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"Il ruolo del coordinatore nella gestione delle interferenze in cantiere"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
16/10/2012 - Un tema importante riguardo alla prevenzione nel mondo edile è
relativo ai
rischi interferenti e
alle responsabilità nella loro valutazione e gestione.
Di
questo tema si è parlato a Rimini il 20 settembre 2012 nel convegno “ Le linee portanti del sistema sicurezza:
la teoria delle responsabilità”, un convegno che ha offerto un “quadro”
completo della giurisprudenza in materia di responsabilità delle figure
coinvolte nella gestione della sicurezza, sia sotto il profilo penale che civile.
In
particolare nell’intervento “
Rischi e
interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott.
Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing.
Pierpaolo Neri ( Azienda
USL Rimini), sono stati affrontati quattro aspetti relativi a
responsabilità e interferenze:
-
“le interferenze all’interno del cantiere ed il ruolo del Coordinatore;
-
le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti;
-
soggetti terzi e accesso al cantiere;
-
le interferenze
del cantiere con l’ambiente esterno al cantiere”.
In
particolare, ricordano gli autori, “il
ruolo del Coordinatore trova la sua
ragione essenziale, e quindi il suo ambito di responsabilità specialistico,
proprio nella definizione della sua designazione”.
Ricordiamo
infatti che se il Committente ha un ruolo di
organizzazione e gestione apicale, sostanzialmente “delega una
parte del suo ruolo ad una figura tecnica quando sono presenti (o meglio
prevedibili) più imprese, o quando, ad una impresa, in corso d’opera se ne
aggiungono altre; ovvero, in tal caso, il Committente delega il suo ruolo di
gestione di organizzazione tra le imprese, ovvero il suo ‘ruolo tecnico’”.
L’intervento
riporta i
commi 3 e 4 dell’Art. 90
T.U. ( Decreto legislativo 81/2008) relativo
agli
obblighi del
committente o del responsabile dei lavori:
3. Nei cantieri in
cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il
responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione…
4. Nei cantieri in
cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori…
Quindi
“il
ruolo del Coordinatore (CSP in
fase di progettazione e CSE durante i lavori) parte dalla sua definizione:
almeno due imprese e, quindi, gestione
delle attività delle stesse che possano interferire”.
E
le interferenze
in un cantiere - continuano i relatori - generalmente sono ampie e “qualificabili
essenzialmente in due
tipologie:
-
interferenze tra ditte (incluse le ditte individuali senza dipendenti);
-
interferenze tra lavorazioni eseguite da personale della medesima ditta”.
Per
sottolineare ancora che il ruolo
del CSE è in primis “quello di gestione e controllo di quanto programmato
nel PSC con attenzione alle interferenze”, è possibile far riferimento all’art.
92 T.U. che parla per il CSE di ...
verifica,
con opportune azioni di coordinamento e controllo... di organizzazione
tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, della
cooperazione
e del
coordinamento… Ancor meglio il
ruolo del CSE è definito dall’
All. XV,
che nei “Contenuti minimi del PSC”, propone “una linea guida di gestione per il
CSE, che, presuppone con evidenza un ruolo del CSE incentrato sulla gestione
delle interferenze in ogni senso, ovvero dentro e fuori dal cantiere”.
Ad
esempio al punto 2.3 (contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni ed al loro coordinamento) l’allegato XV (punto 2.3.1.)
indica che il coordinatore per la progettazione
effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando
sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza
di lavoratori autonomi…
Insomma
il
fulcro dell’attività del Coordinatore
( CSP e CSE)
è “l’eliminazione ove possibile, e comunque, la programmazione prima e la
gestione poi delle interferenze di qualunque tipo all’interno del cantiere
durante la realizzazione dell’opera”.
Se
la gestione delle interferenze non esaurisce i compiti di controllo e di
organizzazione del cantiere del CSE, “di certo, la gestione delle interferenze
è compito ‘specialistico’ del CSE nell’ambito del cantiere, rispetto al quale
egli ricopre una chiara
Posizione di
Garanzia”.
Gli
autori ricorda no che una
posizione di
garanzia è:
-
“
posizione di protezione, la quale,
è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere
alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a
minacciarne l’integrità;
-
obbligo giuridico che grava su
specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri
giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro
tutela per l’incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli”.
Sono
individuabili per lo più due
fattispecie
di posizione di garanzia:
-
“
posizione di protezione: obiettivo
è preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono
minacciarne l’integrità e presuppone un particolare vincolo tra garante e
titolare del bene;
-
posizione di controllo: obiettivo è
neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i
beni giuridici che possono risultare minacciati”.
E
il ruolo del CSE è orientato prevalentemente sulla seconda fattispecie: “ha
infatti gli strumenti previsti dalla norma per poter esercitare la sua
posizione”.
Per
comprendere il ruolo del CSE rispetto ai reati in cantiere, ed, in specifico,
rispetto ai reati ax artt. 589 e 590 cp, l’intervento riporta una
sentenza della Corte di Cassazione
(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 18/01/2011, n. 1225) dove i Supremi
Giudici, “chiamati ad affrontare un caso di infortunio mortale sul lavoro
dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l’esecuzione e del
datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l’esistenza
dell’
inderogabile obbligo di
coordinamento gravante sul coordinatore per l’esecuzione”. Al Coordinatore spetta “un ruolo di centrale
importanza a tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di
compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse” .
Si
indica poi che
la figura del coordinatore
per l’esecuzione (al pari di quella del coordinatore per la progettazione, nel
caso in esame, coincidenti nella stessa persona) è titolare di una posizione di
garanzia che non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel
campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare,
attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di
coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori
(Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell’8 maggio 2008, B., in Ced Cass. 240393)…”.
Al
Coordinatore si richiede quella concreta e puntuale azione di controllo la cui
omissione può comportare la sua responsabilità in ordine ad un infortunio
mortale.
Ricordiamo
infine che l’
impresa Affidataria, o
meglio, le imprese
Affidatarie, “hanno un ruolo di gestione
delle interferenze e di controllo di prima fase (prima del CSE) sulle
imprese e sui LA (lavoratori autonomi, ndr) della loro specifica catena di
subappalto (se esistente), quantomeno, mediante:
-
coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici e dei LA;
-
verifica della congruenza delle Valutazioni dei Rischi (POS) delle imprese in
subappalto, rispetto al proprio POS; 1° step per una analisi di rischio ove
possono emergere interferenze”.
Quindi,
anche alla luce dell’art. 97 del TU , “il primo filtro nell’analisi delle
interferenze e nel controllo delle stesse è sul Datore di Lavoro dell’impresa
Affidataria, e su di esso, ricadono in prima ipotesi le responsabilità per
mancanza di controllo e coordinamento sulle imprese della specifica catena di subappalto”.
Se
il Datore di Lavoro dell’impresa Affidataria ha una sua
specifica posizione di garanzia relativa al controllo della sua
catena di subappalto – “che può integrare quella del CSE o, anche, essere di
per sé compiuta e non coinvolgere il CSE” – si può parlare di “
responsabilità concorrenti dell’impresa
Affidataria e del CSE”.
Invitando
i nostri lettori ad una lettura esaustiva dell’intervento, ricordiamo che, riguardo
alle
responsabilità concorrenti, laddove
più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche “ciascuno di questi
soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici
prevenzionistici, senza pensare di poter fare affidamento al comportamento
degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità)”.
“ Rischi
e interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott.
Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e il Dott. Ing.
Pierpaolo Neri (Azienda USL Rimini), intervento al convegno “Le linee portanti
del sistema sicurezza: la teoria delle responsabilità” (formato PDF, 191 kB).
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