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"Impianti antincendio, pubblicato il Decreto con le le regole tecniche"
fonte www.edilportale.com / Rischio incendio
08/01/2013 -
Il decreto
disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti antincendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui al
DPR 151/2011.
in particolare, detta le regole per la redazione e la presentazione del
progetto dell’impianto, per l’installazione e la manutenzione e per la
conservazione dei documenti. È inoltre disciplinata l’installazione
delle reti di idranti e degli impianti sprinkler e delle altre tipologie
di impianti antincendio.
Le nuove disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi di modifica.
Non si applicano invece agli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante (ex Dlgs 334/1999), negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie, agli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione, ai depositi di G.P.L., di soluzioni idroalcoliche e di gas di petrolio liquefatto.
La Regola tecnica introdotta dal decreto si riferisce a prodotti conformi alle disposizioni comunitarie. Le altre tipologie di prodotti possono essere impiegate purchè legalmente fabbricati o commercializzati negli Stati membri dell’UE o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione Europea di libero scambio (EFTA).
Il decreto entrerà in vigore all’inizio di aprile 2013, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi di modifica.
Non si applicano invece agli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante (ex Dlgs 334/1999), negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie, agli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione, ai depositi di G.P.L., di soluzioni idroalcoliche e di gas di petrolio liquefatto.
La Regola tecnica introdotta dal decreto si riferisce a prodotti conformi alle disposizioni comunitarie. Le altre tipologie di prodotti possono essere impiegate purchè legalmente fabbricati o commercializzati negli Stati membri dell’UE o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione Europea di libero scambio (EFTA).
Il decreto entrerà in vigore all’inizio di aprile 2013, cioè 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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