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" I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento dei coordinatori"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

12/06/2013 -
Domanda
Se un coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nel quinquennio scaduto il 15/5/2013 ha frequentato delle ore di aggiornamento in più rispetto alle 40 previste dal D. Lgs. n. 81/2008 le stesse possono essere computate per il quinquennio in corso?

Risposta
Anche dopo la scadenza del quinquennio avvenuta il 15/5/2013, a quanto pare, si riscontrano ancora dei quesiti sulle modalità di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questa volta il quesito è però davvero singolare in quanto riguarda non il caso piuttosto frequente in cui il coordinatore non è riuscito a completare l’aggiornamento entro il 15/5/2013 ma quello invece al contrario del coordinatore che entro la scadenza sopraindicata ha svolto un numero di ore di aggiornamento superiore a quelle previste dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e che quindi ora si chiede se le ore in esubero frequentate possono essere considerate valide per il quinquennio successivo. Per rispondere al quesito occorre come al solito richiamare le disposizioni vigenti in materia e formulare alcune considerazioni sull’argomento.
 
L’obbligo dell’ aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,  il quale con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento stesso ha stabilito che:
 
“E inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
 
Per quanto sopra detto quindi le 40 ore di aggiornamento possono essere in pratica o concentrate in un unico corso o distribuite in più moduli oppure svolte anche partecipando a convegni e seminari, organizzati ovviamente dagli stessi soggetti abilitati alla formazione di cui al comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., acquisendo i cosiddetti crediti formativi orari da cumulare entro il quinquennio fino al raggiungimento delle 40 ore complessive.
 
Premesso che il numero di 40 ore è il minimo richiesto per l’aggiornamento e che pertanto non è escluso che lo stesso possa essere effettuato con un numero maggiore di ore, a favore in tal caso della completezza dell’aggiornamento stesso, si è del parere che le ore di aggiornamento in esubero non possano essere considerate valide per il quinquennio o per i quinquenni successivi. La finalità dell’aggiornamento degli operatori di sicurezza, infatti, siano essi datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP o coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, è quella in generale di garantire che gli stessi siano sempre aggiornati con le disposizioni legislative in materia di salute e di sicurezza sul lavoro vigenti, oltre che con le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione, con l’evoluzione delle normative tecniche, con le metodiche, con i sistemi ed i criteri di valutazione dei rischi, ecc.. E’ questo infatti il motivo per cui il legislatore ha consentito ed anzi ha “suggerito” di distribuire l’aggiornamento preferibilmente “nell’arco temporale del quinquennio di riferimento”, così come ad esempio si legge negli ultimi Accordi raggiunti il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza Stato Regioni riguardanti la formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti.
 
Tenuto presente quindi questo criterio la risposta al quesito formulato viene da sé e cioè che non è possibile trasferire in un quinquennio successivo le ore di aggiornamento svolte nell’ambito del quinquennio precedente per cui tutte le ore frequentate oltre quelle richieste, utili comunque ad arricchire il proprio percorso di aggiornamento quinquennale, non possono essere prese in considerazione con riferimento al quinquennio successivo. Considerare valido del resto un criterio contrario a quello sopraindicato ci porterebbe ad esempio a dare ad un coordinatore la possibilità di cumulare in un quinquennio 80 o 120 ore di aggiornamento ed evitare quindi di aggiornarsi nei successivi dieci o quindici anni, il che è assolutamente assurdo e inaccettabile. Che aggiornamento al passo con i tempi si avrebbe infatti in tal caso?
Comunque, a conforto di quanto sopra affermato e di quanto in verità già sostenuto dallo scrivente in risposta a precedenti quesiti pervenuti e pubblicati sul proprio sito www.porreca.it,
si fa presente che in tal senso si è recentemente espressa anche la Divisione III della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 32/0005609 dell’8/3/2013, a firma del Direttore della Divisione dott. Lorenzo Fantini, con la quale la stessa Divisione, in risposta ad un quesito ad essa pervenuto per posta elettronica in data 5/3/2013, ha fornito degli opportuni chiarimenti in merito.
 
 

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