Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Sabato, 18 Maggio 2024
News

"Semplificazioni bis, le modifiche al Titolo V del Codice Ambiente"

fonte www.insic.it / Normativa

31/10/2012 - In attesa dei passaggi parlamentari del DDL Semplificazioni bis, continuiamo l’analisi del testo di sintesi diffuso dal Governo e approvato il 16 ottobre scorso.

Abbiamo già affrontato per la sicurezza sul lavoro, le semplificazioni che attendono Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria, nonché documentazione di cantiere e verifiche su attrezzature di lavoro.
Per l’ambiente, abbiamo invece approfondito le modifiche che attengono alle procedure di Via, Vas e la nuova Aia, con notevoli facilitazioni nell’esperimento dei procedimenti autorizzativi ambientali.

Ora affrontiamo i passaggi del testo di bozza del DDL Semplificazioni che riguardano da vicino il Titolo V del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Le nuove disposizioni riguardano innanzitutto la Gestione acque sotterranee emunte: l’emungimento (ossia l’estrazione delle acque) con conseguente scarico in corpo idrico superficiale sarà praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso.

Nel DDL viene poi prevista una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza individuando le misure più idonee per il riutilizzo dell’area senza rischi per la salute. Il nuovo art. 242-bis del Codice Ambiente mira a consentire all’operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l’intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l’iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati, senza pregiudicare le esigenze di tutela sanitaria.

Per le terre e rocce da scavo si intende dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 266, comma 7, del Codice Ambiente, per i materiali derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni: questi residui possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni le quali possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione. Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.

Quanto ai materiali di riporto, vengono semplificate le procedure di bonifica, si chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto di cui all’articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012, prevedendo che le stesse, eventualmente presenti nel suolo, sono considerate sottoprodotti fino all’emanazione del decreto che interverrà in materia. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di sua potenziale contaminazione.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1000 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino