dell’opera edile, porterebbe infatti all’assurda ed inaccettabile situazione che la prima impresa appaltatrice, già controllata per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnico professionale dal committente dell’opera edile, è chiamata a controllare con gli stessi criteri la regolarità della sua o delle sue imprese subappaltatrici mentre a carico di queste ultime non graverebbe l’obbligo di fare altrettanto nei confronti di quelle che a loro volta hanno chiamato in cascata ad operare nel cantiere edile con le eventuali conseguenze che si possono facilmente immaginare.

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