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"Il ruolo del coordinatore nella gestione delle interferenze in cantiere"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

16/10/2012 - Un tema importante riguardo alla prevenzione nel mondo edile è relativo ai rischi interferenti e alle responsabilità nella loro valutazione e gestione.
Di questo tema si è parlato a Rimini il 20 settembre 2012 nel convegno “ Le linee portanti del sistema sicurezza: la teoria delle responsabilità”, un convegno che ha offerto un “quadro” completo della giurisprudenza in materia di responsabilità delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza, sia sotto il profilo penale che civile.

In particolare nell’intervento “ Rischi e interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri ( Azienda USL Rimini), sono stati affrontati quattro aspetti relativi a responsabilità e interferenze:
- “le interferenze all’interno del cantiere ed il ruolo del Coordinatore;
- le interferenze, gli infortuni e le responsabilità concorrenti;
- soggetti terzi e accesso al cantiere;
- le interferenze del cantiere con l’ambiente esterno al cantiere”.
 
In particolare, ricordano  gli autori, “il ruolo del Coordinatore trova la sua ragione essenziale, e quindi il suo ambito di responsabilità specialistico, proprio nella definizione della sua designazione”. 
Ricordiamo infatti che se il Committente ha un ruolo di organizzazione e gestione apicale, sostanzialmente “delega una parte del suo ruolo ad una figura tecnica quando sono presenti (o meglio prevedibili) più imprese, o quando, ad una impresa, in corso d’opera se ne aggiungono altre; ovvero, in tal caso, il Committente delega il suo ruolo di gestione di organizzazione tra le imprese, ovvero il suo ‘ruolo tecnico’”. 
 
L’intervento riporta i commi 3 e 4 dell’Art. 90 T.U. ( Decreto legislativo 81/2008) relativo agli
obblighi del committente o del responsabile dei lavori:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione…   
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori… 
 
Quindi “il ruolo del Coordinatore (CSP in fase di progettazione e CSE durante i lavori) parte dalla sua definizione: almeno due imprese e, quindi, gestione delle attività delle stesse che possano interferire”.  
E le interferenze in un cantiere - continuano i relatori - generalmente sono ampie e “qualificabili essenzialmente in due tipologie:  
- interferenze tra ditte (incluse le ditte individuali senza dipendenti);  
- interferenze tra lavorazioni eseguite da personale della medesima ditta”. 
 
Per sottolineare ancora che il ruolo del CSE è in primis “quello di gestione e controllo di quanto programmato nel PSC con attenzione alle interferenze”, è possibile far riferimento all’art. 92 T.U. che parla per il CSE di ... verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo... di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento… Ancor meglio il ruolo del CSE è definito dall’ All. XV, che nei “Contenuti minimi del PSC”, propone “una linea guida di gestione per il CSE, che, presuppone con evidenza un ruolo del CSE incentrato sulla gestione delle interferenze in ogni senso, ovvero dentro e fuori dal cantiere”.
Ad esempio al punto 2.3 (contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento) l’allegato XV (punto 2.3.1.) indica che il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi…   
 
Insomma il fulcro dell’attività del Coordinatore ( CSP e CSE) è “l’eliminazione ove possibile, e comunque, la programmazione prima e la gestione poi delle interferenze di qualunque tipo all’interno del cantiere durante la realizzazione dell’opera”.  
Se la gestione delle interferenze non esaurisce i compiti di controllo e di organizzazione del cantiere del CSE, “di certo, la gestione delle interferenze è compito ‘specialistico’ del CSE nell’ambito del cantiere, rispetto al quale egli ricopre una chiara Posizione di Garanzia”.
 
Gli autori ricorda no che una posizione di garanzia è: 
- “ posizione di protezione, la quale, è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l’integrità;  
- obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l’incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli”.   
Sono individuabili per lo più due fattispecie di posizione di garanzia:  
- “ posizione di protezione: obiettivo è preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità e presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene;  
- posizione di controllo: obiettivo è neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati”. 
E il ruolo del CSE è orientato prevalentemente sulla seconda fattispecie: “ha infatti gli strumenti previsti dalla norma per poter esercitare la sua posizione”.
 
Per comprendere il ruolo del CSE rispetto ai reati in cantiere, ed, in specifico, rispetto ai reati ax artt. 589 e 590 cp, l’intervento riporta una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 18/01/2011, n. 1225) dove i Supremi Giudici, “chiamati ad affrontare un caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l’esecuzione e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l’esistenza dell’ inderogabile obbligo di coordinamento gravante sul coordinatore per l’esecuzione”.  Al Coordinatore spetta “un ruolo di centrale importanza a tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse” .
Si indica poi che la figura del coordinatore per l’esecuzione (al pari di quella del coordinatore per la progettazione, nel caso in esame, coincidenti nella stessa persona) è titolare di una posizione di garanzia che non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass. Pen., sez. IV, n. 18472 dell’8 maggio 2008, B., in Ced Cass. 240393)…”.
Al Coordinatore si richiede quella concreta e puntuale azione di controllo la cui omissione può comportare la sua responsabilità in ordine ad un infortunio mortale.
 
Ricordiamo infine che l’ impresa Affidataria, o meglio, le imprese Affidatarie, “hanno un ruolo di gestione delle interferenze e di controllo di prima fase (prima del CSE) sulle imprese e sui LA (lavoratori autonomi, ndr) della loro specifica catena di subappalto (se esistente), quantomeno, mediante:  
- coordinamento degli interventi delle imprese esecutrici e dei LA;  
- verifica della congruenza delle Valutazioni dei Rischi (POS) delle imprese in subappalto, rispetto al proprio POS; 1° step per una analisi di rischio ove possono emergere interferenze”.
 
Quindi, anche alla luce dell’art. 97 del TU , “il primo filtro nell’analisi delle interferenze e nel controllo delle stesse è sul Datore di Lavoro dell’impresa Affidataria, e su di esso, ricadono in prima ipotesi le responsabilità per mancanza di controllo e coordinamento sulle imprese della specifica catena di subappalto”. 
Se il Datore di Lavoro dell’impresa Affidataria ha una sua specifica posizione di garanzia relativa al controllo della sua catena di subappalto – “che può integrare quella del CSE o, anche, essere di per sé compiuta e non coinvolgere il CSE” – si può parlare di “ responsabilità concorrenti dell’impresa Affidataria e del CSE”. 
 
Invitando i nostri lettori ad una lettura esaustiva dell’intervento, ricordiamo che, riguardo alle responsabilità concorrenti, laddove più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche “ciascuno di questi soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici prevenzionistici, senza pensare di poter fare affidamento al comportamento degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità)”.
 
 
 
Rischi e interferenze: dal cantiere all’ambiente circostante”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e il Dott. Ing. Pierpaolo Neri (Azienda USL Rimini), intervento al convegno “Le linee portanti del sistema sicurezza: la teoria delle responsabilità” (formato PDF, 191 kB).

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