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"Lavori in cantiere, le responsabilità del subappaltatore"

fonte www.insic.it / Edilizia

08/01/2013 - Nella sentenza 44829/2012, il Collegio è chiamato a stabilire la responsabilità di un rappresentante legale di un impresa edile subappaltatrice dei lavori in muratura ed il preposto (capo cantiere) di un impresa edile appaltatrice dei lavori inerenti alla ristrutturazione di un palazzo municipale, per le lesioni patite da un manovale dipendente dell’impresa in subappalto, che mentre stava, sfondando la soletta del tetto dell'edificio su cui si trovava, era precipitato al piano sottostante.

A seguito delle indagini, si accertava che sul cantiere non era presente neppure una cintura di sicurezza idonea a trattenere in posizione corretta l'operatore in caso di caduta, né erano stati apprestati rimedi di sicurezza di altro genere per impedire la caduta al suolo degli operai in caso di sfondamento

La Corte di Cassazione ha ricordato che nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, in quanto l’evento è da ricondurre, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’appaltatore datore di lavoro e del subappaltatore, la Corte chiarisce che in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore e se in esso si inserisce anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, sussiste la responsabilità di entrambi i soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo se non viene meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità.

Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Eventuali norme pattizie non possono escludere la responsabilità dell'appaltatore, e neppure possono eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore.

In base all’accertamento sui fatti operato nella causa in base alle risultanze acquisiste, è emerso il mantenimento da parte dell’appaltatore delegato dal suo datore di lavoro, e dotato dei poteri direttivi generali in ordine all'organizzazione del cantiere.

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