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"Quando predisporre il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
06/12/2012 -
L'articolo
26 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di
“Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” [in realtà
relativo all'affidamento, qualunque ne sia la forma contrattuale, di lavori,
servizi e forniture ad imprese e lavoratori autonomi] prevede al comma 3
che “il datore di lavoro committente
promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [i datori di lavoro, ivi
compresi i subappaltatori], elaborando un
unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è
allegato
al contratto di appalto o di opera
e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati
anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre
2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale
ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12
aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è
redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare
del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto”.
La sanzione penale contravvenzionale, oblazionabile in via
amministrativa col tramite degli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.) dei
servizi ispettivi nei luoghi di lavoro delle A.s.l. territorialmente competenti
è dell'ammenda da 2.000 a
4.000 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente eventualmente delegato
in modo specifico per tal fine, per violazione dell'art. 18 lett. p) del D.Lgs.
n. 81/2008 (obbligo di elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3),
che punisce appunto la violazione dell'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008.
Il comma 3 dell'articolo citato prevede dunque che
il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento in
primo luogo elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi
da interferenze (c.d. DUVRI). Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera [nel senso che è parte
integrante del contratto, deve essere stato predisposto, e non tanto che deve
essere materialmente in uno col contratto d'appalto] “e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, ovvero deve sempre riflettere
lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e
forniture. Nel settore dei
contratti pubblici il DUVRI deve essere redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, “dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
È stato opportunamente sottolineato dal
Ministero del lavoro che “vi è la
necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare
la cooperazione
ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della
predisposizione della sicurezza “globale” delle opere e dei servizi da
realizzare. Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante
l’elaborazione
di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione,
coordinamento ed
informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini
dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati
all’interferenza delle diverse lavorazioni, tale obiettivo si raggiunge
mediante la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali).
La redazione del DUVRI deve
essere effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili” [testualmente:”
la logica del DUVRI ... estende la stessa
logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri
temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) a tutti i settori di
attività”], estende a tutti i settori di attività l’obiettivo di
lasciare una traccia precisa e puntuale delle “attività prevenzionistiche”
poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono
nell’appalto.
Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di
lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle
imprese e dai lavoratori autonomi
coinvolti
nelle attività oggetto di appalto.
Viene poi indicato – come già ricordato precedentemente - che nel
contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione
delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del
contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ( RLS)
e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno
diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza. I Rappresentanti
dei Lavoratori (RLS) hanno inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI
stesso per l’espletamento della propria funzione” [cfr. Circolare
n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico
degli appalti].
La Cassazione ha da tempo precisato che “in
materia di normativa antinfortunistica,
il datore di lavoro [committente] è
titolare di
una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica
anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi
operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del
1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle
imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4,
Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008 )].
L'
art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs.
9.04.2008, n. 81 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il
coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per
i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi", ma
questa esclusione va riferita
non alle
generiche precauzioni da
adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti
ma alle regole che richiedono una s
pecifica competenza tecnica settoriale
- generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza
delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di
speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV,
17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Va, ad esempio, sottolineato, che “
non può...
considerarsi rischio
specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di
solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo
pericolo,
riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue
specifiche competenze” (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud.
Rv. 239252).
Dunque i rischi “
riconoscibil[i] da
chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del
DUVRI.
Il DUVRI nel campo di
applicazione del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici)
va redatto dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto,
che resta dunque legalmente l'unico soggetto direttamente responsabile in caso
di omessa predisposizione.
L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DETERMINAZIONE
5 marzo 2008 con la determinazione n. 3/2008, recante disposizioni in
materia di
“Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
e determinazione dei costi della sicurezza”
(GU n. 64 del 15-3-2008 ) precisa quanto di seguito riportato.
“Si parla di interferenza nella circostanza in cui
si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti.
In linea di
principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà
espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del
contratto.
Le Stazioni
appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o
contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità
operative per la sua redazione.
Dal dettato normativo,
tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui
esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi
propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato
l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e
di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al
minimo tali rischi.
In assenza di
interferenze non occorre redigere il
DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara
(bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della
sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione
dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se
solo per escluderne l'esistenza.
Per quanto riguarda
la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da
sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo
di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo
di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
-
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell'attività appaltata).”
La
recente sentenza Cassazione
Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 6857 ha fornito una accezione meglio
definita di interferenza, e di conseguenti obblighi prevenzionali:
"l'accezione
di "interferenza" tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non
può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente
rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano "contatti
rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario
riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da
entrambe antecedenti ai "contatti rischiosi", destinate, per
l'appunto, a prevenirli.
In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice
operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante,
deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante,
preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con
riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che deve ivi svolgere.
Il
principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed
appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i
lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltante in esso
inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera
parziale e specialistica (ivi compresa, ovviamente, anche quella di cui ci si
occupa), e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta
riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune
cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla
propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in
relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta
sorveglianza al riguardo.
Un'esclusione
della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora
all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e
circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e
dirigenziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la stessa
interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione
dell'appaltante dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle
anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono
essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza
operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltante, neppure eventuali
clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra
questi e l'appaltatore”.
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