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"Prevenzione incendi: le nuove modalità di presentazione delle istanze"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
04/09/2012 - Il 7 agosto 2012 il ministro dell’Interno ha firmato il
Decreto recante “Disposizioni relative alle
modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo
2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
Infatti l’articolo 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica 151/2011 - decreto concernente la
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi - prevede la disciplina, con decreto del ministro dell'Interno, delle
modalità di presentazione delle istanze oggetto del decreto 151/2011 per
garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza
dell'attività amministrativa.
Il
decreto del ministro dell’Interno, che è
tuttora
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed
entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione,
abroga e sostituisce il decreto del ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante
"Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto
delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco", fatto salvo quanto previsto tuttavia al comma 3 dell’articolo 11
del decreto del 7 agosto:
"Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti."
"Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti."
Il
decreto disciplina dunque le modalità di presentazione, anche attraverso il
SUAP ( Sportello
Unico per le Attività Produttive), delle istanze concernenti i procedimenti
di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegare.
Ad
esempio l’
articolo 4, relativo alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
indica che la segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai comma 4 e 5
(depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità
complessiva non superiore a 5 m3 , non a servizio di attività
soggette), deve contenere:
-
“generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo
legale rappresentante;
-
specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività
soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
-
dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio
dell’attività previsti dalla vigente normativa”.
E
“nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una
dichiarazione, a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione
del
SGSA” (sistema di gestione della
sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero
dell'interno 9 maggio 2007).
Alla
segnalazione, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 e oltre
all’attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale
dello Stato (art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), è allegata
l’
asseverazione, “a firma di tecnico
abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione
incendi e di sicurezza antincendio”.
Con
l’asseverazione devono essere inoltre presentati:
-
“
certificazioni e dichiarazioni,
secondo quanto specificato nell’Allegato II al presente decreto, atte a
comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le
attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola
dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio;
-
per le attività soggette di categoria A,
relazione
tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a
quanto specificato nell’Allegato I, lettera B, al presente decreto”.
Riprendiamo
a titolo esemplificativo alcune indicazioni tratte dall’
Allegato I relativo alla
documentazione
tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti, documentazione
tecnica che comprende:
-
relazione tecnica;
-
elaborati grafici.
In
caso di documentazione relativa ad
attività
non regolate da specifiche disposizioni antincendio (lettera A) la
relazione tecnica “evidenzia
l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite
l'individuazione dei pericoli di
incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure
di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi”:
- la
prima
parte della relazione contiene “l'indicazione di elementi che permettono di
individuare i pericoli
presenti nell'attività, quali ad
esempio: destinazione d'uso (generale e particolare); sostanze pericolose e
loro modalità
di stoccaggio; carico di incendio nei vari compartimenti; impianti di
processo; lavorazioni; macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni
interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico”;
-
la
seconda parte della relazione
contiene “la descrizione delle
condizioni
ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la
valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati”;
-
la
terza parte contiene la “
valutazione qualitativa del livello di
rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e
l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli”;
-
la
quarta parte contiene “la
descrizione dei
provvedimenti da
adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni
ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con
particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali
ed ai presidi antincendio,
evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.
Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le
norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue
caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni
operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente,
ecc..) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché
l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente
nell'attività”;
-
l’
ultima parte della relazione
riporta, in via generale, “gli elementi strategici della pianificazione
dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della
mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e
gestione aziendale”.
Gli
elaborati grafici comprendono:
-
“
planimetria generale in scala (da
1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalla quale
risultino: l'ubicazione delle attività; le condizioni di accessibilità all'area
e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; le distanze di
sicurezza esterne; le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi
d'acqua, acquedotti e riserve idriche); gli impianti tecnologici esterni
(cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas
tecnici); l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del
funzionamento degli impianti di protezione
antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti
tecnologici; quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva
dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività
si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso
di intervento;
-
piante in scala da 1:50 a 1:200, a
seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a
ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio
di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione
tecnica quali, in particolare: la destinazione d'uso ai fini antincendio di
ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari
ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; l'indicazione dei
percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani
scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni; le attrezzature mobili di
estinzione e gli impianti di protezione
antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
-
sezioni ed eventuali prospetti degli
edifici, in scala adeguata”.
La
lettera B dell’allegato I è invece riservata alla
documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni
antincendi.
In
questo caso:
-
“la relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi”;
-
gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti per la lettera
A dell’allegato.
Concludiamo
ricordando i temi degli
allegati al
decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012:
-
ALLEGATO I: documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei
progetti;
-
ALLEGATO II: certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione
certificata di inizio attività;
-
ALLEGATO III: tabella di sottoclassificazione delle attività di cui
all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151;
-
ALLEGATO IV: modifiche ad attività esistenti.
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