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"Prevenzione incendi, i controlli nei complessi promiscui e con più di 300 persone"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Rischio incendio

20/05/2013 -

Nell’all. l del DPR 151/2011 ( Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), al punto n. 73 sono elencate le attività svolte in “ edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2 indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.

Se e quando queste attività siano soggette alle procedure particolari con l’intervento dei Vigili del fuoco, ha formato oggetto della Circolare 9 aprile già citata nei due precedenti interventi per la quale “le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definiti dal Decreto del Ministero dell’Interno 07.08.2012 ( Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze  concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, Ndr)”.

Non rientrano in questo genere di attività le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell’edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l’assoggettamento o meno agli obblighi del Regolamento di semplificazione.

Nella conclusione della Circolare interpretativa del 9 aprile si legge che “le singole attività ubicate nell’edificio e/o complesso edilizio assoggettate alle prescrizioni delle procedure speciali dei Vigili del fuoco, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l’attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e che “al fine degli adempimenti del Regolamento di semplificazione  151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività o da un loro incaricato”.

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