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"REACH e CLP: la gestione delle segnalazioni di non conformità"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
27/06/2012 - Si aggiunge un nuovo tassello in Regione Lombardia per
dare operatività ai
controlli in materia
di regolamenti europei REACH e CLP, in relazione agli accordi 181/CSR del
29 ottobre 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
concernenti il sistema dei controlli ufficiali, e al
primo piano nazionale dei controlli approvato dal Comitato Tecnico
di Coordinamento (CTC) in data 9 dicembre 2010 su proposta del Gruppo
Interregionale REACH e del rappresentante nazionale al Forum ECHA.
Dopo
l’approvazione del
Decreto n.10009 del
28 ottobre 2011 relativo alle " Linee
guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in
Regione Lombardia" e del
Decreto
n. 4398 del 21 maggio 2012 recante le “ Metodologie
di selezione delle imprese oggetto di controllo di conformità circa
l'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP", la Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, ha approvato
con
Decreto n. 5028 del 7 giugno 2012
un
documento di indirizzo per la gestione delle segnalazioni di non conformità ai
Regolamenti REACH e CLP elaborato dal laboratorio "Rischio Chimico",
nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale 2011-2013.
Il
documento, dal titolo “
Linee guida per
la gestione delle segnalazioni di non conformità ai Regolamenti REACH e CLP di
sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli”, è dunque
un complemento dei documenti approvati con DDG 10009/2010 e DDG 4398/2012). Integra infatti “la
prima fase del percorso regionale di emanazione di atti di indirizzo riferiti
ai Regolamenti citati, fornendo alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ulteriori
indicazioni operative per l'espletamento delle attività di controllo, ove
queste non sono state programmate”.
Le
linee guida approvate sono infatti rivolte
alle ASL e hanno l’
obiettivo di:
-
“fornire indicazioni operative per l’avvio e l’esecuzione di controlli
conseguenti alla ricezione di
segnalazioni
di non conformità ai Regolamenti
REACH e CLP e alle norme correlate, rilevate in qualsiasi punto della catena
distributiva;
-
garantire la corretta gestione dei casi in cui la non conformità, accertata a
seguito dei controlli, può costituire un’emergenza, in quanto situazione di
pericolo per la salute dei consumatori e/o dei lavoratori e/o per l’ambiente da
affrontare con tempestività e risolutezza;
-
assicurare trasparenza all’espressione di una valutazione di non conformità,
assunta come elemento d’origine per l’emanazione di provvedimenti sanzionatori,
quali – ad esempio – il ritiro o il richiamo dal mercato (in qualsiasi punto
della catena distributiva) di sostanze – in quanto tali o in quanto componenti
di miscele – o articoli (di seguito, unicamente sostanze);
-
descrivere i flussi informativi per una corretta comunicazione della non conformità,
segnalata od accertata, e dell’eventuale emergenza, dall’ambito locale (ASL) a
quello regionale (Direzione Generale Sanità, in quanto Autorità per i controlli
REACH) verso il livello centrale (Ministero della Salute, in qualità di
Autorità Competente nazionale);
-
favorire all’interno del Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM)
l’individuazione di ruoli, funzioni e competenze in grado di fornire una
risposta adeguata, efficiente ed appropriata alla ricezione di segnalazioni di
non conformità ai Regolamenti citati e all’avvio, all’esecuzione e gestione dei
controlli necessari a verificarne o escluderne la fondatezza”.
In
particolare il documento si applica alle
sostanze,
come definite all'art. 3 del Regolamento
REACH, “in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, in
qualsiasi punto della catena distributiva ovvero fabbricazione/importazione,
immissione sul mercato, compreso il loro uso. Non si applica alle fattispecie
previste dall'art. 2 del Regolamento REACH.
In
relazione alle necessarie
indicazioni
organizzative per la gestione delle non conformità e considerando che ASL e
imprese debbano misurarsi con scenari di danno alla salute dei consumatori, dei
lavoratori, dell'ambiente, “si rende opportuno individuare all'interno delle
ASL un
assetto di funzioni e ruoli in
grado di garantire una responsabile ed adeguata risposta alla ricezione di
segnalazioni di non conformità ai Regolamenti REACH e CLP
e al conseguente avvio ed esecuzione dei controlli necessari a verificarne od
escluderne la fondatezza”. Detto assetto (di seguito denominato
RREACH) è individuato all'interno del
Dipartimento di Prevenzione Medica.
Veniamo
al
sistema dei controlli e alle
segnalazioni.
Le
“fattispecie che attivano i controlli”, indicate nel documento, non
rappresentano un elenco esaustivo, ma
richiamano le principali criticità. Ad esempio qui non si considerano “i casi
in cui la segnalazione di non conformità di prodotto attiene all'assenza o
all'illeggibilità di etichette e di documenti commerciali di accompagnamento,
ritenendo che per queste fattispecie i Servizi di vigilanza dei DPM non
necessitino specifiche indicazioni operative”.
Queste
le
tipologie di segnalazioni elencate:
-
segnalazione di casi clinici ascrivibili
a non conformità di un prodotto: “sono casi che, per la natura dei sintomi
e dei segni obiettivabili sono da ascrivere all'esposizione a prodotti non
conformi e/o utilizzati secondo modalità non previste dal
produttore/importatore e/o negli scenari di esposizione. La segnalazione
relativa al caso clinico può pervenire da privati cittadini, medici del Sistema
Sanitario Regionale (SSR) — di base o ospedalieri”. Il RREACH ne valuta la
fondatezza attivando la UOOML per approfondimenti diagnostici; avvia i
controlli, cioè conduce un'indagine finalizzata ad acquisire tutti gli elementi
necessari — compresi quelli analitici - ad individuare od escludere l'esistenza
di un nesso tra il quadro clinico segnalato e l'esposizione alla sostanza”;
-
segnalazione di non conformità di un
prodotto: “le segnalazioni di non conformità di un prodotto sono tali
quando accompagnate da prove analitiche. La segnalazione può pervenire da
cittadini/consumatori, da associazioni di consumatori o di imprese, ...; può
essere acquisita, ai sensi dell'art. 333 c.p.p., presso gli uffici ASL. Quando
è anonima, il RREACH ne valuta comunque l'attendibilità e decide l'opportunità
di attivare il controllo”. Si ricorda che elemento imprescindibile per dar
corso ai controlli “è l'evidenza analitica della segnalazione. Se non vi sono
prove analitiche, se non si ha notizia di segnalazioni di eventi sentinella
anche solo presuntivamente ascrivibili a quanto oggetto di esposto, il RREACH
può richiederle, previa informazione all'esponente che in caso di esito
negativo, il costo dell'analisi sarà a suo carico. La segnalazione viene sempre
registrata”.
Dopo
aver affrontato il tema dell’
emergenza,
che “comporta la messa in atto di azioni finalizzate a prevenire il
concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute
dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente”, le linee guida si
concludono commentando e fornendo informazioni sue due specifiche
disposizioni:
-
il ritiro dal mercato di sostanze non
conformi: “assunto che è sempre preferibile che siano le imprese stesse ad
operare di propria iniziativa il ritiro di sostanze non conformi, le operazioni
di ritiro/richiamo prevedono il computo delle unità di vendita distribuite, di
quelle recuperate e di quelle risultate non recuperabili in quanto già
‘consumate’”;
-
il richiamo dal mercato di sostanze non
conformi: “il richiamo prevede che siano informati del pericolo di una
possibile esposizione a sostanza non conforme anche gli utilizzatori non
professionali e, dunque i cittadini - consumatori. Per questo nella
comunicazione possono essere coinvolti sia i media che gli operatori del
commercio, anche al dettaglio, nonché le Autorità locali. Questa misura espone
l'impresa ad un oggettivo danno mediatico e può generare fenomeni di eccessivo
allarmismo tra i potenziali esposti. La misura, pertanto, si applica quando
esistano condizioni gravi ed urgenti di danno alla loro salute”.
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